Incarto n.
15.95.00175

15.95.00176

Lugano

31 ottobre 1995/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sui reclami 9 maggio 1995 di

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’atto di pignoramento 7 marzo 1995 e lo stato di riparto 28 aprile 1995 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse contro il reclamante da

 

 

__________

rappr. da: __________

__________

rappr. da: __________

 

e contro lo stato di riparto 28 aprile 1995;

 

 

viste le osservazioni:

 

inc. 15. 95. 175

 

- 22 giugno 1995 dello __________

- 23 giugno 1995 del __________

-   4 agosto 1995 dell’UEF di Bellinzona;

 

 

inc. 15.95.176

 

- 22 giugno 1995 dello __________

- 23 giugno 1995 del __________

-   4 agosto 1995 dell’UEF di Bellinzona

 

 

rilevato che con atto 16 agosto 1995 il reclamante ha presentato delle controsservazioni alle osservazioni dell’UEF di Bellinzona;

 

esaminati atti e documenti,

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Il __________ e lo __________ procedono contro __________ per l’incasso di  Fr. 2’689.55 risp. Fr. 2’693.65 e Fr. 111.50.

                                         Con atto di pignoramento 7 marzo 1995 l’UEF di Bellinzona ha pignorato al reclamante Fr. 800.-- al mese.

                                         Con stato di riparto 28 aprile 1995 l’UEF ha comunicato al debitore la ripartizione dell’eccedenza di un precedente riparto e dell’introito di sei trattenute mensili di Fr. 800.--,  complessivamente di Fr. 5’343.40.

 

 

                                  B.   Contro siffatti provvedimenti si è tempestivamente aggravato __________ argomentando  che il summenzionato atto di pignoramento, così come i precedenti, non è munito dei dispositivi legali ex art. 93 LEF, su cui si fonda l’esecuzione del pignoramento. Nell’atto di pignoramento non figura nè la sentenza 8 agosto 1994 nè la data d’entrata in vigore della modifica dell’art. 93 LEF. L’atto impugnato, così come i precedenti, non possono essere omologati dalle sentenze 6 settembre 1994 e 7 marzo 1995 del Tribunale federale. Lo stato di riparto 28 aprile 1995, essendo fondato su un atto di pignoramento privo di motivazione, è inefficace e va annullato. Ciò vale anche per lo stato di riparto precedente del 28 ottobre 1994.

 

 

 

                                  C.   Con le sue osservazioni il __________ ha postulato una revisione d’ufficio del calcolo del minimo di esistenza del reclamante, alcune deduzioni  non corrispondendo alla Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo e  altre risultando manifestamente insostenibili.

                                         Delle ulteriori osservazioni dello __________, del __________ e dell’UEF di Bellinzona, così come delle controsservazioni di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

 

                                   1.

 

                                  a)   L’atto di pignoramento 7 marzo 1995 è stato correttamente  eseguito sul formulario ufficiale n. 7 c, denominato “Atto di pignoramento”, allestito dall’UEF di Bellinzona secondo l’art. 14 b dell’Ordinanza n. 1 per l’attuazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità del 18 dicembre 1891, RS 281.31).

 

 

                                  b)   Come si evince dalla decisione 7 marzo 1995 del Tribunale federale, lo stesso,  con una precedente sentenza 6 settembre 1994 ha ritenuto la pensione, percepita dal reclamante dalla Cassa pensione __________, come relativamente pignorabile ex art. 93 LEF sulla base di una sentenza 8 agosto 1994 (pubblicata in DTF 120 III 71) e della DTF 119 III 17, con cui vi è stato un cambiamento di giurisprudenza. Contrariamente a quanto aveva sostenuto __________, la citata sentenza 6 settembre 1994 ha esplicato i suoi effetti su  un precedente pignoramento effettuato dall’UEF di Bellinzona in data 29 novembre 1993/5 gennaio 1994. Di conseguenza il Tribunale federale con la suddetta decisione 7 marzo 1995 ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la decisione 25 gennaio 1995 di questa Camera, che aveva confermato lo stato di riparto depositato dall’UEF di Bellinzona il 28 ottobre 1994,  rilevando che non vi era motivo alcuno per annullarlo. Sulla base delle precedenti considerazioni va ritenuto che anche l’atto di pignoramento 7 marzo 1995, eseguito su formulario ufficiale, sia valido. Lo stesso vale per lo stato di riparto 28 aprile 1995 eseguito sulla base di un valido atto di pignoramento.    

 

 

                                   2.   Ex art. 22 Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento il giudizio dell’autorità di vigilanza non può andare oltre le conclusioni della parti, salvo in caso di nullità della decisione oggetto di reclamo.

                                         Pertanto, per il divieto della reformatio in peius, le contestazioni del __________ in merito alle deduzioni riconosciute invero generosamente al reclamante per il calcolo del minimo di esistenza dovevano essere fatte valere con un reclamo.

 

 

                                   3.   I reclami  9 maggio 1995 di __________ vanno  respinti.

                                         Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 17 LEF, nonchè i disposti citati

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 9 maggio 1995 di __________ (inc. VIG 15.95.175) è respinto.

                               1.1.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   2.   Il reclamo 9 maggio 1995 di __________ (inc. VIG 15.95.176) è respinto.

                               2.1.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:   -    __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                    La segretaria