Incarto n.
15.95.00157

Lugano

2 ottobre 1997/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 23 giugno 1995 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ promossa da

 

                                         rappr. dalla __________

 

                                         contro

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

in tema di aggiudicazione a pubblico incanto, di stato di ripartizione e di credito verso il deliberatorio inadempiente;

 

ritenuto che con decreto 11 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stato dichiarato il fallimento della __________;

 

rilevato che in seguito all’apertura del fallimento è stata decisa ex art. 207 LEF la sospensione della procedura di ricorso;

 

preso atto che con scritto 2 settembre 1997 l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano ha comunicato che quale Amministrazione del fallimento della __________ ha proposto alla 2. adunanza dei creditori di assumere in proprio la decisione sul proseguimento del gravame in oggetto e che mancando una decisione formale per carenza del quorum necessario per deliberare, in mancanza di opposizioni scritte, ne ha assunto l’onere;

 

ritenuto che l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, letti ed esaminati gli atti del ricorso e della procedura di realizzazione in oggetto, ha ritenuto infondato il gravame, per cui ha dichiarato, in nome e per conto della massa fallimentare, di ritirarlo;

 

considerato come il gravame sia così divenuto privo d’oggetto;

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso 23 giugno 1995 della __________, ora in liquidazione fallimentare, Lugano, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione:    -    __________

 

 

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria