Incarto n.
14.2025.50

Lugano

26 giugno 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.924 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promos­sa con istanza 23 agosto 2024 dalla

 

 

AP1, B______

 

 

contro

 

 

AO1, S______ A______

(patrocinata dall’avv. PA1, L______)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 14 marzo 2025 presentato dalla AO1 contro la decisione emessa il 3 marzo 2025 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con istanza del 23 agosto 2024, la AP1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della AO1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 108'121.15 oltre a spese e interessi.

 

                            B.  All’udienza di discussione del 17 ottobre 2024 è comparsa la sola convenuta, che ha rilevato di aver già versato all’istante due rate di fr. 23'945.55 il 25 settembre 2024 e di fr. 15'000.– il 14 ottobre 2024 e ha proposto di pagare entro il 31 (sic) novembre 2024 “la differenza” con la somma di fr. 63'945.55 stabilita dall’istante con decisione non specificata. Entro il termine di venti giorni assegnatole dal Pretore, l’istante ha comunicato, il 24 ottobre 2024, di accettare la proposta della convenuta di versare “CHF 63'945.55” entro il 30 novembre e il 14 febbraio 2025 ha informato la Pretura che il saldo del suo credito ammontava ancora a fr. 37'257.20 (di cui fr. 33'900.10, esclusi gl’interessi, già dedotti in esecuzione), relativi in particolare a quasi tutti i contributi correnti del 2024 e del 2025, motivo per cui ha chiesto l’emanazione del giudizio.

 

                            C.  Statuendo con decisione 3 marzo 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AO1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata la AO1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 marzo 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento. Al termine dell’istruttoria preliminare, il 9 aprile 2025 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la doman­da di effetto sospensivo. Entro il termine assegnatole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo né chiesto la revoca dell’effetto sospensivo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla AO1 il 12 marzo 2025 (scadenza del termine di sette giorni di giacenza postale secondo l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il termine d’impugnazione è scaduto sabato 22 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 14 marzo 2025 (da­ta del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF).

 

                             2.  In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

 

                           2.1  La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 460 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

 

                        2.1.1  Il momento determinante per verificare se sono adempiuti i presupposti per dichiarare il fallimento senza preventiva esecuzione del convenuto è quello dell’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.2021.132 del 28 ottobre 2021, RtiD 2022 I 677 n. 47c, consid. 2.2). Ne segue che il giudice del fallimento deve tenere conto di pagamenti effettuati dal convenuto pri­ma dell’emissione del giudizio. È ammissibile l’allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova fino alla fine dell’u­­dienza fallimentare prevista dagli art. 168 e 190 cpv. 2 LEF (cfr. citata 14.2021.132, consid. 2.2). Versamenti successivi al fallimento non possono invece essere presi in considerazione (art. 326 cpv. 1 CPC), tranne che permettano al fallito di dimostrare di aver saldato integralmente tutte le pretese fatte valere nell’istanza (anche quelle non ancora poste in esecuzione), così come di rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova), poiché l’ec­cezione dell’art. 174 cpv. 2 LEF vale solo per le ipotesi di annullamento del fallimento che la norma enumera (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019 del 17 maggio 2019, pubblicata in SJ 2019 I 376, consid. 3.1).

 

                        2.1.2  Secondo la giurisprudenza già citata (sopra consid. 2.1), la sospensione dei pagamenti va ammessa anche se non verte su tutti i debiti del convenuto, bensì solo su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di debiti, in particolare i debiti di diritto pubblico come nella fattispecie. Non basta quindi al reclamante allegare di avere effettuato alcuni pagamenti in prima sede, ove il primo giudice abbia rilevato che non hanno evitato un aumento del carico esecutivo nello stesso perio­do (sentenze della CEF 14.2024.69 del 9 ottobre 2024, consid. 2.4, 14.2022.167 del 6 marzo 2023, RtiD 2023 II 740 n. 51c, consid. 2.4, e 14.2021.35 del 15 aprile 2021, consid. 3.3).

 

                           2.2  Nella fattispecie, la reclamante ha versato all’istante complessivamente fr. 63'945.55 (doc. G) prima della dichiarazione del fallimen­to. Nel suo scritto del 14 febbraio 2025, la Cassa ha precisato che il saldo delle sue pretese ammontava ancora a fr. 37'257.20, pari a circa un terzo dell’importo indicato nell’istanza (fr. 108'121.15). La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il carico esecutivo totale della reclamante si è ridotta da fr. 215'000.– circa al momento della presentazione dell’istanza (doc. E, prima pagi­na) a poco più di fr. 140'000.– al momento della presentazione del reclamo. Si conviene con la resistente che la situazione finanziaria della reclamante rimane precaria, risultando ancora a suo carico ben sei attestati di carenza di beni per oltre fr. 70'000.– (comunque in regressione rispetto all’inizio della causa, in cui erano ancora 15 per oltre fr. 127'000.–). Non si tratta però di una circostan­za di rilievo ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il quale vincola il fallimento solo a una sospensione durevole dei pagamenti, condizione che in concreto non risultava tuttavia più essere adempiuta al momento della pronuncia del fallimento stanti i versamenti so-stanziosi effettuati dalla convenuta nel 2025. Si dà atto alla Cassa del fatto che non si può considerare ch’essa abbia accettato la pro­posta della convenuta per cui si sarebbe dovuta accontentare di un pagamento totale di fr. 63'945.55, somma del resto estranea al contenzioso, siccome si riferisce al risarcimento dovuto secondo l’art. 52 LAVS non dalla società, bensì dalla socia e gerente C______ P______ (doc. E accluso al reclamo). Neppure questa circostanza è però determinante sotto il profilo dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato.

 

                                  Alla AO1 va però ricordato che dal 1° gennaio 2025 anche le esecuzioni dei creditori di diritto pubblico vengono proseguite in via di fallimento. È pertanto nel suo precipuo interes­se pagare regolarmente perlomeno i contributi correnti, oltre alle comminatorie di fallimento già pendenti, che attualmente sono sei per oltre fr. 33'000.–, onde evitare un altro fallimento a breve.

 

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato osservazioni al reclamo né richiesto un’indennità nelle sue osservazioni sulla domanda di conferimento dell’effetto sospensivo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                  1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 3 marzo 2025 dal­la Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della AO1 è annullata.

                                  2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare co­me di rito, è posta a carico della AO1.

                                  3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AO1.

 

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della AO1.

 

                            III.  Notificazione a:

 

  avv. PA1, B______ SA, Via N______ __, L______;

 

  AP1,

    Via C______ G______ __ A, B______;

–  Ufficio d’esecuzione, Bellinzona;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                  Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).