Incarto n.
14.2025.9

Lugano

17 giugno 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella causa SO.2024.3300 (autofallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 giugno 2024 da

 

CO, L______ (P______)

(patrocinata dall’avv. PA2, L______)

 

giudicando sul reclamo del 23 gennaio 2025 presentato da

 

 

RE, Ca______ (C______)

(patrocinata dall’avv. PA1, M______)

 

 

 

 

contro la decisione emessa l’8 gennaio 2025 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con documento del 6 novembre 2018, V______ T______ si è riconosciuto debitore di RE per fr. 183'000.–.

 

                            B.  Il 22 luglio 2020, V______ T______ è deceduto. Gli è succeduta, come erede unica, la madre CO, che ne ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario. RE ha insinuato il proprio credito nella procedura d’inventario successorio.

 

                            C.  Con precetti esecutivi n. _____71 e _____61 emessi il 19 agosto 2021 e il 30 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE), RE ha escusso CO per com-plessivi fr. 120'000.– oltre ad accessori, nonché per fr. 63'000.– più gl’interessi del 5% dal 1 gennaio 2022. Avendo l’escussa interposto opposizione ad ambedue i precetti, con istanza del 7 gennaio 2022 l’escutente ha chiesto il rigetto provvisorio della prima alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Con decisione del 31 marzo 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e riget­tato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 120'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 16 marzo 2021. Statuendo con decisione del 20 settembre 2022, questa Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dall’escussa contro la decisione pretorile. Il 28 settembre 2023, l’escussa ha ritirato la seconda opposizione. Sia nella prima esecuzione, il 3 febbraio 2023, sia nella seconda, il 17 aprile 2024, l’UE ha pignorato il fondo n. ___ RFD Ca______C______. Il 9 gennaio 2025, l’Ufficio ha realizzato il fon­do mediante vendita agl’incanti, al secondo turno senza l’usufrutto iscritto sul fondo a beneficio del marito dell’escussa, a favore della Banca R______ d______ C______ per fr. 1'005'000.–, pari al prezzo minimo secondo le condizioni d’asta.

 

                            D.  Nel frattempo, con istanza del 20 giugno 2024 CO ha chiesto alla stessa Pretura di dichiarare il proprio fallimento senza preventiva esecuzione, facendo nota la propria insolvenza e allegando di aver “accumulato debiti complessivi per Fr. 1'104'081.85”, come risulta dall’estratto del registro delle esecuzioni. Ha anche affermato che non sussistevano possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli art. 333 segg. LEF, rilevando di percepire “una pensione mensile di circa fr. 1'700.–”.

 

                            E.  All’udienza di discussione dell’8 gennaio 2025, CO ha confermato la propria istanza.

 

                             F.  Statuendo con decisione di quello stesso giorno, il Pretore ha dichiarato il fallimento di CO dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–.

 

                            G.  Con provvedimento del 10 gennaio 2025, l’UE ha dichiarato nulla l’asta del 9 gennaio, avvenuta alle ore 15:15 dopo la dichiarazione del fallimento dell’escussa.

 

                            H.  Contro la sentenza appena citata RE è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 gennaio 2025 per ottenerne l’annullamento, protestate tasse, spese e ripetibili.

 

                              I.  Il 29 gennaio il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo, nel senso della sospensione, du­rante la procedura di ricorso, di un’eventuale nuova realizzazione del fondo, ma ha ordinato all’Ufficio dei fallimenti di allestire l’in­ventario dei beni della fallita e di annotare una restrizione della facoltà di disporre sul fondo. Ha d’altronde assegnato alla reclamante un termine di dieci giorni per consultare l’incarto della Pretura presso la Camera e formulare eventuali determinazioni complementari.

 

                             L.  Entro il termine impartito, il 13 febbraio 2025 la reclamante ha presentato un complemento di reclamo, in cui ha ribadito le proprie conclusioni.

 

                            M.  Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è sta­to notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Di regola, la decisione che su istanza del debitore dichiara il suo fallimento senza preventiva esecuzione (decisione di autofallimen­to) non è impugnabile dai creditori, sia perché essa ha meri effetti riflessi sui loro diritti, sia perché essi non sono parti nel senso del­l’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF, non avendo partecipato alla procedura di prima sede (DTF 149 III 186 consid. 3.2.3; sentenze della CEF 14.2018.191 del 26 marzo 2019, consid. 2.2/b, e 14. 2011.214 dell’11 gennaio 2012, pag. 3). Eccezionalmente, la decisione di autofallimento è però impugnabile (anche) dai creditori, purché eccepiscano o l’incompetenza del giudice di prima sede (DTF 149 III 186 consid. 3.5), giacché l’apertura del fallimento al foro sbagliato può recare loro un grave pregiudizio (DTF 149 III 186 consid. 3.4.3), oppure il carattere manifestamente abusivo dell’istanza del debitore (DTF 150 III 262 consid. 4.3, pag. 267). Poiché RE eccepisce proprio un manifesto abuso da parte di CO, da questo punto di vista il reclamo risulta ricevibile.

 

                           1.2  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE il 13 gen-naio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 23 gennaio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                           1.3  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del dirit­to sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                             2.  In virtù dell’art. 191 LEF, il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza. Se non sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli art. 333 segg., il giudice dichiara il fallimento. A seconda delle circostanze, secondo la giurisprudenza una dichiarazione d’insolvenza al giudice può costituire un abuso di diritto manifesto, in particolare quando il debitore chiede il proprio fallimento pur sapendo di non disporre di alcun attivo da destinare ai suoi creditori e neppure dei mezzi per anticipare le spese processuali (DTF 133 III 614 consid. 6; sentenze 5A_161/2023 del 18 agosto 2023 consid. 2.1 e della CEF 14.2025.43 del 18 marzo 2025 consid. 4.1 e 14.2020.95 dell’8 maggio 2020 consid. 2) oppure quando egli non mira manifestamente a un nuovo inizio economico su basi solide, ma intende esclusivamente limitare la sua responsabilità per gli obblighi di pagamento esistenti (sentenza del Tribunale federale 5A_676/2008 del 15 gennaio 2009 consid. 2.5), in particolare quando ha l’unico scopo di far cadere un pignoramento eseguito a favore di un unico creditore, nonostante la misura permetterebbe il rimborso del credito in un lasso di tempo ragionevole (DTF 145 III 26 consid. 2.2). Si può configurare un abuso di diritto anche ove il debitore, nel presentare ogni anno la dichiarazione d’insolvenza, impedisca a priori a tutti i creditori di accedere ai suoi beni. Il tribunale deve accertare d’ufficio se sussista un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Tuttavia, il solo fatto che il debitore persegua anche fini egoistici con la dichiarazione d’in­solvenza non rende ancora tale dichiarazione abusiva (DTF 145 III 26 consid. 2.2; Brunner/Boller/Fritschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 16 ad art. 191 LEF).

 

                             3.  Nella sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che CO si trovasse in una situazione d’insolvenza per la quale non sussistessero possibilità di appuramento bonale dei debiti, motivo per cui ne ha dichiarato il fallimento in virtù dell’art. 191 LEF.

 

                             4.  Nel reclamo, RE, dopo aver ricordato le circostanze in cui ha ottenuto l’aggiudicazione del fondo n. ___ RFD Cap______ dell’escussa alla Banca R______ d______ C______ per fr. 1'005'000.–, sostiene in diritto che CO ha accettato con cognizione di causa nel 2021 l’eredità del figlio con il beneficio d’inventario, consapevole della sua situazione finanziaria, ma pur usufruendo da subito degli attivi (con il trasferimento della propria dimora nell’immobile ereditato dal figlio), si è sin dal principio rifiutata di far fronte ai passivi e ha sfruttato i tempi giudiziari a suo vantaggio, costituendo addirittura a favore del marito un usufrutto sul fondo vita natural durante per arrecare danno ai creditori. Secondo la reclamante, onde evitare l’asta del fondo CO ha deciso di "giocarsi l’ultima car­ta" nel chiedere l’autofalliimento per guadagnare tempo, benché avesse solo tre creditori (oltre a lei la vedova del figlio e la Cassa C___C___, tutti in relazione alla successione). Ritiene abusiva anche la scelta dell’accettazione con beneficio d’inventario sapendo di non avere le risorse per pagare i debiti. Per la reclamante CO non ha lo scopo, la possibilità né l’interesse degno di protezione di "ricominciare" con una situazione finanziaria più favorevole, giacché ha un’età avanzata e, oltre al fondo, rendite impignorabili. L’istanza di autofallimento è a dire della reclamante manifestamente abusiva, perché non persegue gli scopi dell’art. 191 LEF, mentre una nuova asta del fondo, nella procedura di fallimento, sarebbe meno favorevole di quanto ottenuto con quella del 9 gennaio 2025.

 

                             5.  Occorre anzitutto rilevare che la reclamante non contesta né l’in­solvibilità di CO né l’assenza di possibilità di appuramento bonale dei debiti accertati dal Pretore. Il fatto ch’ella potes­se sapere di non essere in grado di pagare i debiti della successione, come sostenuto nel reclamo complementare, non esclude l’adempimento del presupposto dell’insolvibilità, che è una nozio­ne economica. Per il resto si limita a censurare il carattere a suo dire manifestamente abusivo dell’istanza di autofallimento.

