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Incarto n. |
17 aprile 1996/C/fc/fb |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente,
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul reclamo 29 agosto 1995 della
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__________
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella procedura dipendente dal sequestro n. __________ decretato il 7 aprile 1995 dal Pretore di Locarno-Campagna su istanza della reclamante contro
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__________
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interesante pure, quale terzo rivendicante la proprietà
__________
in materia di avviso e assegno di termine per promuovere azione ex art. 109 LEF;
richiamato il decreto presidenziale 31 agosto 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
- 19 settembre 1995 di __________
- 30 agosto e 5 ottobre 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 7 aprile 1995 il Pretore di Locarno-Campagna ha sequestrato presso il __________ a __________ su istanza della __________ contro __________ anno di costruzione __________ n. motore __________ denominata “__________ ” con ogni accessorio annesso o connesso, in particolare l’impianto di __________ di marca __________ e il __________ di tipo __________ ed inclusivo dei documenti rappresentativi”.
B. L’UEF Locarno ha eseguito il sequestro il 10 aprile 1995.
C. Con scritto 11 agosto 1995 __________, fratello dell’escusso, ha rivendicato la proprietà dell’imbarcazione sequestrata.
D. Con provvedimento 21 agosto 1995 l’UEF di Locarno ha assegnato alla __________ il termine di dieci giorni ex art. 109 LEF per promuovere “presso il tribunale competente l’azione di disconoscimento” della pretesa del rivendicante, con comminatoria di rinuncia in caso di omissione.
E. Con tempestivo reclamo 29 agosto 1995 la __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità del provvedimento 21 agosto 1995 e l’assegnazione del termine di dieci giorni al rivendicante per far valere in giudizio la propria pretesa, atteso che:
- __________ è proprietario dell’imbarcazione sequestrata;
- “la proprietà di __________ risulta dalla licenza di navigazione rilasciatagli il 12 novembre 1991 dal “__________ __________ ” nonché dal certificato di assicurazione emesso a suo nome il 12 agosto 1992 dalla compagnia assicurativa __________ ”;
- “da più di tre anni la barca è depositata presso il cantiere nautico __________ di __________ per conto di __________
- nell’assegnazione dei ruoli processuali quando l’oggetto sequestrato non si trova presso il debitore, il creditore o il terzo rivendicante ma “presso una quarta persona, occorre chiarire per conto di chi quest’ultima esercita il possesso“;
- “il cantiere, più precisamente la società in nome collettivo __________, ha sempre detenuto lo scafo per conto del signor __________. Ciò è dimostrato dal fatto che __________ hanno a loro volta chiesto e ottenuto il sequestro del natante”;
- “se il natante fosse appartenuto al signor __________, va da sé che sarebbe stato quest’ultimo a stipulare il contratto di deposito con __________ e di conseguenza a essere considerato debitore delle varie spese connesse con tale rapporto contrattuale”;
- “secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina prevalente il possesso va giudicato sulla base di criteri di fatto. L’ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno ha invece basato la sua decisione su un criterio del tutto formale, quale l’immatricolazione presso l’ufficio cantonale della circolazione”;
- “a titolo abbondanziale si osserva che anche dal punto di vista formale il titolare dello scafo è il signor __________ ”;
- “anche nell’ipotesi in cui la barca fosse realmente di proprietà di __________, la decisione impugnata non sarebbe corretta: a questo stadio della procedura di rivendicazione (...) l’analisi dell’autorità esecutiva deve infatti limitarsi al giudizio sulla determinazione di fatto (...) nella fattispecie il cantiere navale __________ ha sempre esercitato il possesso per conto del debitore”.
F. Con osservazioni 19 settembre 1995 __________ ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame.
L’osservante rileva che l’imbarcazione sequestrata gli appartiene e che __________ non ne è mai stato il proprietario. Inoltre “da più di tre anni la succitata barca è depositata presso il cantiere nautico __________ di __________ per suo conto”. Il cantiere nautico si è occupato delle pratiche di immatricolazione, della manutenzione, delle riparazioni e dell’invernaggio annuale per conto di __________, atteso che entrambi i contitolari del cantiere nautico “non sanno neppure chi sia __________
Il rivendicante assevera che quando “la reclamante ha effettuato il sequestro del natante ed ha fatto sottoscrivere a __________ __________ la dichiarazione doc. 15, pure il cantiere nautico __________ si è affrettato a fare altrettanto, essendo a quel momento scoperto un importo di Fr. 10’363.-- (...) limitandosi a copiare il decreto di sequestro relativo alla procedura messa in atto dalla reclamante, senza far caso al cambiamento del nome del debitore”. Quando però “__________ si è recato nel __________ per trascorrere le proprie vacanze estive a bordo dell’imbarcazione, la questione si è subito chiarita”.
G. Pure l’UEF di Locarno ha chiesto la reiezione del gravame asseverando di aver “assegnato alla creditrice __________ un termine di dieci giorni per inoltrare l’azione giudiziaria in applicazione dell’art. 109 LEF dopo aver preso atto che l’imbarcazione è immatricolata presso l’ufficio cantonale della circolazione di Camorino a nome di __________ ”.
Considerato
in diritto:
1. Il reclamo ha per oggetto l’assegnazione dei ruoli processuali nella successiva azione di merito ex art. 107 o 109 LEF volta all’accertamento dei diritti di proprietà o di pegno (azione di rivendicazione).
Nei casi di sequestro tornano infatti applicabili, per quanto qui di rilievo, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all'art. 275 LEF (DTF 107 III 39; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 51 m. 46; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 386).
2. Per l'art. 107 cpv. 1 LEF quando una cosa si trova in possesso del debitore, se il creditore o il debitore contesta la pretesa del terzo, l'ufficio invita quest'ultimo a farla valere in giudizio quale parte attrice entro 10 giorni; per l'art. 109 LEF se la cosa non si trova in possesso del debitore, ma presso un terzo che vanti su di essa un diritto di proprietà o di pegno, l'ufficio assegna al creditore un termine di dieci giorni per agire, quale attore, giudizialmente contro il terzo.
Determinante per l’assegnazione dei ruoli processuali è quindi il possesso o meno della cosa da parte del debitore (DTF 89 III 70 e 87 III 12; CEF 6 marzo 1990 su reclamo S.W.C. SA cons. 2 e 23 gennaio 1987 su reclamo W. cons. 2).
Quando il debitore non ha il possesso esclusivo di una cosa ma lo condivide con il terzo rivendicante, la procedura di rivendicazione è eseguita conformemente all’art. 109 LEF (DTF 83 III 131, Amonn, op. cit., § 25 m. 27, 34, 38), ed il termine per agire in giudizio è assegnato al creditore.
Momento determinante per la qualificazione del possesso ex art. 106 cpv. 1 LEF (rispett. 109 LEF) è quello dell’esecuzione del pignoramento (DTF 110 III 92 e 89 III 70; Gilliéron, op. cit., p. 210; Amonn, op. cit., § 25 m. 35; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schulbetreibung und Konkurs, 3. ed, Zurigo 1911, n. 1 all’art. 106 LEF).
3. Con possesso ex art. 106 cpv. 1 risp. 109 LEF (che nel regesto in DTF 110 III 87 è indicato con "custodia" in traduzione dal tedesco "Gewahrsam" e dal francese "possession") si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a: "die ausschliessliche tatsächliche Verfügungsgewalt über die Sache"; cfr. anche DTF 93 III 102-103, 85 III 51 e 145, 76 III 12; CEF 23 gennaio 1987 su reclamo W. cons. 3).
4. Per decidere sulla questione del possesso ex art. 106 cpv. 1 e 109 LEF, occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa il potere effettivo di disporre (cfr. DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se il possesso è conforme o meno al diritto (cfr. DTF 110 III 90 cons. 2a).
Questioni di diritto possono essere prese in considerazione ove siano liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere effettivo di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l'esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore indagine da parte del giudice in procedura di merito. La nozione di possesso LEF ex art. 106 cpv. 1 e 109 LEF è puramente fattuale e non va di regola confusa con elementi di diritto (cfr. Fritzsche/Walder, Schulbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 26 n. 6), a meno che la situazione in diritto possa essere accertata con facilità facendo capo ad es. a documenti non controversi o a iscrizioni nei pubblici registri di cui non sia contestata l'esattezza del contenuto (cfr. DTF 87 III 12).
5. Quando i beni non si trovano in custodia del terzo rivendicante né del debitore bensì di una quarta persona (il quarto detentore) il ruolo delle parti dipenderà dalla questione a sapere per conto di chi il quarto detentore ha la custodia sui beni (Gilliéron, op. cit., p. 211).
Ai fini dell’assegnazione dei ruoli processuali la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente ribadito che l’applicazione degli art. 106-107 LEF, con la conseguente assegnazione al terzo rivendicante del ruolo processuale di attore, entra in linea di conto solamente nei casi in cui la cosa sia in “possesso ex art. 106-109 LEF” del debitore, ritenuto che in tutte le altre ipotesi, segnatamente quando il quarto esercita il “possesso” non esclusivamente per conto del debitore, torna applicabile l’art. 109 LEF, con la conseguenza che nell’azione giudiziaria è il creditore che assumerà il ruolo di attore (cfr. DTF 87 III 12, 83 III 28, 71 III 6 e 54 III 148).
Determinante per stabilire per conto di chi il quarto esercita il “possesso” della cosa è la dichiarazione che fornisce appunto in proposito il “possessore” immediato e l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti e, segnatamente, non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del quarto detentore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto (cfr. sentenze citate). La decisione di applicare gli art. 106-107 o 109 LEF ha infatti carattere interlocutorio ed è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del quarto di non possedere (rispettivamente di possedere) esclusivamente per il debitore, ed ha l’unico effetto di determinare chi debba farsi attore in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito (cfr. Tribunale federale 26 settembre 1975 su ricorso S.SpA p. 4-5, non pubblicata).
6. Il bene mobile rivendicato da __________ si trova presso il Cantiere nautico __________ di __________. Unico possessore del bene rivendicato è dunque il Cantiere nautico __________.
7. Nel caso in esame il quarto detentore con scritto 19 settembre 1995 (doc. 20) ha dichiarato in termini univoci di possedere il natante per conto del rivendicante: ne consegue che sarà la creditrice (__________) a dover promuovere l’azione di rivendicazione ex art. 109 LEF contro __________ quale terzo rivendicante la proprietà (Gilliéron, op. cit., p. 211 e rif. ivi; Amonn, op. cit., § 24 m. 44), così come correttamente stabilito dall’UEF di Locarno con il provvedimento impugnato.
8. Anche volendo applicare al sequestro di un’imbarcazione i principi sviluppati dalla giurisprudenza in merito al pignoramento risp. al sequestro di un’autovettura, l’esito non muterebbe.
Quando l’oggetto pignorato è un’automobile, possessore è il titolare della licenza di circolazione, se egli si serve dell’auto o perlomeno di fatto esercita un certo potere sulla medesima (BlSchK 1984 p. 215; DTF 76 III 39). Nei casi in cui non vi è chiarezza sui rapporti d’uso dell’auto, possessore esclusivo dell’autovettura è il titolare della licenza di circolazione (DTF 80 III 28 e rif. ivi).
Sebbene siffatto criterio non abbia carattere esclusivo (DTF 80 III 28 e rif. ivi), nel caso di specie esso si rivelerebbe determinante. Il giorno del sequestro titolare della licenza di navigazione rilasciata dalla Sezione Cantonale della Circolazione di Camorino era infatti il rivendicante __________ __________, al quale tra l’altro è stata consegnata l’imbarcazione dall’importatore il 29 maggio 1990 (doc. 4) e al cui nome è stata emessa la relativa fattura il 22 maggio 1990 (doc. 5).
9. Il reclamo 29 agosto 1995 della __________ è respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), contrariamente alla domanda di __________, poiché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 106-109 e 275 LEF
PRONUNCIA
1. Il reclamo 29 agosto 1995 della _____________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione a:_________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria