Incarto n.
14.2025.89

Lugano

23 giugno 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2025.342/ 343/395 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze 31 marzo (le due prime) dalla

 

 

RE, B______

 

e 14 aprile 2025 (la terza) dalla

 

 

A__ A__ SA, W______

 

                                  contro

 

 

CO, A______

 

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 5 giugno 2025 presentato dalla RE contro la decisione unica emessa il 23 maggio 2025 dal Pretore aggiunto;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                  che con precetti esecutivi n. _____09 e _____39 emessi il 24 maggio e 13 giugno 2024 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzio­ne, la RE ha escusso la CO per l’incasso rispettivamen­te di fr. 8'268.55 e fr. 4'107.50 oltre agli accessori;

 

                                  che con due domande del 31 marzo 2025, RE ha chiesto il fallimento dell’escussa e così ha fatto anche l’A__ A__ SA mediante domanda del 14 aprile 2025;

                                  che il 1° aprile 2025 il Pretore aggiunto ha fissato agl’istanti un ter­mine per versare fr. 1'000.– per ognuna delle tre esecuzioni a titolo di anticipo per le spese della procedura di fallimento (giusta l’art. 169 cpv. 2 LEF);

                                  che statuendo con decisione del 23 maggio 2025 il primo giudice ha accolto le tre istanze e pronunciato il fallimento della CO dal 26 maggio 2025 alle ore 10:00;

                                  che contro la sentenza appena citata la RE è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 giugno 2025 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la riforma nel senso della trasmissione all’Ufficio dei fallimenti di uno solo dei due anticipi di fr 1'000.– da essa prestato e la rifusione dell’altro a suo favore, mentre in via subordinata ha postulato l’an­nullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’auto­rità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;

                                  che con decisione del 16 giugno 2025, il Pretore aggiunto ha completato la sua decisione sulla scorta dell’art. 334 cpv. 1 CPC statuendo sulla questione delle spese processuali, la cui sorte per dimenticanza non era stata definita nel dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che ha posto a carico della massa fallimentare le spese processuali di fr. 100.– anticipate dagl’istanti in ognu­na delle tre cause e ordinato, al passaggio in giudicato della decisione, il trasferimento all’Ufficio dei fallimenti di fr. 1'000.– anticipati dagl’istanti a copertura delle spese della procedura di fallimento, e la restituzione del saldo di quegli anticipi alla RE in ragione di fr. 1'500.– e all’A__ A__ SA per fr. 500.–;

                                  che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto dal mo­mento che RE ha ottenuto addirittura più di quanto chiedeva (la restituzione di fr. 1'000.–);

                                  che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

                                  che la domanda principale accessoria della RE volta a far accertare che l’esecuzione n. _____09 verte su fr. 4'633.55 e non su fr. 1'190.45 come indicato nella sentenza impugnata è irricevibile, siccome il giudice del fallimento non deve e non può statuire sul­l’esistenza e la consistenza del credito posto in esecuzione dall’i­stante, verifica che eventualmente è stata effettuata nel corso del­l’esecuzione dal giudice del merito, ma deve limitarsi a controlla-re, se l’escusso l’ha eccepito, se il credito è stato nel frattempo integralmente estinto, ciò che costituirebbe un motivo di reiezione della domanda di fallimento (art. 172 n. 3 LEF);

                                  che la questione è del resto senza interesse poiché con la conferma del fallimento RE dovrà in ogni caso insinuare i propri crediti nel fallimento e sarà l’Ufficio dei fallimenti, in via sommaria (art. 245 LEF), o il giudice, se verrà promossa un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF), a pronunciarsi in merito;

                                  che non si pone problema di spese di giustizia e ripetibili di prima sede, poiché la reclamante non ha preso conclusioni al riguardo;

                                  che stante la peculiarità del caso si prescinde dal riscuotere spese processuali in seconda sede;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'107.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:             1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è dichiarato senza oggetto.

 

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

  RE,

    Via G______ ___, B______;

  CO, Viale M______ V______ __, A______.

 

                                  Comunicazione a:

                                  – Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                  – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                  Il cancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).