Incarto n.
15.95.00190

Lugano

20 dicembre 1995/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 17 agosto 1995 di

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 4/8 agosto 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante contro

 

 

__________

 

 

 

viste le osservazioni 17 agosto 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

 

 

esaminati atti e documenti,

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 11’425.30.

                                  B.   Con provvedimento 4/8 agosto 1195 l’UE di Lugano ha pignorato a __________ per  Fr. 530.-- dal suo introito di dipendente sulla base del seguente computo:

 

                                         introito                                                              Fr. 5’000.--

 

 

                                         minimo di esistenza

                                         - minimo base                            Fr. 1’370.--

                                         - figlio minorenne                        Fr.    400.--

                                         - locazione                                  Fr. 2’000.--

                                         - C.M., ass. inf., disocc., C.P.     Fr.    600.--

 

                                         totale                                           Fr. 4’470.--     Fr. 4’470.--

 

                                         Eccedenza mensile pignorabile  Fr. 530.--.

 

 

                                  C.   Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ ritenendo eccessivo il canone di locazione di Fr. 2’000.--  riconosciuto al debitore. La creditrice ha inoltre rilevato che __________ possederebbe una Mercedes-Benz 560 SEC ed una BMW 735I, entrambe pignorabili.

 

 

                                  D.   Il 1. settembre 1995 l’UE di Lugano ha completato il pignoramento, reinterrogando il debitore. Dal verbale risulta che __________ ha dichiarato che la Mercedes Benz si trova all’estero dal mese di gennaio 1995. L’UE ha pertanto pignorato unicamente l’autovettura BMW. L’escusso ha inoltre prodotto giustificativi indicanti che la pigione ammonta  a Fr. 2’370.-- mensili.

 

 

                                  E.   Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

 

 

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

                                   2.

 

                                  a)   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (cfr. DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. 1 e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).

                                         L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (cfr. CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

 

 

                                  b)   Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                         La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.

 

 

                                  c)   Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 5’000.-- al mese, a __________ è stato riconosciuto un canone di locazione di Fr. 2’000.--, per l’appartamento che occupa a __________ (cfr. richiamo della locataria __________ per canoni non pagati).

 

 

                                  d)   E` di tutta evidenza che l’importo di Fr. 2’000.-- per canone locatizio per una famiglia composta da due adulti e da un figlio minorenne, costituisce, in rapporto all’introito conseguito dall’escusso di Fr. 5’000.-- al mese, un onere manifestamenrte sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta.

 

 

                                  e)   Con invio raccomandato 13 novembre 1995 questa Camera  ha chiesto a __________ di produrre copia del contratto di locazione dell’appartamento in cui abita a __________, sotto la comminatoria dell’art. 19 cpv. 4 LPR, secondo il quale la Camera avrebbe tenuto conto nella sua decisione di un eventuale rifiuto di produrre i mezzi di prova richiesti.

                                         Il debitore non ha prodotto il contratto di locazione, per cui non è possibile verificare  il termine di disdetta del contratto e di conseguenza vanno applicate le disposizioni legali. Secondo l’art. 266 c CO un contratto di locazione può essere disdetto con preavviso di tre mesi per la fine di un trimestre di locazione, ossia in casu per la fine di marzo 1996, con disdetta da inoltrare con preavviso di tre mesi. Ne consegue che fino alla fine di marzo 1996 __________ sarà riconosciuto l’importo di Fr. 2’000.-- al mese a titolo di canone locatizio: per il periodo successivo l’UE di Lugano ricalcolerà il quantum in funzione del nuovo canone locatizio, ritenuto in ogni caso un massimo di Fr. 1’200.-- al mese, spese di riscaldamento comprese, per la locazione di un appartamento di tre locali a __________ o in un comune viciniore.

 

 

                                   3.   Nell’ambito del completamento del pignoramento __________ ha dichiarato che l’autovettura marca Mercedes Benz 560 SEC si trova all’estero dal mese di gennaio 1995. L’UE di Lugano ha di conseguenza agito correttamente, potendo procedere solo al pignoramento dell’autovettura marca BMW 735 I. Nel caso in cui la creditrice ritenesse che la dichiarazione dell’escusso non corrispondesse al vero, è rinviata alla procedura penale.

 

 

                                   4.   Il reclamo 17 agosto 1995 della __________ è parzialmente accolto.

                                         Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

 

                                         Per questi motivi,

 

                                         richiamato l’art. 93 LEF, nonchè i disposti citati

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 17 agosto 1995 della __________, è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza il provvedimento 4 agosto 1995 dell’UE di Lugano resterà in vigore fino al 31 marzo 1996.

 

                                   2.   L’Ufficio esecuzione di Lugano si determinerà ulteriormente, nel senso del considerando 2 e), sul versamento che __________ dovrà effettuare ogni mese per il periodo dal 1. aprile 1996.

 

                                   3.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   4.   Intimazione:    - __________

 

 

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                     La segretaria