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Incarto n. |
B/fc/kc |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente,
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul reclamo 9 marzo 1995 di
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__________, (patrocinato dall’avv. __________)
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contro |
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l’operato dell’Ufficio Esecuzione e Fallimenti di Mendrisio e meglio contro l’atto di pignoramento 14/27 febbraio 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
__________; (patrocinata dall’avv__________
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viste le osservazioni:
- 21 marzo 1995 di __________
- 23 marzo 1995 dell’UEF di Mendrisio;
- la replica 18 aprile 1995 di __________
- la duplica 18 maggio 1995 di __________
rilevato che con decreto presidenziale 13 marzo 1995 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 138’956.05.
B. Con provvedimento 14/27 febbraio 1995 l’UEF di Mendrisio ha pignorato al reclamante il reddito dal suo lavoro per Fr. 477.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introito
- lavoro Fr. 600.--
- AI Fr. 1’080.--
- contributo convivente Fr. 1’950.--
totale Fr. 3’630.--
Minimo di esistenza
- minimo base Fr. 1’370.--
- locazione Fr. 580.--
- C.M., ass. inf.,
disocc., C.P. Fr. 394.--
- trasferte Fr. 200.--
- diversi Fr. 56.--
totale Fr. 2’600.--
In applicazione della formula per il reddito conseguito da coniugi, l’UEF di Mendrisio ha poi calcolato l’eccedenza pignorabile come segue:
2’600.-- 1’680.--
minimo di esistenza reddito netto
coniugi (3) X debitore (1)
__________________________________ = (4) 1’203.--
totale introito coniugi (2)
3’630.--
(1) - (4) = eccedenza mensile pignorabile (5) = 1’680.-- ./. 1’203.-- = Fr. 477.--
C. Contro siffatta determinazione si è aggravato __________ sostenendo che la convivenza con __________ non è assimilabile al matrimonio. Questa convivenza risale a tempi recenti, inoltre non sono nati figli e le uniche spese sostenute in comune e divise per metà riguardano l’affitto, il telefono e la televisione via cavo. Per il resto ciascuno gestisce indipendentemente il proprio reddito e le proprie spese. L’eccedenza mensile pignorabile va pertanto determinata considerando il reclamante quale persona singola. Egli è invalido al 50% e lavora 48 ore al mese alle dipendenze dello Stato per lavori di pulizia presso la scuola media di __________. Questo lavoro è tuttavia limitato al periodo scolastico. D’altro canto la rendita AI è impignorabile. Di conseguenza secondo __________ il calcolo del suo minimo di esistenza va determinato, considerandolo quale persona singola.
L’escusso ha poi sostenuto che nella denegata ipotesi che il suo reddito e quello di __________ venisse considerato come quello di coniugi, il calcolo del minimo vitale andrebbe eseguito tenendo conto delle spese mensili comuni e separatamente di quelle mensili personali di entrambi, quali persone singole.
D. Con le sue osservazioni la creditrice ha sostenuto che il reclamante e __________ convivono almeno dal 1. febbraio 1991, come si evince dal contratto di locazione. Inoltre le spese comuni non si limiterebbero all’affitto, alle spese telefoniche e a quelle per la televisione via cavo, non essendo ipotizzabile che ciascuno si cucini separatamente i propri pasti. Delle ulteriori allegazioni di __________ e dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.
E. Con replica 18 aprile 1995 il reclamante ha fatto valere che dal mese di marzo 1995 la sua rendita AI è stata ridotta da Fr. 1’080.-- a Fr. 831.-- al mese. Di conseguenza vanno modificati i dati per il calcolo dell’eccedenza pignorabile, che risulta passiva, sia se lo si considera come persona singola, sia nella denegata ipotesi in cui __________ e __________ vengano considerati come coniugi.
F. Duplicando __________ ha rilevato che la convivente del reclamante lavora solo al 50%, percependo Fr. 1’950.-- netti al mese. Tuttavia per correttezza giuridica il suo introito dovrebbe essere aumentato. Allorquando il Pretore ha decretato, nel corso del tentativo di conciliazione del 2 marzo 1990, l’obbligo per __________ di lasciare il domicilio coniugale, l’escusso non ha concluso nessun contratto di locazione, ma è andato a vivere con __________. Il riesame del pignoramento deve essere poi limitato alla documentazione prodotta con il reclamo e alla situazione di fatto al giorno del pignoramento. Vista la convivenza non può essere d’altro canto considerato come minimo base l’importo di Fr. 1’025.--.
Delle osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.
G. Con scritto 1. giugno 1995 __________ ha prodotto un certificato medico attestante la sua inabilità al lavoro al 100% ed una lettera datata 31 maggio 1995, indirizzata alla Direzione della scuola media di __________, con la quale ha dichiarato di rinunciare con effetto immediato alla sua funzione di addetto alle pulizie.
Considerato
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. Oggetto di disputa nella concreta fattispecie è l’eccedenza pignorabile di __________, determinata dall’UEF di Mendrisio in Fr. 477.-- sulla base del computo di cui alla narrativa fattuale sub B.
a) Dalla documentazione agli atti emerge che __________ e __________ hanno sottoscritto già in data 21 gennaio 1991 il contratto di locazione dell’appartamento in cui vivono. D’altro canto, nonostante il reclamante, durante l’interrogatorio formale, abbia sostenuto di essere andato a vivere con __________ allo scopo di dividere le spese, ma che ognuno conduce la propria vita, __________ ha dichiarato di essere legata affettivamente al reclamante dal 1991. Inoltre per quel che riguarda le spese concernenti l’appartamento ambedue hanno dichiarato di pagarne ciascuno la metà. E` d’altra parte corretto che nel calcolo del minimo di eccedenza pignorabile, vivendo il debitore in un’economia domestica comune, venga computato il minimo base di Fr. 1’370.--, applicabile in caso di economia domestica comune (cfr. punto 1.2. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in seguito: Tabella).
b) In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori del reclamante di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere nessun diritto di mantenimento.
Di conseguenza il calcolo dell’eccedenza pignorabile va eseguito tenendo conto per quel che riguarda l’introito di __________ solo della sua quota di partecipazione a metà del canone di locazione (1/2 di Fr. 600.-- = Fr. 300.--) e a metà delle spese comuni riconosciute secondo la Tabella in Fr. 1’370.--, che essa copre con il suo introito (1/2 di Fr. 1’370.-- = Fr. 685.--), complessivamente Fr. 985.--. Il pagamento delle spese personali di assicurazione e di trasferta restano invece completamente a carico di __________, alle quali fa fronte con la parte rimanente del suo introito.
c) In merito alle spese fatte valere per il telefono e la televisione via cavo va rilevato che queste sono già comprese nell’importo base mensile di Fr. 1’370.-- calcolato per persone viventi in un’econo-mia domestica comune (cfr. punto 1.2. Tabella).
d) Nel computo del minimo vitale dell’escusso si deve tenere conto delle spese assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 102 III 219 e rif. vi). La giurisprudenza si è già espressa nel senso di non ritenere indispensabili ex art. 93 le spese occorrenti al pagamento delle imposte (cfr. DTF 95 III 42 e 69 III 41-42). Di conseguenza nel calcolo del minimo di esistenza del debitore non possono essere computate le spese per il pagamento delle imposte.
e) Sulla base delle precedenti considerazioni l’eccedenza pignorabile di __________ per il mese di febbraio 1995 va calcolata come segue:
Reddito comune __________
- rendita AI di __________ Fr 1’080.--
- salario di __________ Fr. 728.65
- quota salario di __________
per coprire metà affitto (Fr. 300.--)
e metà del minimodi base (Fr. 685.--) Fr. 985.--
Reddito comune Fr. 2’793.65
Reddito di __________ = Fr. 1808.65 = 65% del reddito comune
Reddito di __________ = Fr. 985.-- = 35% del reddito comune
Minimo di esistenza comune __________
- minimo base Fr. 1’370.--
- affitto e conguaglio Fr. 600.--
- spese di __________ Fr. 209.40
Fr. 2’179.40
Parte del minimo di esistenza comune a carico di:
- __________ = 65% di 2’179.40 = Fr. 1’416.60
- __________ = 35% di Fr. 2’179.40 = Fr. 762.80
Importo pignorabile sul reddito di __________: Fr.1’808.65 ./. Fr. 1’416.60 = Fr. 392.05
f) Per il periodo da marzo 1995 fino a giugno 1995, ritenuto che la rendita AI del reclamante è stata diminuita da Fr. 1’080.-- a Fr. 831.-- (cfr. replica del 18 aprile 1995), la sua eccedenza pignorabile è calcolata come segue:
Reddito comune __________: Fr. 2’544.65
Reddito di __________: Fr. 1’559.65 = 61%
Reddito di __________: Fr. 985.-- = 39%
Minimo di esistenza comune __________ = Fr. 2’179.40
Parte del minimo di esistenza comune a carico di:
__________: 61% di Fr. 2’179.40 = Fr. 1’329.43
__________: 39% di Fr. 2’179.40 = Fr. 849.96
Importo pignorabile sul reddito di __________: Fr. 1’559.65 ./. Fr. 1’329.43 = Fr. 230.22
g) In seguito al certificato medico datato 29 maggio 1995, attestante che __________ è inabile al lavoro al 100%, quest’ultimo, con lettera 31 maggio 1995, ha disdetto il suo rapporto di lavoro con la direzione della __________, dove svolgeva la funzione di addetto alle pulizie. Durante l’interrogatorio formale __________ ha affermato di avere ricevuto lo stipendio fino a agosto 1995. Di conseguenza dal mese di luglio 1995 non risulta alcuna eccedenza pignorabile, ritenuto che, l’introito dall’AI di Fr. 831.-- percepito da __________ non è pignorabile ex art. 92 n. 10 LEF e che, anche considerando questo importo insieme alla quota di partecipazione alle spese da parte di __________ di Fr. 985.--, la somma complessiva di Fr. 1’816.--, non è nemmeno sufficiente a coprire il loro minimo di esistenza comune ammontante a Fr. 2’179.40.
4. Il reclamo 9 marzo 1995 di __________ va pertanto parzialmente accolto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia: 1. Il reclamo 9 marzo 1995 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza il provvedimento dell’UEF di Mendrisio è riformato nel senso che il pignoramento di salario mensile di __________ è di Fr. 392.-- per il mese di febbraio e di Fr. 230.-- da marzo fino a luglio 1995, in luogo di Fr. 477.-- al mese. Da agosto 1995 non risulta alcuna eccedenza pignorabile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________
per la Camera di esecuzione e fallimenti
quale Autorità di vigilanza
Il Presidente La Segretaria