Incarto n.
14.2025.90

Lugano

23 giugno 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.1237 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 marzo 2025 dalla

 

 

AP1, Lu______

 

 

contro

 

 

AO1, L______

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 6 giugno 2025 presentato dall’AO1 contro la decisione emessa il 4 giugno 2025 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 4 marzo 2025 della AP1;

 

preso atto dello scritto del 17 giugno 2025 con cui l’AO1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;

 

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);

 

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

considerato che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tutto induce a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, stante lo scioglimento della reclamante in seguito a fallimento, sicché si rinuncia eccezionalmente a riscuotere spese processuali in questa sede;

 

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:           1.  Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

  AO1, C______ E______ __, L______;

  AP1, c/o C______ C______, Lu______.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                  Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).