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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa SO.2025.32 (autofallimento) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 10 febbraio 2025 da
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RE 1
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giudicando sul reclamo 27 febbraio 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa 17 febbraio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 10 febbraio 2025 alla Pretura del Distretto di Leventina, RE 1 ha chiesto che venisse decretato il proprio fallimento nel senso dell’art. 191 LEF.
B. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2025, il Pretore ha respinto l’istanza senza prelevare spese.
C. Contro la sentenza appena citata l’istante è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2025 per ottenerne l’annullamento, la retrocessione dell’incarto alla Pretura “per procedere con l’iter del fallimento personale” da lui richiesto, e la concessione dell’effetto sospensivo e del gratuito patrocinio limitatamente alle spese giudiziarie.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1, per il rinvio dell’art. 194 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 febbraio 2025 contro la sentenza notificata al convenuto il 20 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nel reclamo RE 1 si duole che il Pretore non ha nemmeno indetto un’udienza per sentirlo e verificare ch’egli si trova in una situazione d’insolvibilità irreversibile. Ora, l’art. 194 cpv. 1 LEF non rinvia all’art. 168 LEF, sicché il diritto federale non impone al giudice la tenuta di un’udienza nella procedura di autofallimento (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 47 ad art. 191 LEF). D’altronde, l’art. 191 LEF non contiene una prescrizione simile a quella dell’art. 190 cpv. 2 LEF, che prevede la citazione del debitore a breve termine per essere sentito ove il creditore ne abbia chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione in particolare in seguito alla sospensione dei suoi pagamenti. La citazione del debitore che chiede il proprio fallimento non risulta pertanto obbligatoria, anche perché questi ha avuto l’occasione di far sentire le sue ragioni nell’istanza di autofallimento (contra: Brunner/Boller/ Fritschi, in: Basler Kommentar, SchKG II, 3ª ed. 2021, n. 3a ad art. 194 LEF, secondo i quali l’art. 190 cpv. 2 LEF avrebbe una portata generale per tutti i casi di fallimento senza preventiva ese-cuzione, ciò che non risulta né dal testo della legge né dalla sua sistematica, dalla quale non si evince alcun rinvio dell’art. 194 cpv. 1 all’art. 190 cpv. 2 LEF). Il giudice può quindi rinunciare alla tenuta di un’udienza (art. 256 cpv 1 CPC e sopra consid. 1.1; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II.1 ad § 24 sentenza dell’Obergericht zurighese PS220116 del 5 agosto 2022, consid. 3.3.1). Al riguardo il reclamo è di conseguenza infondato.
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il debitore che chiede il proprio fallimento deve possedere una certa sostanza da distribuire ai creditori, che “secondo le prassi cantonali” deve permettere di appianare il 10 al 20% dei suoi debiti, e che il debitore dovrebbe dimostrare la seria prospettiva di una ripartenza economica, senza la quale l’autofallimento si ridurrebbe a un provvedimento senza utilità pratica e quindi privo d’interesse. Siccome nel caso concreto l’istante è gravato di esecuzioni e attestati di carenza di beni per quasi due milioni di franchi, in attesa dell’aiuto sociale egli non è evidentemente in grado d’immettere nel fallimento fr. 150'000.– a fr. 200'000.– (10% della massa debitoria), oltre all’anticipo delle spese di liquidazione di fr. 3'000.–. Il primo giudice ha considerato che la procedura fallimentare si concluderebbe subito con la sospensione per mancanza di attivo, in netto contrasto con lo scopo dell’art. 191 LEF, tanto più che l’intervento della pubblica assistenza esclude qualsiasi prospettiva di ripartenza economica, motivo per cui ha respinto l’istanza.
4. Il reclamante rimprovera al Pretore di non aver verificato ch’egli si trova in una situazione d’insolvibilità irreversibile, siccome è inabile al lavoro a causa dello stress piscologico dovuto alla quantità di precetti esecutivi che continuano ad arrivare e che lui non ritira, ciò che ammette non essere una soluzione, e che persino con una vita più serena non sarebbe mai in grado di far fronte ai propri debiti.
4.1 Così argomentando, il reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e in particolare con il riferimento (invero unico) alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 5A_915/2014 del 14 gennaio 2015 consid. 5.1), secondo cui, a seconda delle circostanze, una dichiarazione d’insolvenza al giudice può costituire un abuso di diritto manifesto, in particolare quando il debitore chiede il proprio fallimento pur sapendo di non disporre di alcun attivo da destinare ai suoi creditori e neppure dei mezzi per anticipare le spese processuali (DTF 133 III 614 consid. 6; sentenze 5A_161/2023 del 18 agosto 2023 consid. 2.1 e della CEF 14.2020.95 dell’8 maggio 2020 consid. 2). RE 1 non allega, e ancora meno prova, di poter almeno anticipare le spese della liquidazione fallimentare, solitamente di fr. 3'000.– nel Cantone Ticino. Insufficientemente motivato (giusta l’art. 320 cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela irricevibile su questo punto.
4.2 Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario verificare se si possa davvero subordinare l’autofallimento alla condizione che la sostanza dell’istanza da distribuire ai creditori debba permettere di appianare il 10 al 20% dei suoi debiti. Una simile esigenza non si deduce né dal testo dell’art. 191 LEF né dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale risulta piuttosto che la dichiarazione d’insolvibilità è manifestamente abusiva – o meglio senza interesse – qualora il fallimento debba immediatamente essere sospeso per mancanza di attivo giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF (DTF 133 III 614 consid. 6.1.2, pag. 618 in fondo), giacché gli effetti positivi del fallimento per il debitore (estinzione delle esecuzioni secondo l’art. 206 cpv. 1 LEF, possibilità di eccepire il non ritorno a miglior fortuna in virtù dell’art. 265 cpv. 2 LEF) vengono a decadere (art. 230 cpv. 3 e 4 LEF). Del resto, il legislatore non ha voluto creare una disparità di trattamento tra il fallimento richiesto da un creditore e quello richiesto dal debitore (FF 1991 III 84 ad 205.31; DTF 133 III 614 consid. consid. 6.1.2, pag. 618 in alto), di modo che riesce difficile esigere solo per il secondo tipo una quota di attivo minima eccedente quella necessaria a coprire le spese di liquidazione.
5. Le spese processuali relative al presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) andrebbero poste a carico del reclamante in conseguenza della sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Stante la motivazione in parte insufficiente e in parte d’acchito infondata, il reclamo era infatti privo di possibilità di successo, sicché la domanda di gratuito patrocinio avrebbe dovuto essere respinta (art. 117 lett. b CPC). Tuttavia, le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione alla
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).