Incarto n.
15.95.00025

Lugano

29 marzo 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo 3 febbraio 1995 di

 

 

 

__________

 

 

contro l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa contro il reclamante da

 

 

 

__________

rappr. Dal __________

 

 

in materia di incanto immobiliare (sospensione);

 

 

richiamato il decreto presidenziale 3 febbraio 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;

 

 

 

viste le osservazioni 21 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

considerato in fatto e in diritto

 

 

                                         che l’UE di Lugano ha depositato il 20 gennaio 1995 le condizioni d’incanto riferite all’immobile di proprietà di __________ alle particelle n.__________ e __________ RFD di __________ la cui vendita era prevista per il 3 febbraio 1995 alle ore 15.00;

 

 

                                         che il 3 febbraio 1995 __________ ha consegnato all’UE di Lugano alle ore 14.15 il reclamo con istanza di effetto sospensivo, volto al rinvio dell’incanto ormai prossimo, con “aggiornamento della perizia” e modifica delle condizioni d’asta “come a reclamo che presenterò entro il 10 febbraio 1995”;

 

 

                                         che con decreto presidenziale l’effetto sospensivo non è stato concesso e il 3 febbraio 1995 le particelle n.__________ e __________ RFD di __________ sono state aggiudicate per complessivi Fr. 480’000.-- al__________, creditrice ipotecaria in primo rango;

 

 

                                         che ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;

 

 

                                         che determinante per l’inizio della decorrenza del termine di reclamo, in caso di deposito delle condizioni d’asta, è il primo giorno di deposito a condizione che l’Ufficio esecuzione sia accessibile al pubblico e gli interessati possano quindi accedere ai dati delle condizioni d’asta (DTF 112 III 42);

 

 

                                         che venerdì 20 gennaio 1995 l’Ufficio esecuzione di Lugano era liberamente accessibile e il termine ha quindi iniziato a decorrere;

 

 

                                         che per l’art. 31 cpv.1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere

 

 

                                         che il termine di reclamo è quindi giunto a scadenza lunedì 30 gennaio 1995;

 

                                         che il reclamo 3 febbraio 1995 è pertanto irricevibile per tardività;

 

 

                                         che, in via abbondanziale, come rettamente dimostrato dall’Ufficio esecuzione di Lugano, vi è stato l’ossequio della normativa esecutiva, atteso che:

                                         -     chi chiede il differimento della vendita ex art. 123 LEF deve (cfr. DTF 4 gennaio 1995 in re S. AG, inc. B.358/1994):

                                         a)  presentare tempestivamente la domanda, ritenuto che l’istanza di differimento è tardiva se è stata presentata qualche giorno prima dell’incanto, dopo che il debitore è rimasto a lungo inattivo;

                                         b)  affermare e rendere verosimile di trovarsi in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua;

                                         c)   aver versato la prima rata richiesta e determinata dall’UE;

                                         -     che in tutta evidenza mancano già almeno due presupposti per il differimento della vendita (tempestività dell’istanza e dimostrazione della mancanza di colpa);

 

 

                                         che, ancora in via abbondanziale, la censura sul presunto non accertamento del valore aggiornato della stima è al limite del temerario, atteso che - come rettamente ha evidenziato l’UE di Lugano - vi è stato l’aggiornamento della stima con la perizia 14 novembre 1994 del __________, resa nota al reclamante con l’avviso d’incanto 18 novembre 1994 nonchè con pubblicazione sul FUC n.__________ del __________;

 

 

                                         che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 3 febbraio 1995 __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:    __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria