Incarto n.
15.95.00192

Lugano

24 ottobre 1995/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 29 settembre 1995

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nelle procedure dipendenti dai sequestri n. __________ e __________ decretati il 24 agosto 1995 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, su istanze di

 

 

__________

 

 

 

viste le osservazioni 7 settembre 1995 delle parti sequestranti e 12 settembre 1995 dell'UE di Lugano;

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Con decreti 24 agosto 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha sequestrato presso __________ di __________                  

                                         "tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo che si trovino su conti, relazioni bancarie, depositi, tesori oppure in cassette di sicurezza, dei quali il debitore sia titolare o avente diritto economico. In particolare i conti n. __________ - __________. Il tutto fino a concorrenza dell'importo dedotto in esecuzione".

 

                                  B.   L'UE di Lugano ha eseguito i sequestri il 24 agosto 1995.

 

                                  C.   Con reclamo 29 agosto 1995 __________ ha chiesto per i due sequestri la radiazione della formulazione "dei quali il debitore sia avente diritto economico", ritenuto che:

                                         -     determinante non è l'appartenenza economica ma la proprietà giuridica dei beni;

                                         -     la nullità formale dell'ordine di sequestro è evidente nella misura in cui fa riferimento alla nozione di avente diritto economico.

 

                                  D.   I creditori sequestranti hanno chiesto la reiezione del gravame, atteso che "non avendo indicato in modo indubbio che i beni sequestrati sono di proprietà di terzi, le esecuzioni dei sequestri sono corrette, essendo tra l'altro possibile disporre di conti senza essere titolari o avervi eseguito operazioni".

 

                                  E.   L'UE di Lugano ha pure chiesto la reiezione del reclamo.

 

 

 

Considerato

 

 

 

IN DIRITTO:

 

                                   1.   La legittimazione al reclamo deve essere riconosciuta a chi è toccato nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione, costitutiva di pregiudizio materiale attuale.

                                         a)  __________ è lesa in linea di principio nei suoi interessi giuridicamente protetti dall'esecuzione del sequestro nella misura in cui il provvedimento tocca beni non di proprietà del debitore sequestrato ma solo quelli, non sequestrabili, di cui il debitore non fosse proprietario nel senso inteso dal diritto civile.

                                              Nel caso di specie __________ è legittimata ad aggravarsi, atteso che il pregiudizio materiale attuale si sostanzia negli obblighi contrattuali che la banca ha nei confronti della sua controparte, la cui violazione determinerebbe conseguenze risarcitorie ove fossero stati omessi atti procedurali dovuti, reclamo compreso.

 

 

                                   2.   La via del reclamo è data contro l'esecuzione del sequestro ad opera dell'organo d'esecuzione (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §51 m.45 e 62 con rif. ivi; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 385).

 

                                   3.   La reclamante assevera che non è data facoltà di sequestrare beni non di proprietà del debitore sequestrato, il quale ne fosse solo l'avente diritto economico.

                                         Va qui ricordato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che il creditore sequestrante deve fornire all'autorità del sequestro (nel caso di specie al pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare oggetto del decreto e che sono enumerati all'art. 274 cpv.2 LEF.

 

                                         a)  Se il pretore concede per errore un sequestro benchè ne manchino gli elementi essenziali, l'Ufficio esecuzione deve comunque in principio eseguirlo: il suo potere d'esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che non gli è assolutamente possibile verificarne le condizioni materiali (salvo casi limite dove il principio dell'economia processuale prevale sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi: ad esempio, se esiste contestazione sulla proprietà dei beni da sequestrare e se la proprietà del terzo è perfettamente chiara, l'organo d'esecuzione deve rifiutare l'esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all'autorità di vigilanza).

 

                                         b)  L'UE deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A. F. cons.1; Gilliéron, op. cit., p.384-385).

 

                                   4.   L'Ufficio deve rifiutare l'esecuzione del decreto pretorile di sequestro quando:

 

                                         a)  i beni da sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106 e 76 III 34-35; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., §51 m.45; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §58 m.15 p.472-473);

 

                                         b)  i beni da sequestrare sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons. 1; Fritzsche/Walder, op. cit., §58 m.2 p.467; Gilliéron, op. cit., p.384; Amonn, op. cit., §51 m.45);

 

                                         c)  i beni da sequestrare non esistono (DTF 107 III 37-38, 105 III 141 e 80 III 87; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);

 

                                         d)  i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons.6, 105 III 114 cons.4 e 104 III 58-59 cons.3; Fritzsche/Walder, op. cit., §58 m.2 p.468; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);

 

                                         e)  i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A. F. cons.1e; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);

 

                                         f)   il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede ex art. 2 cpv.1 CC (DTF 112 III 51, 108 III 104-105 e 120-121, 107 III 38 cons.4; Fritzsche/Walder, op. cit., §58 n.4 p.467; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45).

 

                                   5.   Nel caso in esame entra in linea di conto la sola ipotesi sub 4d, atteso che per la reclamante parte dei beni di cui è chiesto il sequestro non appartengono al debitore sequestrato, come risulta per evidenza manifesta dalla formulazione del decreto di sequestro quando specifica - sub "oggetti da sequestrare" - "dei quali il debitore sia (...) avente diritto economico".

 

                                         a)  Possono essere sequestrati solo beni che il creditore indica come di proprietà del debitore sequestrato: in altre parole, è escluso il sequestro di beni che il creditore indica appartenere a terzi (DTF 106 III 88 con rif.). Devono essere considerati beni di terzi tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore escusso (DTF 106 III 89 e 105 III 112). Determinante è la realtà giuridica (DTF 107 III 104 cons.1): l'identità economica fra il debitore escusso e il terzo può essere presa in considerazione solo in casi eccezionali (DTF 105 III 112-113 con rif. a 102 III 165 ss.).

 

                                         b)  Nel caso di specie i due decreti di sequestro indicano in tutta evidenza beni che secondo la realtà giuridica non appartengono al sequestrato, la formulazione "dei quali il debitore sia (...) avente diritto economico" non potendo infatti essere intesa altrimenti: il reclamo va pertanto accolto.

 

                                         c)  E nemmeno si realizzano i casi eccezionali ipotizzati in DTF 105 III 113 (abuso di diritto del debitore che si rifugia in modo evidente dietro il dualismo giuridico simulato al solo scopo di sottrarre beni all'esecuzione forzata) e in DTF 102 III 172 cons.3 (perfetta identità economica tra la persona fisica e la società anonima di cui la persona fisica è unico azionista e unico creditore; la SA è priva di qualsivoglia potere autonomo distinto da quello del dominus, il quale ne fa uso per agire manifestamente in fraudem legis allo scopo evidente di sottrarre attivi ai suoi creditori).

 

                                         d)  Ne consegue che nel caso in esame l'Ufficio di esecuzione di Lugano non può procedere su beni di cui il sequestrato non sia proprietario nei termini intesi dal diritto civile. La formulazione del decreto della Segretaria assessore, sub oggetti da sequestrare, "[dei quali il debitore sia] avente diritto economico" va tenuta per non scritta ai fini esecutivi e non può pertanto formare oggetto di esecuzione ad opera dell'UE.

 

                                   6.   Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF) perché così imposto per norma di diritto federale.

Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 271 ss. e 275 LEF

 

 

PRONUNCIA:

 

 

                                   1.   Il reclamo 29 agosto 1995 dell'____________________, __________, Succursale di __________, è accolto.

 

                                         1.1.  Di conseguenza è fatto ordine all'Ufficio esecuzione di Lugano di depennare dai verbali di sequestro 24 agosto 1995 (n. __________ e __________) le formulazioni: "o avente diritto economico".

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a: __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                    La segretaria