Incarto n.
15.95.00182

Lugano

05 gennaio 1996

B/fc/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo 2 agosto 1995 di

 

 

 

__________

(rappr. da: __________)

 

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’atto di pignoramento (I. partecipazione) 28 luglio 1995 risp. il verbale di pignoramento 22/23 giugno 1995 in diverse esecuzioni promosse contro il reclamante da

 

 

 

1.  __________

     (esec. n. __________, __________)

 

2.  __________

     (esec. n. __________)

(1. e 2. rappr. dall’__________)

 

3.  __________

     (esec. n. __________)

 

4.  __________

     (esec. n. __________)

 

5.  __________

     (esec. n. __________)

 

6.  __________

     (esec. n. __________, __________)

 

7.  __________

     (esec. n. __________)

(3., 4., 5., 6., 7. rappr. da __________)

 

 

 

viste le osservazioni:

- 8 agosto 1995 dello __________ e della __________

- 11 agosto 1995 dei __________, __________, __________, __________ e __________

- 21 agosto 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano

 

 

esaminati atti e documenti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                   A.      Il reclamante è beneficiario di una rendita mensile dell’assicu-razione per l’invalidità (AI) di Fr. 5’238.-- e di  una rendita per incapacità di guadagno di Fr. 2’500.-- al mese versatagli dalla __________.

                                          In seguito a diverse procedure esecutive l’UE di Lugano ha pignorato ad __________ l’indennità di Fr. 2’500.-- percepita dall’__________, sulla base del seguente computo:

 

                                          Introiti

                                          -  AI                                                                          Fr.      5’238.--

                                          -  Assicurazione __________                             Fr.      2’500.--

 

                                          minimo di esistenza

                                          -  minimo di base                         Fr.      1’370.--

                                          -  figli minorenni                            Fr.         900.--

                                          -  riscaldamento                           Fr.         200.--

                                          -  locazione                                   Fr.      1’200.-- 

                                          -  C.M., ass. inf., disocc., C.P.    Fr.       831.80

                                          totale                                              Fr.    4’501.80

 

                                          Eccedenza mensile pignorabile Fr. 2’500.--, in quanto la rendita AI non è pignorabile.

 

 

                                B.      Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ argomentando che la rendita percepita dalla __________ rientra nella categoria delle pensioni versate a titolo d’indennità a chi ha sofferto danni alla salute, in quanto viene corrisposta in seguito ad invalidità. Il reclamante ha chiesto che la rendita in oggetto venga dichiarata impignorabile ex art. 92 n. 10 LEF e il pignoramento retroattivamente annullato.

 

 

                                C.      Delle osservazioni dello __________, della __________, dei __________,  __________, __________, __________,  __________, così come dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:               1.      Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento.

                                          Il reclamo 2 agosto 1995 di __________ è pertanto irricevibile per tardività, considerato che il verbale di pignoramento gli è stato intimato il 23 giugno 1995.

 

 

                             2.a)      All’Autorità di vigilanza in senso lato, in contrapposizione all’Autorità di reclamo, compete tra l’altro l’intervento d’ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente nulli. Siffatto intervento può darsi anche a seguito di reclamo irricevibile (ad esempio per tardività): è  principio indiscusso di diritto esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina, anche se la LEF non lo menziona espressamente, che vi possono essere violazioni di principi procedurali essenziali, interessanti non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche terzi non noti o la collettività nel suo insieme, non altrimenti sanabili se non con la sanzione della nullità rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in BlSchK 1989 p. 41 e 42 n. 6 e rif. ivi).

 

                                b)      La nullità di un pignoramento può essere pronunciata, anche a prescindere dalla tardività del reclamo, quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia l’indispensabile per vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale è il caso quando il pignoramento incida in modo determinante sul minimo di esistenza o se ha per oggetto beni assolutamente impignorabili (cfr. Rep 1980 p. 112; DTF 97 III 11 cons. 2).

 

                                c)      Nel caso di specie si rileva che non vi è alcun motivo di nullità legittimante l’intervento d’ufficio di questa Camera quale autorità di vigilanza in senso lato.

                                          Infatti secondo l’art. 92 n. 10 LEF sono esclusi dal pignoramento le pensioni e i capitali dovuti o pagati, a titolo di indennità, a chi ebbe a soffrire lesioni corporali o danni alla salute o spettanti, in caso di sua morte, alla famiglia. Lo scopo di tale norma è di escludere dal pignoramento gli importi che devono compensare lesioni a elementi della personalità. Poichè la personalità del debitore non risponde ai creditori, nemmeno i valori patrimoniali che sono stati corrisposti come indennizzo per una sua lesione lo fanno. Se originariamente potevano esservi motivi di ordine sociale, che facevano apparire il beneficiario di siffatte pensioni particolarmente bisognoso, una simile concezione ha perso la sua importanza nell’ambito dell’applicazione dell’art. 92 n. 10 LEF, poichè le leggi che regolano l’assicurazione invalidità e l’assicurazione contro gli infortuni prevedono che le rispettive prestazioni non possono essere soggette ad esecuzione forzata (art. 50 LAI combinato con l’art. 20 LAVS e art. 50 LAINF). Per contro un reddito sostitutivo, versato al posto del reddito da attività lavorativa che non può più essere conseguito per motivi di salute, non rientra nel campo di applicazione dell’art. 92 n. 10 LEF. Un siffatto reddito è relativamente pignorabile (art. 93 LEF), come lo sono gli stipendi e i salari percepiti prima del danno alla salute (cfr. DTF 120 III 71 cons. 3, 119 III 17). Ne segue che le pensioni versate dalla previdenza professionale sono, dopo il verificarsi dell’evento che dà diritto alla prestazione, relativamente pignorabili. Ciò  indipendentemente dal motivo - morte, invalidità o vecchiaia - per cui esse vengono corrisposte (cfr. DTF 120 III 71 cons. 4; sentenza inedita del Tribunale federale del 24 novembre 1993 in re S.; Messaggio del Consiglio federale dell’8 maggio 1991 concernente la revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento pubblicato in FF 1991 III 54).

                                          Nel caso in esame la rendita per incapacità di guadagno, percepita dal reclamante dalla __________,  è una prestazione versata nell’ambito della previdenza professionale e costituisce un reddito sostitutivo, versato al posto del reddito da attività lavorativa che non può più essere conseguito dal debitore per motivi di salute, per cui, come correttamente ritenuto dall’UE di Lugano, è limitatamente pignorabile ex art. 93 LEF. 

                                          Non vi è quindi alcun motivo di nullità legittimante l’intervento della CEF quale Autorità di vigilanza in senso lato.

 

 

                                3.      Il reclamo 2 agosto 1995 di __________ va dichiarato irricevibile per tardività.

                                          Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 93 LEF, nonchè i disposti citati

 

 

pronuncia:           1.      Il reclamo 2 agosto 1995 di __________, è irricevibile per tardività.

 

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                3.      Intimazione:

                                          - __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                            La segretaria