 

                           5.1  Ancorché si possa capire l’insofferenza della reclamante in merito ai tempi per portare a termine le proprie esecuzioni, non risulta dalle sue allegazioni che CO abbia abusato manifestamente degli strumenti riconosciutile dalla legge, come in particolare l’accettazione dell’eredità del figlio, che non è riservata a eredi solvibili, tanto che ai creditori del defunto che hanno fondati timori di non essere pagati è data facoltà di chiedere la liquidazione ufficiale della successione onde evitare la fusione dei patrimoni del defunto e dell’erede (art. 594 CC; Bianchi in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 594 CC). Ad ogni modo, in questa sede la Camera può solo esaminare se il Pretore avrebbe dovuto considerare manifestamente abusiva la domanda di fallimento e quindi respingerla. Ora, nel caso concreto il fallimento non permette all’istante di evitare la realizzazione del suo fondo, che verrà devoluto alla massa fallimentare (art. 199 LEF), né met­te i suoi redditi (rendita AVS) al riparo di misure esecutive, essen­do gli stessi già stati considerati impignorabili dall’Ufficio d’esecu­zione (doc. Eter accluso al reclamo). La decisione impugnata non reca pertanto in sé danni ai creditori della fallita. Da questo profilo l’istanza di autofallimento non appare manifestamente abusiva.

 

                           5.2  Esulano dalla cognizione della Camera, o sono state allegate tardivamente, anche le altre circostanze antecedenti il fallimento, enu­merate dalla reclamante nel suo scritto complementare del 13 febbraio 2025, che a suo giudizio sono manifestamente abusive (opposizione ai precetti esecutivi, sospensione del pagamento degl’in­teressi ipotecari dopo la presentazione della domanda di realizzazione nella prima esecuzione, costituzione a favore del marito di un usufrutto sul fondo vita natural durante, richiesta – e ottenimen­to – dal giudice del fallimento di una rateazione di sei mesi per anticipare le spese della procedura fallimentare). Dal punto di vista esecutivo, l’unico di rilievo in questa sede, il fallimento non peggiora la situazione dei creditori rispetto a quella precedente, siccome essi conservano i loro diritti sull’unico attivo pignorabile di CO (sopra consid. 5.1).

 

                           5.3  Il fallimento non è neppure manifestamente abusivo per il solo fat­to che a prima vista non pare permettere a CO una nuo­va partenza sul piano economico. Ella può anche legittimamente aspirare a una distribuzione del suo unico attivo tra tutti i suoi creditori, giacché uno scopo legittimo dell’istituto dell’art. 191 LEF è quello di garantire la parità di trattamento dei creditori nei limiti dell’art. 219 LEF (DTF 133 III 614 consid. 6.1.2, pag. 618; Comet­ta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1/b ad art. 191 LEF; Brunner/Boller/Fritschi, op. cit., n. 17 ad art. 191). Non essendo dettata da un motivo solo egoistico, suscettibile di arrecare un danno a tutti i creditori della fallita (e non solo alla re­clamante), l’istanza non può considerarsi manifestamente abusi­va.

 

                                  Da questo punto di vista, è del resto specularmente dubbio che la reclamante possa vantare un interesse degno di protezione a far annullare il fallimento, poiché le consentirebbe di essere privilegiata rispetto all’altro creditore pignorante (e ad altri eventuali creditori non [più] procedenti), dal momento che i suoi due crediti fan­no parte di gruppi (n. 2 e 3, doc. Eter, Gbis e I) anteriori (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF), in una situazione di pacifica insolvibilità della debitrice. A prescindere da ciò, la reclamante non appare avere alcun interesse reale a contestare la decisione di fallimento, giacché l’aggiu­dicazione del fondo, poi annullata, non avrebbe verosimilmente permesso di versarle alcunché, siccome il fondo è stato aggiudicato per il prezzo minimo (fr. 1'005'000.–) stabilito nelle condizioni d’asta (doc. H), calcolato in modo che permetta di soddisfare soltanto le spese esecutive e i crediti garantiti da pegni gravanti sul fondo (cfr. art. 126 cpv. 1 LEF).

 

                           5.4  La reclamante non è l’unica creditrice della fallita né i redditi di que­st’ultima sono pignorati. I casi di abuso di diritto identificati dalla giurisprudenza in siffatte ipotesi (sopra consid. 2) non entrano in linea di conto.

 

                           5.5  Non è infine inevitabile il rischio di una svalutazione dell’immobile in caso di nuova realizzazione nella procedura di fallimento, poiché l’Ufficio dei fallimenti potrebbe anche decidere di ratificare l’ag­­giudicazione già avvenuta nella procedura di pignoramento, ove dovesse ritenere che ciò sia nell’interesse della massa. Come già rilevato, la reclamante, comunque sia, non risulta avere un interesse economico al ripristino dell’asta del 9 gennaio 2025 (sopra consid. 5.3 i.f.). Nella misura in cui dovesse essere ricevibile, il reclamo va di conseguenza respinto.

 

                             6.  Le spese processuali del presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) sono poste a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                  A CO non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:           1.  Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della reclamante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

  avv.ti

;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                  La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).