Incarto n.
15.95.00118

Lugano

28 settembre 1995/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 5 maggio 1995 di

 

 

__________

patr. da: avv. __________

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento di salario del 24 aprile 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da

 

 

__________

 

 

viste le osservazioni 29 maggio 1995 dell’UE di Lugano;

 

esaminati atti e documenti,

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 29’001.55.

 

                                  B.   Con atto di pignoramento 24 aprile 1995   l’UE di Lugano ha pignorato alla reclamante Fr. 400.-- al mese sulla base del seguente computo:

 

                                         introito                                                                Fr. 2’500.--

 

                                         minimo base                              Fr. 1’025.--

                                         riscaldamento                            Fr.      50.--

                                         locazione                                   Fr.   775.85

                                         cassa malati, ass. inf.,

                                         disocc., cassa pensione            Fr.     250.--

 

                                         totale                                          Fr. 2’100.85        Fr. 2’500.--

 

                                         Eccedenza mensile pignorabile Fr. 399.15, arrotondata a Fr. 400.--.

 

 

                                  C.   Contro siffatta determinazione si è tempestivamaente aggravata __________ chidendo che le vengano riconosciute le spese sostenute per il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali arretrate e correnti, così come l’importo di Fr. 200.-- che mensilmenete versa alla sua datrice di lavoro__________ per un mutuo ottenuto allo scopo di .riscattare degli attestati di carenza di beni derivanti dal mancato pagamento delle imposte federali e cantonali nel periodo 1975-1986. La reclamante ha argomentato che se questo importo non viene riconosciuto la mutuante e sua datrice di lavoro lo dedurrebbe in compensazione o lo tratterrebbe a titolo di pegno.  La debitrice pretende inoltre il riconoscimento di Fr. 120.-- per i pasti consumati fuori dall’economia domestica, presso la mensa dell’__________, lavorando ad orario continuato dalle 07.00 alle 16.00.

 

 

                                  D.   Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha rilevato di aver calcolato il minimo di esistenza della debitrice in applicazione della vigente Tabella dei minimi di esistenza

 

 

 

 

Considerato

 

 

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 119 III 70; 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

                                   2.

                                  a)   Nel computo del minimo vitale dell’escusso si devono considerare le spese assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 102 III 19 e rif. ivi).

                                         La giurisprudenza si è già espressa nel senso che nel computo del minimo vitale non si può tener conto delle spese occorrenti al pagamento delle imposte (cfr. DTF 69 III 41-42; 95 III 42).

                                         Perchè si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo in DTF 112 III 18 (cfr. Kurt Amonn in ZBJV 1988 p. 329-330) che determinati creditori sono privilegiati di fatto (cfr. Pierre-Robert Gilliéron in JdT 1989 II 9) nel senso che, in caso di pignoramento di salario o di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso.

                                         Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispendabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

 

 

                                  b)   E` di tutta evidenza che i versamenti mensili prospettati dalla reclamante per il rimborso del mutuo alla banca ed il pagamento delle imposte cantonali e comunali, sia quelle arretrate  che quelle attuali, non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che la debitrice pretende sia concesso __________, anche se sua datrice di lavoro, così come al  Cantone Ticino e al Comune di __________ Abbondanzialmente si osserva inoltre che non vi sarebbe poi alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai citati creditori.

 

 

                                   3.   Secondo il punto 2.4.3. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo  a chi è costretto a prendere dei pasti fuori dell’economia domestica viene riconosciuto un importo di Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto principale.

                                         Alla reclamante viene pertanto riconosciuto il supplemento di Fr. 120.-- richiesto (Fr. 6.-- per 20 giorni).

                                         L’eccedenza pignorabile di __________ si riduce di conseguenza da Fr. 399.-- a Fr. 279.-- al mese, non potendosi riconoscere arrotondamenti per eccesso nel calcolo del minimo d'esistenza.

 

 

                                   4.   Il reclamo 5 maggio 1995 di __________ va quindi parzialmente accolto.

                                         Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 5 maggio 1995 di __________, è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza il provvedimento 24 aprile 1995 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che il pignoramento di salario di __________ si riduce a Fr. 279.-- al mese, in luogo di Fr. 400.--.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Intimazione a:   -    __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                      La segretaria