Incarto n.
15.94.00002

Lugano

12 aprile 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 15 novembre 1994 di

 

 

 

__________

 

Contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano

 

 

 

in materia di annullamento di esecuzioni;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto:

 

 

                                         che con sentenza 4 ottobre 1994, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto di Lugano ha omologato il concordato con abbandono dell’attivo proposto da __________;

 

                                         che contro __________ erano in corso varie procedure esecutive prima dell’omologazione del concordato;

                                         che dopo l’omologazione Lepori ha chiesto all’UE di Lugano di annullare tutte le esecuzioni pendenti;

 

                                         che con provvedimento 4 novembre 1994 l’UE di Lugano si è dichiarato incompetente, ex art. 85 LEF l’annullamento rientrando nell’esclusiva competenza del giudice;

 

                                         che con tempestivo reclamo 15 novembre 1994 __________ ha chiesto che siano cancellate le esecuzioni pendenti contro di lui “da prima dell’omologazione definitiva del concordato e cioè dal 20.10.1994”, atteso che:

                                         -     le esecuzioni, pendenti al momento dell’omologazione, si estinguono ipso iure nella loro totalità con il decreto di omologazione;

                                         -     “una dichiarazione costitutiva del giudice non è più necessaria”;

                                         -     anche qualora si volesse ammettere la necessità di un intervento giudiziale, esso sarebbe già dato con la sentenza di omologazione del concordato;

 

                                         che con osservazioni 16 novembre 1994 l’UE di Lugano ha ribadito la competenza esclusiva del giudice;

 

                                         che ex art. 85 LEF se il debitore prova per mezzo di documenti che il debito coi relativi interessi e con le spese è stato estinto, o che gli è stata concessa una dilazione, può sempre ottenere dal giudice, nel primo caso l’annullamento e nel secondo la sospensione dell’esecuzione;

 

                                         che il reclamante disattende che tutti i suoi riferimenti poggiano sull’art. 85 LEF che rinvia alla competenza esclusiva del giudice, come peraltro correttamente evidenziato dall’UE di Lugano tanto nel provvedimento impugnato che in sede di osservazioni;

 

                                         che il reclamo va pertanto respinto; non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

 

                                         richiamati gli art. 17 e 85 LEF

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 15 novembre 1994 __________ è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:  -    __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                    La segretaria