Incarto n.
15.95.00067

Lugano

15 aprile 1997/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul ricorso 24 dicembre 1993 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 6/16 dicembre 1993 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente dallo

 

 

__________

rappr. __________;

 

 

viste le osservazioni:     -       4 gennaio 1994 dello __________

                                         -     18 gennaio 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

 

rilevato che con decreto presidenziale 30 dicembre 1993 al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo;

 

completata l’istruttoria;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Lo __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 11’835.10.

 

                                  B.   Con atto di pignoramento 6/16 dicembre 1993 l’UE di Lugano ha pignorato l’indennità di disoccupazione del ricorrente per l’importo eccedente il minimo di esistenza di Fr. 1’350.-- al mese, sulla base del seguente computo:

 

                                         Minimo di esistenza

 

                                         - minimo base            Fr.    845.--

                                         - figli minorenni          Fr.    255.--

                                         - C.M., ass. inf.,

                                           disocc., C.P.            Fr.    250.--

                                         totale                           Fr. 1’350.--

 

 

                                  C.   Contro siffatta determinazione si è aggravato __________ argomentando in sostanza che l’importo percepito dalla Cassa di disoccupazione è assolutamente necessario al suo sostentamento e a quello della sua famiglia.

 

 

                                  D.   Delle osservazioni dello __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

                                  E.   Interrogato formalmente il ricorrente ha dichiarato che in tre o quattro occasioni gli è stata pignorata la parte dell’indennità di disoccupazione eccedente il minimo vitale di Fr. 1’350.--.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione sono tennute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento. 

 

                                   2.

                                  a)   Le dichiarazioni delle parti non sono risolutive poiché in forza del principio inquisitorio le prove devono essere assunte d’ufficio e i fatti verificati senza riguardo alla provenienza dei ragguagli o alle ammissioni degli interessati (cfr. DTF 109 II 398 cons. 2c secondo cui il principio inquisitorio non esime l’interessato dal sostanziare e documentare le proprie allegazioni - cfr. DTF 106 Ib 80 cons. 2aa con richiami - nè impone all’autorità l’obbligo di assumere mezzi probatori, il cui presumibile risultato non porterebbe chiarimenti di rilievo - cfr. DTF 106 Ia 162 cons. 2b con riferimenti).

 

 

                                  b)   L’UE di Lugano ha eseguito il pignoramento in oggetto sulla base della Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito: Tabella), in vigore in quel momento, e delle spese fatte valere dal ricorrente stesso, ritenendo che non occorressero ulteriori chiarimenti. __________ con il suo ricorso ha semplicemente contestato l’atto di pignoramento in generale, senza tuttavia chiedere il riconoscimento di spese specifiche, da considerare oltre all’importo base mensile e alle spese già computate dall’UE. Pertanto in mancanza di indicazioni concrete e dei necessari giustificativi la sua richiesta va in linea di principio respinta.

 

 

                                  c)   Ciò nonostante, essendo entrata in vigore dal 1. gennaio 1994 la nuova Tabella, occorre tenere conto del nuovo importo base mensile per persona che vive sola aumentato a Fr. 925.-- al mese (punto 1.1 della Tabella) e del supplemento per figli minorenni aumentato a Fr. 300.-- al mese (punto 1.2.1. della Tabella).

                                         Pertanto dal 1. gennaio 1994 il minimo di esistenza di __________ è calcolato come segue:

 

                                         Minimo di esistenza

                                         - minimo base                                                         Fr.    925.--

                                         - figli minorenni                                                       Fr.    300.--

                                         - C.M., ass. inf.,

                                           disocc., C.P.                                                         Fr.    250.--

                                         totale                                                                        Fr. 1’475.--

 

 

                                         Da pignorare è quindi a partire dal 1. gennaio 1994 e per la durata di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF) l’indennità di disoccupazione del ricorrente eccedente il minimo di esistenza mensile di Fr. 1’475.--.

 

 

                                   3.   Il ricorso 24 dicembre 1994 di __________ va quindi parzialmente accolto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso 24 dicembre 1993 di ____________________, è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza il provvedimento 6/16 dicembre 1993 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che dell’indennità di disoccupazione percepita da __________ è pignorato dal 1. gennaio 1994 e per la durata di un anno l’importo eccedente il minimo di esistenza mensile di Fr. 1’475.--, in luogo di Fr.

                                         1’350.-.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione:       - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria