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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Bellotti, presidente Jaques e Grisanti |
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cancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2024 dall’
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CO 1, __________ (__________) (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
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contro |
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RE 1, __________ RE 2, __________ (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2025 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 29 gennaio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 febbraio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 33'501.55 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022, indicando quale causa del credito la “[…] Fattura nr. 243/2021 per nostra prestazione per opere da impresario costruttore Lotto 2 Vasca D (Digestore Anaerobico), Area E (area coperto stoccaggio biomassa), Blocco C (Stoccaggio insilati/rotoballe), Vasca G (raccolta liquami)”. Con precetto n. __________ emesso lo stesso giorno dall’UE, l’CO 1 ha escusso anche RE 2 per l’incasso dello stesso credito, in via solidale.
B. Avendo RE 1 e RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con un’unica istanza del 28 febbraio 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti all’istanza con due distinte memorie di osservazioni del 20 marzo. Mediante un’unica memoria di replica del 4 aprile e due distinte di duplica del 12 aprile, tutte presentate spontaneamente, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 29 gennaio 2025, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ciascuna limitatamente a fr. 33'501.55 oltre agl’interessi del 5% dal 1° settembre 2022, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 300.–, in solido, e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un unico reclamo del 10 febbraio 2025 per ottenerne la riforma, nel senso di respingere l’istanza e addebitare le spese giudiziarie all’escutente, protestate spese, tasse e ripetibili. Il 19 febbraio 2025 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 3 marzo 2025, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili. Mediante replica e duplica del 14 e 28 marzo, nonché triplica del 9 aprile, tutte spontanee, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.
E. Preso atto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione dell’eventuale perenzione dell’esecuzione (art. 88 cpv. 2 LEF), l’8 luglio 2025 la Presidente della Camera, in ossequio al loro diritto di essere sentite (art. 53 cpv. 1 CPC), ha assegnato loro un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni al riguardo. Nessuno si è avvalso di tale possibilità.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 e RE 2 il 30 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 9 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il giudice entra nel merito dell’azione o dell’istanza solo se sono dati i presupposti processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il giudice esamina d’ufficio (art. 60 CPC; tra tante: sentenza della CEF 14.2023.20 del 25 settembre 2023, consid. 4.1 e le precedenti). Tale presupposto processuale vale anche per i mezzi d’impugnazione (DTF 116 II 385 consid. 2; tra tante: sentenze della CEF 14.2024.124 del 12 febbraio 2025, consid. 3.1).
1.3.1 In ogni stadio di causa, il giudice appura d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1, pag. 447).
Giusta l’art. 88 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione (cpv. 1). Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa (ex art. 79 e segg. LEF) e la sua definizione (cpv. 2). In tale evenienza, il termine di un anno resta sospeso fintanto che il creditore non ottiene una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (DTF 149 III 410 consid. 5, pag. 413). Tra le procedure giudiziarie che sospendono il termine di perenzione entra in linea di conto, segnatamente, l’azione di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria (art. 80 e segg. LEF; DTF 149 III 410 consid. 5, pag. 413, e 6.3.3, pag. 417, concernente – come in concreto – un rigetto provvisorio). Il termine di perenzione comincia a decorrere dalla notificazione del precetto esecutivo all’escusso (DTF 125 III 45 consid. 3/b) e rimane sospeso tra il giorno in cui l’escutente avvia la procedura di rigetto dell’opposizione e quello in cui la decisione di rigetto gli perviene (DTF 106 III 51 consid. 3), ricordato che dal 1° gennaio 2011 le decisioni di rigetto dell’opposizione sono per legge immediatamente esecutive (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un eventuale reclamo effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC; sentenze della CEF 15.2024.119 del 30 gennaio 2025, consid. 2.1 e 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 4.1, 4.3 e 4.3.1, e i rinvii). Tale sospensione non si prolunga né fino allo scadere del termine di dieci giorni per presentare un eventuale reclamo contro la decisione di rigetto (a meno che al reclamo venga conferito l’effetto sospensivo), né fino allo scadere del termine di venti giorni per presentare l’eventuale azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF (DTF 149 III 410 consid. 6.3, che sul secondo punto perde di vista che l’esecuzione può essere continuata solo dopo che il rigetto provvisorio dell’opposizione è diventato definitivo in virtù dell’art. 83 cpv. 3 LEF: cfr. STF 5A_579/2022 del 1° maggio 2023, consid. 4.1 e 4.2 con i rinvii e CEF 15.2024.103 del 3 gennaio 2025 pag. 3).
1.3.2 Nella fattispecie, l’UE ha notificato a RE 1 e RE 2 il rispettivo precetto il 28 febbraio 2023, cui gli escussi hanno immediatamente interposto opposizione (cfr. precetti, doc. A e B), sicché, senza sospensione, il termine di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF sarebbe scaduto nell’anno successivo (sopra consid. 1.3.1), il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza, ovvero il 28 febbraio 2024 (art. 31 LEF cum 142 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 15.2021.97 del 10 dicembre 2021, consid. 4.1; sull’interpretazione dell’art. 142 cpv. 2 CPC, v. DTF 150 III 367 consid. 5.6). Il termine è quindi rimasto sospeso dalla presentazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, proprio il 28 febbraio 2024, fino alla notifica della decisione di rigetto il 30 gennaio 2025 (estratto dell’applicativo di tracciamento della Posta, agli atti). Sennonché, stante la reiezione della domanda di conferimento dell’effetto sospensivo, le esecuzioni si sono perente il 30 gennaio stesso (o al più tardi il 28 febbraio 2025 alla scadenza del termine di venti giorni per promuovere azione di disconoscimento di debito) dal momento che l’escutente non ne ha chiesto la continuazione (cfr. Themis, applicativo informatico dell’Ufficio per la gestione delle esecuzioni, consultato d’ufficio dalla Camera [sopra consid. 1.3.1]), né ha d’altronde preteso in questa sede che la controparte (pure rimasta silente al riguardo) abbia nel frattempo promosso un’azione di disconoscimento del debito. Ciò posto, i reclamanti non hanno (più) alcun interesse degno di protezione alla riforma della decisione impugnata (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC e sopra consid. 1.3) e, in tale misura, il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile (nello stesso senso: sentenza della CEF 14.2023.42 dell’11 luglio 2023, pag. 4), conservando un interesse solo per la questione delle spese di seconda sede (sotto consid. 2), mentre quelle di prima sede sono da ritenere estinte (DTF 149 III 210 segg.; sentenza della CEF 14.2023.61 del 25 aprile 2024 consid. 3.3, massimato in RtiD 2024 II 718 n. 32c).
2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, dovrebbero seguire la soccombenza (art. 106 cpv. 1, 1° periodo CPC), ricordato che in caso di non entrata nel merito si considera soccombente l’attore (art. 106 cpv. 1, 2° periodo CPC), ovvero, in seconda sede, il ricorrente. Tuttavia, le circostanze concrete fanno apparire iniqua una ripartizione delle spese giudiziarie secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). In effetti, da un lato RE 1 e RE 2 avrebbero sì potuto domandare all’UE se l’escutente avesse presentato una domanda di continuazione dell’esecuzione e, ricevuta risposta negativa, limitarsi a segnalare all’Ufficio la perenzione delle esecuzioni e rinunciare alla presentazione del reclamo, onde evitare il rischio di dover pagare le spese giudiziarie. Dall’altro, l’CO 1 avrebbe però potuto presentare detta domanda immediatamente (il 30 gennaio 2025 stesso), onde evitare di vanificare il lavoro del Pretore, oppure, dopo la notifica del reclamo, non opporsi allo stesso, bensì limitarsi anch’essa a segnalare la perenzione delle esecuzioni. S’impone dunque una ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità o, meglio, nel senso di porre a carico dei reclamanti e della resistente, in ragione di ½, una tassa ridotta, la presente decisione riducendosi a una dichiarazione d’irricevibilità, e di compensare le ripetibili.
3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 33'501.55 per ciascuna azione di rigetto dell’opposizione (una nei confronti di RE 1, l’altra nei confronti di RE 2, benché le azioni siano state proposte con un’unica istanza e la relativa decisione sia stata impugnata con un unico reclamo), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1 e RE 2, sono poste a loro carico in ragione di ½ (fr. 100.–) e per il resto (fr. 100.–) sono poste a carico dell’CO 1; fatta salva una sua eventuale compensazione, l’eccedenza versata dai reclamanti è loro restituita. Le spese ripetibili sono compensate.
3. Notificazione a:
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– avv. PA 1, __________, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________, __________.
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Comunicazione al:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
– Ufficio di esecuzione, Lugano (con riferimento al consid. 1.3.2).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).