Incarto n.
15.95.00016

Lugano

23 marzo 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

statuendo sul reclamo 16 gennaio 1995 della

 

 

______________

 

 

contro

 

 

l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'ambito delle procedure di sequestro n. __________/1986 della Pretura di Lugano, Sezione 4, promosse dalla reclamante

 

                                         contro

 

 

__________

 

 

 

in tema di revoca del provvedimento di esecuzione del sequestro;

 

 

richiamato il decreto presidenziale 18 gennaio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;

 

 

viste le osservazioni:

-      2 febbraio 1995 di __________ e della comunione ereditaria __________, composta da __________

-     17 gennaio e 6 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che con decreti 16 dicembre 1986 (sequestri n. _____________il Pretore di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato su istanza di __________ presso la __________ (rispettivamente agenzia di __________): ogni e qualsiasi avere bancario di qualsiasi natura, conti, cassette di sicurezza ecc. di proprietà di __________ ed in particolare il conto ________, di proprietà di __________ ed in particolare il conto __________, di proprietà di __________ ed in particolare il conto _________, di proprietà di _________. ed in particolare il conto _____________di proprietà di __________ e in particolare il conto ____________;

 

                                     -   che l’UE di Lugano ha eseguito i sequestri il 17 dicembre 1986;

 

                                     -   che con sentenza 29 novembre 1991 il Pretore di Lugano, Sezione 1, ha respinto le petizioni 9 febbraio 1987 tendenti al pagamento “dell’importo complessivo di Fr. 1’200’000.-- oltre interessi moratori a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e di indebito arricchimento” promosse da __________ __________ contro __________ e contro la comunione ereditaria __________, composta da __________ revocando nel contempo i sequestri n. _________

 

                                     -   che il 31 ottobre 1994 la I Camera Civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l’appello interposto da __________ contro la sentenza del Pretore;

 

                                     -   che il 12 dicembre 1994 la comunione ereditaria __________ ha presentato contro siffatto pronunciato ricorso di diritto pubblico con domanda di effetto sospensivo al Tribunale federale;

 

                                     -   che con decisione 14 dicembre 1994 il Presidente della II Camera civile del Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo;

 

                                     -   che con scritto 3 gennaio 1995 gli escussi hanno chiesto -visto che a seguito della non concessione dell’effetto sospensivo, il ricorso di diritto pubblico di __________ “non è in grado di mantenere alcuna efficacia ai decreti di sequestro che sono stati revocati dalla decisione della Pretura di Lugano”- all’UE di Lugano di comunicare alla __________ “l’autorizzazione a sbloccare le relazioni bancarie oggetto di sequestro”;

 

                                     -   che con provvedimento 5 gennaio 1995 l’UE di Lugano ha deciso che “le diffide intimate brevi mano in data 17.12.1986 alla __________ per i sequestri in oggetto verranno cancellate non appena cresciuta in giudicato la presente decisione”;

 

                                     -   che con tempestivo reclamo 16 gennaio 1995 la comunione ereditaria __________ ha postulato in via principale che il provvedimento 5 gennaio 1995 dell’UE di Lugano venga annullato e in via subordinata che “la decisione 5 gennaio 1995 entri in vigore con l’eventuale reiezione del ricorso di diritto pubblico dei reclamanti”;

 

                                     -   che al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

                                     -   che nel frattempo con sentenza 6 marzo 1995 la II Corte Civile del Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico presentato dai reclamanti;

 

                                     -   che per l’art. 278 cpv. 4 LEF il sequestro è revocato qualora l’azione del creditore sia definitivamente rigettata dal giudice;

 

                                     -   che il reclamo 16 gennaio 1995 della comunione ereditaria __________ è divenuto privo di oggetto, atteso che nelle more della presente procedura il Tribunale federale ha rigettato definitivamente l’azione dei reclamanti;

 

                                     -   che pertanto le diffide intimate brevi manu il 17 dicembre 1986 alla  __________, sono revocate;

 

                                     -   che è fatto ordine all’UE di Lugano di comunicare alla  __________, la decisione di revoca;

 

                                     -   che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;

 

 

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 278 cpv. 4 LEF

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 16 gennaio 1995 della Comunione ereditaria __________ è evaso nel senso dei considerandi.

 

                               1.1.   Di conseguenza è fatto ordine all’UE di Lugano di comunicare alla __________, che le diffide intimate brevi manu il 17 dicembre 1986 sono revocate.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         ___________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                      Il segretario