Incarto n.
15.95.00181

Lugano

28 settembre 1995/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 11 agosto 1995 di

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 28 luglio 1995 in diverse procedure esecutive  promosse contro il reclamante da

 

 

__________

(esec. N. __________)

patr. dall'avv. __________

 

__________

(esec. n. __________)

patr. dall’avv. __________

 

__________

(esec. n. __________)

patr. dall’avv. __________

 

__________

(esec. n. __________)

patr. dallo __________

 

__________

(esec. n. __________)

patr. dall’avv. __________

 

__________

(esec. n. __________)

patr. dall’avv. __________

 

__________

(esec. n. __________)

 

__________

(esec. n. __________);

 

 

 

viste le osservazioni:       -    24 agosto 1995 della __________

                                         -     19 settembre 1995 dell’UEF di Locarno;

 

rilevato che con decreto presidenziale 16 agosto 1995 al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo;

 

 

esaminati atti e documenti,

 

 

 

considerato

 

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Diversi creditori procedono  contro __________ in via esecutiva per l’incasso dei loro crediti oltre interessi e accessori.

                                         Non avendo l’escusso in alcune procedure interposto opposizione, rispettivamente le opposizioni essendo state rigettate, su domanda di prosecuzione delle esecuzioni da parte dei creditori, l’UEF di Locarno ha emesso il 28 luglio 1995 le comminatorie di fallimento che sono state notificate all’escusso il 3 risp. il 7 risp. il 9 agosto 1995.

 

 

                                  B.   Contro siffatti provvedimenti si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che la ditta __________, di cui era amministratore, da tempo non svolge più nessuna attività. Essa serviva unicamente ad assicurare la parte redazionale del “__________ ”, di cui era direttore responsabile. Dal 1. ottobre 1994 la testata è diretta e amministrata direttamente dall’editore __________. Il reclamante non si ritiene pertanto persona giuridica e di conseguenza non soggetto alla procedura di fallimento.

 

 

                                  C.   Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):

                                         -  l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         -  l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         -  è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         -  la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione   non è ancora esecutoria;

                                         -  l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata     emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

 

 

                                   2.   Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.

 

 

                                   3.

                                  a)   Ex art. 39 cpv. 1 n. 1 CO l’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come "esecuzione ordinaria di fallimento" (art. 159 a 174) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in qualità di titolare di una ditta commerciale (art. 865 cpv. 2 e 4 CO).

                                         Le autorità di esecuzione non devono esaminare se le iscrizioni o le cancellazioni a registro di commercio siano giustificate o meno. Le persone fisiche elencate all’art. 39 LEF soggiacciono all’esecuzione in via di fallimento per tutti i loro crediti, compresi quelli che non risultano dai loro rapporti d’affari ( cfr. DTF 120 III 4 cons. 4 e 5).

 

                                  b)   Il reclamante risulta iscritto al Registro di commercio di Lugano quale titolare della ditta individuale __________ di __________ con sede a __________. Di conseguenza, indipendentemente da una sua diretta partecipazione all’attività della __________, il reclamante quale titolare della citata società è sottoposto all’esecuzione in via di fallimento, anche per crediti non risultanti da rapporti d’affari della __________ medesima.

 

 

                                   4.   Il reclamo 11 agosto 1995 di __________ va quindi respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 39 cpv. 1 n. 1 LEF, nonchè i disposti citati

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 11 agosto 1995 di __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:   -    __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                    La segretaria