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Incarto n. |
12 luglio 1995C/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul reclamo 15 novembre 1994
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__________
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Contro |
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l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante dalla
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in tema di presa in custodia di un bene pignorato;
richiamato il decreto presidenziale 17 novembre 1994 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
- 2 dicembre 1994 dell’UE di Lugano,
- 5 dicembre 1994 della __________
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto ed in diritto:
- che il 17 aprile 1994 l’UE di Lugano ha pignorato nell’esecuzione n. __________ contro __________ un’autovettura Rover 827S intestata al debitore e stimata in Fr. 10’000.--;
- che il debitore ha dichiarato l’autovettura pignorata di proprietà della società __________ “alla quale sarebbe stata venduta dal debitore a garanzia di un prestito di US$ 15’000.--”;
- che con provvedimento 11 novembre 1994 l’UE di Lugano, atteso che la creditrice ha contestato la pretesa di proprietà di __________ sull’autovettura pignorata, ha assegnato alla rivendicante il termine di dieci giorni ex art. 107 LEF per far valere la sua pretesa promuovendo causa contro __________, con comminatoria di rinuncia in caso di omissione;
- che il 15 novembre 1994 __________ ha insinuato l’azione di rivendicazione della proprietà alla Pretura del Distretto di Lugano;
- che con provvedimento 3 novembre 1994 l’UE di Lugano ha comunicato al reclamante che la vettura pignorata verrà presa in custodia dall’ufficio;
- che con reclamo 15 novembre 1994 __________ ha postulato la sospensione dell’esecuzione “della decisione 3 novembre 1994 dell’UE di Lugano fino a definizione della causa di accertamento di proprietà promossa dalla __________”, atteso che “l’introduzione dell’azione di accertamento della proprietà provoca la sospensione della procedura esecutiva”;
- che con osservazioni 5 dicembre 1994 __________ ha postulato l’accoglimento del gravame perché tramite la presa in custodia cautelativa essa “si ritrova, senza legittima ragione, impossibilitata di liberamente disporre di un bene di sua proprietà”;
- che l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame, rilevando che “a seguito della mancata concessione dell’effetto sospensivo la vettura pignorata è stata presa in custodia dall’ufficio”;
- che con decreto 26 giugno 1995 il Pretore di Lugano, Sezione 3, ha stralciato dai ruoli l’azione di rivendicazione della proprietà sull’autovettura pignorata promossa da __________ il 15 novembre 1994;
- che con lo stralcio dai ruoli dell’azione di rivendicazione il gravame di __________ è divenuto privo d’oggetto, perché tendente alla sospensione della decisione di presa in custodia dell’autovettura pignorata sino a definizione della causa di rivendicazione della proprietà;
- che pertanto il reclamo 15 novembre 1994 del debitore è stralciato dai ruoli;
richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF
DECRETA:
1. Il reclamo 15 novembre 1994 di __________ è stralciato dai ruoli ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: - ___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria