Incarto n.
15.95.00208

Lugano

27 novembre 1995

/C/fc/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

Composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

 

Segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo 27/28 settembre 1995 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano in materia di formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore ante esecuzione per pigioni e affitti di cui alla domanda presentata contro il reclamante da

 

 

__________

 

 

in tema di inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione;

 

 

viste le osservazioni:

-         9 ottobre 1995 di __________

-         11 ottobre 1995 dell’UE di Lugano;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                 A.      Il 7 settembre 1995 __________ ha presentato contro __________ di __________ all’UE di Lugano domanda per l’erezione di un inventario in connessione ad un credito dipendente da locazione di Fr. 24’648.-- per pigione scaduta dal 1. settembre 1994 al 31 agosto 1995.

 

 

                                B.      Il 12 settembre 1995 l’UE ha stilato, alla presenza del debitore, l’inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione, che ha trasmesso il 25 settembre 1995 alle parti. Nell’inventario è indicato che “quanto inventariato al pto n. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vengono, dal debitore, rivendicati di proprietà di __________ ”.

 

 

                                C.      Con tempestivo reclamo 27/28 settembre 1995 __________ di __________ ha postulato l’esclusione dall’inventario degli oggetti sub n. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in quanto indicati di proprietà di __________ e sub n. 4 perché di proprietà della __________.

 

 

                                D.      Con osservazioni 9 ottobre 1995 __________ ha chiesto la reiezione del gravame contestando “la rivendicazione di __________ in quanto il diritto di ritenzione del locatore prevale su un’eventuale riserva di proprietà che, peraltro, nella fattispecie non ci è mai stata regolarmente notificata”.

 

 

                                E.      Con osservazioni 11 ottobre 1995 pure l’UE di Lugano ha chiesto, con argomentazioni che se del caso saranno riprese in seguito, che il reclamo venga respinto.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:               1.      __________ assevera, sulla base di un contratto di donazione mobiliare del 18 maggio 1984 e di un contratto di locazione del 15 febbraio 1993, che i beni inventariarti sub n. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sono di proprietà del figlio __________ e il bene sub n. 4 è di proprietà della __________. Il reclamante chiede pertanto che siffatti beni vengano esclusi dall’inventario.

 

 

                                2.      Il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento: il diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso (art. 268 cpv. 1 CO).

                                          La LEF ha previsto disposizioni speciali in materia di pigioni e affitti: l’art. 283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione.

 

 

                                3.      La formazione d’inventario presuppone l’esistenza di un contratto di locazione così come di un credito derivante da tale contratto. L’Ufficio esecuzione può rifiutare di erigere, per ragioni di diritto materiale, l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza di questo diritto è manifesta e inequivocabile (cfr. DTF 103 III 41-42 con rif. ivi; DTF 97 III 45; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1988, § 34 m. 20; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 114; Ernest Brand, Dispositions particuliculières sur les loyers et fermages I, in FJS n. 1092 p. 4), come sarebbe ad es. il caso se fosse chiesto l’inventario per un canone locatizio successivo alla rescissione del contratto: in tale evenienza sarebbe infatti evidente la mancanza di un credito dipendente da pigione e il locatore non potrebbe prevalersi del diritto di ritenzione ex art. 268 CO.

 

                                a)     L’allestimento di un atto di ritenzione è provvedimento incisivo, suscettibile di arrecare pregiudizio al locatario: l’ufficio esecuzione deve pertanto procedere ad un esame sommario dei suoi presupposti (DTF 61 III 78; Hans Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, Zurigo 1968, p. 252), ritenuto che eventuali controversie vanno sottoposte in via di reclamo all’Autorità di vigilanza (DTF 103 III 42; Amonn, op. cit., § 34 m. 22).

 

                                b)      L’esistenza di un contratto di locazione di locali commerciali è la prima ovvia condizione per l’esercizio del diritto di ritenzione (cfr. BlSchK 1966 p. 53; Amonn, op. cit., § 34 m. 18; Ernst Blumenstein, Handbuch des schw. Schuldbetreibungsrechts, Berna 1911, p. 534).

 

 

                                4.      La determinazione dell’ammontare delle pigioni e la fissazione dei periodi cui tali pigioni si riferiscono sono questioni di diritto materiale che vanno risolte dal giudice civile: in linea di principio, le autorità esecutive devono fondarsi sulle richieste del creditore a meno che siano manifestamente inammissibili (Emil Schmid, Zürcher Kommentar, 3. ed, Zurigo 1977, n. 48 ad art. 272-274 CO).

 

 

                                5.      Nel caso di specie non è contestato che il reclamante occupa, per espletare la propria attività economica, un appartamento sito in __________ locatogli dalla __________ e che gli oggetti ritenuti si trovano in questi locali. In siffatte evenienze l’UE di Lugano non poteva rifiutarsi di erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore (DTF 29 I 525 s.), atteso che la controversia tra il locatore ed il terzo rivendicante sulla questione se la rivendicazione e il diritto di ritenzione sono fondati e se la rivendicazione prevale sul diritto di ritenzione va risolta nella procedura di rivendicazione ex art. 106/109 LEF. Diritti rivendicati da terzi su oggetti elencati nell’atto di ritenzione non impediscono infatti la loro annotazione nell’inventario e avranno quale effetto di determinare la procedura di rivendicazione ex art. 106/109 LEF.

 

 

                                6.      Visto l’esito del gravame, avuto riguardo al fatto che __________ rivendica per il figlio __________ e per __________ l’esclusiva proprietà di parte dei beni inventariati, l’UE di Lugano dovrà aprire la procedura di rivendicazione ex art. 106/109 LEF.

 

 

                                7.      Ne consegue la reiezione del gravame.

                                          Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106-109, 283 cpv. 1 LEF; 268 CO

 

 

pronuncia:           1.      Il reclamo 27/28 settembre 1995 __________ è respinto.

 

                             1.1.      E’ fatto ordine all’UE di Lugano di dare inizio alla procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF.

 

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                3.      Intimazione a:

                                          - __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria