Incarto n.
15.95.00191

Lugano

20 ottobre 1995/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 29 agosto 1995 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 24 agosto 1995 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da

 

 

__________

rappr. dalla __________

 

 

viste le osservazioni 12 settembre 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

 

esaminati atti e documenti,

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   La __________ procede contro __________ in via esecutiva per l’incasso di Fr. 26’110 oltre interessi e accessori.

                                         Avendo l’escusso interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto.

                                         Con decisione 19 luglio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,  ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione. Con sentenza 12 aprile 1995 questa Camera, per intervenuto ritiro, ha stralciato dai ruoli la procedura di appello inoltrata contro la sentenza pretorile.

 

 

                                  B.   Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 24 agosto 1995 la comminatoria di fallimento.

 

 

                                  C.   Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________.

 

 

                                  D.   Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger,  Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,  Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron. Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):

                                         -  l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         -  l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul dirittto pubblico            (art. 43 LEF);

                                         -  è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         -  la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione   non è ancora esecutoria;

                                         -  l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata     emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

 

                                   2.   Per questioni di merito la via del reclamo è preclusa.

 

 

                                   3.   Ritenuto che il reclamante non indica nessuna ragione formale legittimante l’annullamento della comminatoria in esame, il reclamo va respinto.

 

 

                                   4.   Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 29 agosto 1995 di __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

 

 

 

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                   La segretaria