Incarto n.
15.95.00245

Lugano

15 gennaio 1996/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

vista l'istanza 19 dicembre dell'UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

nella società semplice composta dei soci

- __________

- __________

- __________

 

 

 

 

 

nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano promosse dai vari creditori partitamente indicati nelle esecuzioni di cui ai gruppi richiamati;

 

preso atto che il 20 novembre 1995 le parti sono state citate per l'esperimento di conciliazione;

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 1° dicembre 1995;

 

rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato dall'UE di Lugano con provvedimento 6 dicembre 1995 non ha sortito effetto alcuno, essendo pervenuto il solo scritto interlocutorio 18 dicembre 1995 dell'avv. __________, patrocinatore dell'escusso __________, da cui emerge che non si può far "altro che ipotizzare una cessione a favore dei creditori della quota parte di sua spettanza nell'ambito della proprietà comune (società semplice) di cui trattasi";

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

 

visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione dei diritti in comunione,

 

 

 

PRONUNCIA:

 

 

                                   1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nella società semplice composta dei soci __________, __________ e __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni - di cui ai gruppi n. __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano - promosse dai vari creditori ivi partitamente indicati.

 

                                   2.   Intimazione all’UEF di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                    La segretaria