Incarto n.
15.95.00223

Lugano

2 aprile 1996/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 23 ottobre 1995 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l'operato dell'UE di Lugano nelle esecuzioni . __________, __________, __________, __________ e __________ promosse da

 

 

__________

 

 

in materia di emissione di precetto esecutivo (abuso di diritto);

 

viste le osservazioni 13 novembre 1995 dell'UE di Lugano;

 

 

 

considerato

 

 

 

IN FATTO E IN DIRITTO

 

 

                                          che __________ procede per la quinta volta in via esecutiva contro __________ nel periodo tra il 22 ottobre 1992 e il 18 ottobre 1995 per l'incasso di:

                                          a)     Fr. 2'900.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n.__________ del 22.10.1992) per "acconto versato più spese da me sopportate per ponte denti");

                                          b)    Fr. 3'000.-- con interessi al 5,5% dall'1.8.1993 (PE n. __________ del 13.10.1993) per "danni morali per la non avvenuta cancellazione del precetto esecutivo n. __________ dopo la sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 29.1.1993 a lui sfavorevole e dietro miei solleciti per la cancellazione del precetto";

                                          c)     Fr. 2'900.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n. __________ del 21.10.1993) per "acconto versato per ponte denti più spese da me sopportate - lavoro mai consegnato");

                                          d)    Fr. 2'900.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n. __________ del 20.10.1994) per "acconto versato per ponte denti più spese, più spese di trasporto, ponte non consegnato");

                                          e)     Fr. 2'315.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 e Fr. 585.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n. __________ del 18.10.1995) per "acconto versato per ponte denti (ponte non consegnato)";

 

                                          che __________ ha sempre interposto tempestive opposizioni;

 

                                          che con decreto 26 ottobre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato dai ruoli la causa a procedura inappellabile promossa dalla precettante contro l'escusso con istanza 9 novembre 1993, ritenuto che l'istante non aveva designato il suo patrocinatore dopo che il pretore aveva "accertato l'incapacità dell'istante a discutere con sufficiente chiarezza la causa e di conseguenza l'aveva diffidata a munirsi di un patrocinatore, pena lo stralcio della lite ex art. 39 cpv.2 CPC";

 

                                          che contro __________ vi è un attestato di carenza di beni per Fr. 4'038.-- emesso nel 1987 e risulta un'esecuzione nel 1991 per Fr. 2'952.--;

 

                                          che in procedura di reclamo ex art. 17 LEF è in linea di principio esclusa la possibilità di ottenere l'annullamento dell'esecuzione fondato sulla violazione dell'art. 2 CC, atteso che la decisione sull'abuso di diritto è riservata al giudice ordinario, benchè il principio della buona fede trovi applicazione anche nel diritto esecutivo (DTF 113 III 3 cons.2a e rif. ivi);

 

                                          che la pretesa di diritto materiale sottesa all'esecuzione non può essere in principio oggetto d'esame avanti le autorità di esecuzione e di vigilanza, avuto riguardo al loro limitato potere di cognizione;

 

                                          che è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero di permettere a chi reputa di essere creditore di iniziare un'esecuzione senza dover previamente provare il fondamento materiale della sua pretesa (DTF 113 III 3 cons.2b);

 

                                          che nell'esecuzione ex art. 38 cpv.1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro costituisce titolo esecutivo unicamente il precetto esecutivo cresciuto in giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l'eventuale titolo che ne costituisce il fondamento;

 

                                          che per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5) a meno che il creditore persegua altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie;

 

                                          che nel caso in esame le cinque esecuzioni si riferiscono sostanzialmente a due cause diverse ("ponte denti" e torto morale), con varianti sul quantum e sulla descrizione della causa del credito;

 

                                          che la reiterazione a ciclo annuo può sottendere ipotesi di interruzione di prescrizione, ritenuto che la precettante già ha proceduto nelle forme ordinarie contro l'escusso e che il giudice di merito ha stralciato dai ruoli la causa per omessa designazione del patrocinatore, dopo aver accertato "l'incapacità di __________ di discutere con sufficiente chiarezza la causa";

 

                                          che le continue vicende esecutive non consentono in sede di reclamo di avere certezza su qualsivoglia intento vessatorio della precettante, risultando semmai il frutto di una concezione giuridica assolutamente carente;

 

                                          che de lege lata va dato atto al reclamante che la soluzione cui si approda è ben lungi dall'essere soddisfacente;

 

                                          che di ciò si è reso conto il legislatore, attuando la novella legislativa che entrerà in vigore il 1° gennaio 1997 nel senso che il nuovo art. 85a LEF consentirà all'escusso di domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito e di conseguenza la declaratoria di annullamento dell'esecuzione;

 

                                          che pertanto __________ non può che essere invitato a pazientare in attesa di poter disporre del citato istituto;

 

                                          che il reclamo va quindi respinto;

 

                                          che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 17 LEF e 2 CC

 

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                    1.   Il reclamo 23 ottobre 1995 __________ è respinto.

 

                                    2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                    3.   Intimazione:    -    __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                    La segretaria