Incarto n.
15.95.00092

Lugano

15 maggio 1995/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

 Baur Martinelli, vicecancelliera

 

vista l'istanza 6 aprile 1994 (recte: 1995) dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escussa

 

 

__________

 

 

 

 

nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

 

 

 

__________

 

nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ dell’UEF di Locarno promosse dai vari creditori partitamente indicati nelle esecuzioni di cui ai gruppi richiamati;

 

preso atto che il 28 novembre 1994 è stata presentata la domanda di vendita nell’esecuzione n. __________ del gruppo n. __________;

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 15 febbraio 1995;

 

rilevato che anche il termine del 30 marzo 1995 per “risolvere i problemi della divisione bonalmente” non ha sortito effetto alcuno;

 

ritenuto che non è possibile accedere ad ulteriori differimenti, come prospettato in termini peraltro irriti con atto 30 marzo 1995 dall’avv. __________

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

 

visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione dei diritti in comunione,

 

 

 

pronuncia:

 

 

                                    1.   E’ ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________ interessenza pignorata nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ dell’UEF di Locarno.

 

                                    2.   Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                    La segretaria