Incarto n.
15.95.00147

Lugano

8 settembre 1995/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 21 giugno 1995 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione di un attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da

 

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

 

viste le osservazioni:      - 4 luglio 1995 di __________

                                          - 5 luglio 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

 

 

preso atto dello scritto 28 luglio 1995 dell’ing. __________;

 

esaminati atti e documenti

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto

 

 

                                     -   che con PE n. __________ del 6 marzo 1995 dell’UE di Lugano __________ ha escusso l’ing. __________ per l’incasso di Fr. 3’000.-- oltre interessi e spese;

 

                                     -   che sulla base del verbale di pignoramento 16 giugno 1995, l’UE di Lugano in data 20 giugno 1995 ha emesso un attestato di carenza di beni per un importo di Fr. 3’636.05;

 

                                     -   che con reclamo 21 giugno 1995 l’ing. __________ ha chiesto l’annullamento del pignoramento 15 giugno 1995, argomentando, sulla base di un documento prodotto agli atti, che la pretesa posta in esecuzione sarebbe stata saldata, avendo la debitrice solidale __________ pagato l’importo di Fr. 3’000.--, e la creditrice avendo firmato una clausola di saldo (“per Saldo aller Ansprüche”) e ritirato la relativa esecuzione, e che il relativo accordo sarebbe stato firmato per il reclamante il 28 marzo 1995;

 

                                     -   che con scritto 4 luglio 1995 la creditrice ha chiesto all’UE di Lugano di ridurre di Fr. 3’000.--  la pretesa posta in esecuzione, avendo __________ pagato tale importo il 28 marzo 1995, che tuttavia l’ndicazione “per saldo aller Ansprüche” concerne solo l’esecuzione promossa contro __________ e che __________ deve ancora pagare gli interessi e le spese;

 

                                     -   che in data 5 luglio 1995 l’UE di Lugano ha annullato il citato attestato di carenza di beni, sostituendolo con un altro per Fr. 602.35;

 

                                     -   che con la sua integrazione 28 luglio 1995 al reclamo l’ing. __________ ha argomentato che il debito è indivisibile e che la citata clausola di saldo non può riguardare solo il debito della debitrice solidale;

 

                                     -   che l'argomentazione, di merito, rientra nella giurisdizione del giudice di merito ex art. 85 LEF, avuto riguardo al limitato potere di cognizione dell'autorità amministrativa, compresa l'Autorità cantonale di vigilanza;

 

                                     -   che in via amministrativa è solo possibile operare la decurtazione di fr. 3'000.-- come ammesso dalla creditrice;

 

                                     -   che l’UE di Lugano ha pertanto agito correttamente emettendo, su richiesta della creditrice, un nuovo attestato di carenza di beni ridotto di Fr. 3’000.--,  non avendo la competenza ratione materiae per considerare saldati anche gli interessi e le spese del debitore ammontanti a Fr. 602.35;

 

                                     -   che il reclamante è pertanto rinviato, se del caso, alla procedura ex art. 85 LEF;

 

                                     -   che sulla base delle precedenti considerazioni, il reclamo 21 giugno 1995 dell’ing. __________, nella misura in cui è ricevibile, va respinta pur dando atto al reclamante che l'attestato di carenza di beni a suo carico si è ridotto in corso di procedura da Fr. 3'636.05 a Fr. 602.35;

 

                                     -   che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF)

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 21 giugno 1995 dell’ing. __________, è respinto nel senso dei considerandi.

 

                              1.1.    Resta confermato l'attestato di carenza di beni emesso il 5 luglio 1995 per Fr. 602.35 dall'UE di Lugano a carico di __________ nell'esecuzione n. __________.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                         3.                      Intimazione:                                   - __________

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                     La segretaria