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Incarto n. |
8 agosto 1996/C/fc/bsn
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente,
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul reclamo 11 dicembre 1995 di
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__________
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Contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante dalla
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__________
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in tema di opposizione a precetto esecutivo e di avviso di pignoramento;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 25 settembre/2 novembre 1995 dell’UEF di __________ procede contro __________ per Fr. 5’396.95.-- oltre accessori.
Al momento della notifica, avvenuta a mezzo polizia, l’escusso ha sottoscritto il PE nello spazio riservato alle annotazioni di opposizione. Nell’originale del precetto esecutivo destinato al creditore, a differenza che in quello del debitore, sotto la menzione opposizione tra parentesi è scritto: “non fa opposizione”.
B. Il 21 novembre 1995 la creditrice, sulla base del precetto esecutivo con l’indicazione di omessa opposizione, ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione. Il __________ l’UEF di Locarno ha trasmesso al reclamante l’avviso di pignoramento.
C. Con tempestivo reclamo 11 dicembre 1995 __________ ha postulato l’accertamento della validità dell’opposizione e la conseguente declaratoria di nullità dell’avviso di pignoramento del __________, atteso che:
- ”il reclamante, ricevuto il PE in oggetto, ha apposto la propria firma in calce allo stesso, e meglio nello spazio riservato alla dichiarazione di opposizione. Egli non ha aggiunto alcunché, conscio del fatto che la firma da sola soddisfa le esigenze poste per la validità dell’opposizione”;
- ”in data 4 dicembre 1995 il reclamante ha ricevuto un avviso di pignoramento”;
- ”da una verifica telefonica effettuata risulta che le copie del PE in possesso dell’UEF, rispettivamente del creditore, riportano la dicitura “non si fa” dinanzi alla parola stampata “opposizione”. Il reclamante (...) contesta decisamente che tale aggiunta sia stata apposta da lui stesso, e a riprova di ciò ricorda che l’originale del PE non riporta alcuna aggiunta”;
- ”determinante per il giudizio circa l’avvenuta opposizione non può che essere l’originale del precetto esecutivo che si trova nelle mani del debitore, e questo a maggior ragione nel caso concreto, visto e considerato che il dubbio nasce da una scritta che nega l’opposizione, e non il contrario. In effetti nessuno può ragionevolmente dubitare che sull’originale non vi sia alcuna aggiunta che neghi l’opposizione, e che questa deve dunque forzatamente essere stata apposta in seguito, da mano estranea a quella del reclamante”;
- ”dottrina e giurisprudenza sono concordi nel porre il debitore al beneficio del dubbio, qualora sorgano problemi inerenti la validità formale dell’opposizione”.
D. Con scritto 15 dicembre 1995 trasmesso all’UEF di Locarno il Segretario comunale di __________ ha dichiarato che “la menzione “non fa opposizione”, in calce al PE n. __________, è stata apposta dal sottoscritto (...) in quanto l’usciere comunale che ha effettuato la notifica aveva dichiarato che il signor Peter aveva apposto la propria firma nello spazio riservato all’opposizione per errore, ma non intendeva esercitare questa facoltà”.
E. Delle osservazione dell’UEF di __________ si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Per l’art. 74 cpv. 1 LEF l’escusso che intenda formulare opposizione deve dichiararlo verbalmente o in forma scritta all’ufficio d’esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione del precetto.
L’opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma dell’escusso nell’apposita rubrica del PE, o la dichiarazione di volontà espressa verbalmente anche per telefono; in caso di dubbio sulla dichiarazione si applica il principio “in dubio pro debitore”, dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario (CEF Vig. 19 giugno 1990 su reclamo S.S. SA; DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 18 m. 11-13 e 26-27; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133). Ratio di siffatta benevolenza è di evitare le gravi conseguenze che all’escusso derivano dall’obbligo di pagamento e dalla conseguente azione di ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF, eccessive per raffronto all’interesse del creditore che dovrebbe semplicemente formulare istanza di rigetto o far capo all’azione ordinaria ex art. 79 LEF(DTF 108 III 9; RDAT 1989 p. 343).
2. Dallo scritto 15 dicembre 1995 del Segretario comunale di __________ risulta che la menzione “non fa opposizione”, in calce al PE n. __________ è stata da lui apposta in quanto l’usciere comunale che ha effettuato la notifica avrebbe dichiarato che l’escusso ha firmato nello spazio riservato all’opposizione per errore.
3. La firma di __________ in calce al PE e in corrispondenza della parte riservata all’opposizione, apposta al momento della notifica del PE, costituisce, avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali riportati al cons. 1, mezzo di prova sufficiente per attestare l’intervenuta tempestiva opposizione. A fronte dell’univocità della manifestazione di volontà dell’escusso espressa sottoscrivendo il PE nella parte riservata all’opposizione, risulta superflua la ricostruzione degli accadimenti per l’intermediazione di terzi, ritenuto che la dichiarazione 15 dicembre 1995 del Segretario comunale di __________ si riduce ad una semplice relata refero senza efficacia probatoria.
4. Per l’art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell’opposizione rende prematura la prosecuzione dell’esecuzione: l’avviso di pignoramento emesso il __________ va pertanto dichiarato nullo.
5. Il reclamo 11 dicembre 1995 di __________ è accolto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 74 cpv. 1, 78 cpv. 1, 79 e 86 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo 11 dicembre 1995 di __________, è accolto.
2. L’opposizione interposta il 2 novembre 1995 da __________ __________, al PE n. __________ dell’UEF __________ è dichiarata valida.
2.1. Di conseguenza l’avviso di pignoramento emesso il __________ è annullato e l’esecuzione n. __________ dell’UEF __________ resta sospesa.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Intimazione:_________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria