Incarto n.
15.94.00003

Lugano

12 luglio 1995C/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 15 novembre 1994

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante dalla

 

 

__________

 

 

in tema di presa in custodia di un bene pignorato;

 

 

richiamato il decreto presidenziale 17 novembre 1994 di non concessione dell’effetto sospensivo;

 

 

viste le osservazioni:

-      2 dicembre 1994 dell’UE di Lugano,

-      5 dicembre 1994 della __________

 

 

esaminati atti e documenti;

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto:

 

 

                                     -   che il 17 aprile 1994 l’UE di Lugano ha pignorato nell’esecuzione n. __________ contro __________ un’autovettura Rover 827S intestata al debitore e stimata in Fr. 10’000.--;

 

                                     -   che il debitore ha dichiarato l’autovettura pignorata di proprietà della società __________ “alla quale sarebbe stata venduta dal debitore a garanzia di un prestito di US$ 15’000.--”;

 

                                     -   che con provvedimento 11 novembre 1994 l’UE di Lugano, atteso che la creditrice ha contestato la pretesa di proprietà di __________ sull’autovettura pignorata, ha assegnato alla rivendicante il termine di dieci giorni ex art. 107 LEF per far valere la sua pretesa promuovendo causa contro __________, con comminatoria di rinuncia in caso di omissione;

 

                                     -   che il 15 novembre 1994 __________ ha insinuato l’azione di rivendicazione della proprietà alla Pretura del Distretto di Lugano;

 

                                     -   che con provvedimento 3 novembre 1994 l’UE di Lugano ha comunicato al reclamante che la vettura pignorata verrà presa in custodia dall’ufficio;

 

                                     -   che con reclamo 15 novembre 1994 __________ ha postulato la sospensione dell’esecuzione “della decisione 3 novembre 1994 dell’UE di Lugano fino a definizione della causa di accertamento di proprietà promossa dalla __________”, atteso che “l’introduzione dell’azione di accertamento della proprietà provoca la sospensione della procedura esecutiva”;

 

                                     -   che con osservazioni 5 dicembre 1994 __________ ha postulato l’accoglimento del gravame perché tramite la presa in custodia cautelativa essa “si ritrova, senza legittima ragione, impossibilitata di liberamente disporre di un bene di sua proprietà”;

 

                                     -   che l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame, rilevando che “a seguito della mancata concessione dell’effetto sospensivo la vettura pignorata è stata presa in custodia dall’ufficio”;

 

                                     -   che con decreto 26 giugno 1995 il Pretore di Lugano, Sezione 3, ha stralciato dai ruoli l’azione di rivendicazione della proprietà sull’autovettura pignorata promossa da __________ il 15 novembre 1994;

 

                                     -   che con lo stralcio dai ruoli dell’azione di rivendicazione il gravame di __________ è divenuto privo d’oggetto, perché tendente alla sospensione della decisione di presa in custodia dell’autovettura pignorata sino a definizione della causa di rivendicazione della proprietà;

 

                                     -   che pertanto il reclamo 15 novembre 1994 del debitore è stralciato dai ruoli;

 

 

                                         richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF

 

 

DECRETA:

 

 

                                   1.   Il reclamo 15 novembre 1994 di __________ è stralciato dai ruoli ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:   - ___________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                    La segretaria