Incarto n.
15.96.00024

Lugano

8 marzo 1996/C/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 29 gennaio 1996 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno immobiliare n. __________ promossa contro il reclamante da

 

 

_______

 

 

 

in tema di pagamento all’ufficio di esecuzione dell’importo in esecuzione e di vendita differita del pegno;

 

 

viste le osservazioni:

- 12 febbraio 1996 dell'__________ __________

- 19 febbraio 1996 dell'UEF di Bellinzona;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Con PE n. __________ del 7/8 settembre 1994 dell'UEF di Bellinzona __________ (in seguito: __________) procede in via di realizzazione d'un pegno immobiliare per l’incasso di complessivi Fr. 797’177.45 oltre accessori contro __________, indicando quale immobile da realizzare la part. n. __________ RFD di ____________________, di proprietà dell'escusso.

                                         Al PE l'escusso non ha interposto opposizione.

 

 

                                  B.   Il 9 marzo 1995 __________ ha chiesto la vendita del pegno e il giorno successivo l’UEF di Bellinzona ha trasmesso al reclamante l’avviso di ricezione della domanda di vendita.

 

 

                                   C.  Il 12 aprile 1995 l'UEF di Bellinzona ha incaricato l'arch. __________ __________ di allestire la perizia del mappale n. __________ RFD di ____________________

                                         Il 22 maggio 1995 l'arch. __________ ha rassegnato all'UEF il suo rapporto, indicando il valore complessivo di stima peritale del fondo da realizzare in Fr. 1'250'000.--.

                                         __________ si è tempestivamente aggravato contro la determinazione della stima peritale alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza chiedendo l'allestimento di una nuova perizia.

 

 

                                   D.  Con pronunciato 22 agosto 1995 l’autorità di vigilanza ha parzialmente accolto il gravame di __________ ordinando all’UEF di Bellinzona di far allestire una nuova perizia sul valore venale presumibile del fondo dopo che il reclamante avrà versato l'anticipazione richiesta per le spese peritali.

 

 

                                   E.  Il 14 settembre 1995 l’UEF di Bellinzona ha incaricato la __________ __________, __________, di allestire la nuova perizia. Nel rapporto 10 novembre 1995 il perito ha fissato il valore di stima peritale della particella in esecuzione in Fr. 1’470’000.--.

 

 

 

                                   F.   Con provvedimento 12 gennaio 1996, comunicato con avviso speciale al reclamante e pubblicato ____, l’UEF di Bellinzona ha fissato al 12 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 26 marzo 1996 la data dell'incanto.

 

 

                                   G.  Con reclamo 29 gennaio 1996 __________ ha chiesto che l’esecuzione n. __________ venga sospesa per nove mesi, che gli interessi al tasso ipotecario attuale e per i nove mesi di proroga gli vengano chiesti in pagamento con tre rate trimestrali anticipate, che le spese del reclamo vengano poste a carico dell’UEF e che l’UEF venga condannato a rifondergli Fr. 500.-- per spese e consulenza legale, atteso che:

 

                                         -     agli inizi di settembre la moglie “aveva avuto l’opportunità di ottenere un prestito da una terza persona domiciliata in __________, garantito da pegno su immobili siti in Italia e su altri ubicati ad __________, che non concernono il pegno di cui all’esecuzione n. __________

 

                                         -     ”forte della disponibilità di Fr. 850’000.-- che avrebbe permesso l’annullamento dell’esecuzione n. __________ avviata per Fr. 797’177.45 + interessi al 5.5 % dal 1.7.1994 chiedevo al mio creditore in data 4.9.1995 il saldo dovuto, valuta 20.9.1995, in relazione alla pratica di realizzazione del pegno immobiliare”;

 

                                         -     ”in data 8.9.1995 __________ mi comunicava che la pretesa, valuta 20.9.95, ammontava a complessivi Fr. 1’339’125.45”;

 

                                         -     ”in data 11.9.1995 contestavo immediatamente all’__________ la sua pretesa. Nel contempo interpellavo l’UEF di Bellinzona chiedendo, tra l’altro, una sua delucidazione anche nel senso di poter a voi versare l’importo corrispondente all’esecuzione in corso”;

 

                                         -     ”a questo mio scritto raccomandato non ho a tutt’oggi ricevuto risposta nonostante l’invio di una prima sollecitatoria il 4.10.1995, di un ulteriore forte scritto in data 18.11.1995, di un nuovo richiamo l’8.12.1995 e di una formale richiesta di spiegazioni in data 16.1.1996“;

 

                                         -     nel termine di nove mesi “la signora __________ ritiene di poter riottenere il credito offertole a suo tempo”.

 

 

 

                                   H.  Con osservazioni 12 febbraio 1996 __________ ha postulato la reiezione del gravame.

                                         Per la creditrice “una sospensione dell’incanto può essere accordata, in applicazione degli art. 32 RFF, 133 cpv. 2 e 123 LEF, quando il debitore presenti una richiesta giustificata attestante segnatamente che egli si trova in momentanea difficoltà finanziaria senza sua colpa, l’impegno del debitore ad operare all’UEF dei pagamenti rateali regolari tali per cui possa comunque soddisfare il creditore procedente, la comprova di aver pagato immediatamente la prima rata (calcolata secondo i criteri imposti pure dalle normative citate) nonché nel caso di specie i costi inerenti l’annullamento dell’incanto e quelli relativi al nuovo incanto da fissare immediatamente in caso di mancato pagamento di una rata”.

                                         __________ argomenta che il debitore non “ha dimostrato di essere in grado in sette mesi al massimo di far fronte al pagamento del credito complessivo vantato dall’__________ a dipendenza dell’es. n. __________, né tantomeno di aver già pagato la prima rata pari a circa un settimo del credito fatto valere, ovvero una somma comunque oltre i Fr. 200’000.--”.

 

 

                                   I.    Pure l’UEF di Bellinzona ha postulato la reiezione del gravame asseverando di non poter accordare al debitore alcuna sospensione. L’Ufficio rileva di non aver evaso le richieste del reclamante perché “il ritiro della vendita spetta unicamente al creditore ipotecario”.

 

 

                                   L.   Con provvedimento 28 febbraio 1996 l’UEF di Bellinzona ha annullato la vendita a pubblico incanto del mappale n. __________ di __________ prevista per il 26 marzo 1996 “a seguito di contestazione dell’elenco degli oneri”.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.

                                   a)   Ex art. 12 LEF l’ufficio di esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante: il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore.

                                         L’ufficio è tenuto ad accettare il pagamento fatto per conto del creditore, a condizione che il pagamento non avvenga sotto condizione (Rep 1982 p. 407 e rif. ivi). Se il versamento viene effettuato senza condizione l’ufficio annulla l’esecuzione fino a concorrenza del pagamento effettuato (Rep 1982 p. 407).

                                         “Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio può annullare l’esecuzione soltanto quando il pagamento sia incontestabilmente di natura a estinguere completamente (o parzialmente) il credito posto in esecuzione” (Rep 1982 p. 408 e rif. ivi). L’ufficiale di esecuzione e fallimenti può dichiarare estinta e liquidata una determinata esecuzione solo se il debitore ha pagato nelle sue mani il capitale oltre agli interessi e alle spese (Rep 1982 p. 408).

 

 

                                   b)  Come rettamente evidenziato da __________ se egli versa all’ufficio l’importo dedotto in esecuzione di Fr. 797’177.45 oltre agli interessi al 5.5% dal 1. luglio 1994 su Fr. 752’000.-- e alle spese, quest’ultimo deve annullare l’esecuzione n. __________. Affinché sia annullata l’esecuzione in corso il debitore non deve infatti corrispondere l’intero preteso credito della procedente, per il quale essa non ha peraltro ancora proceduto in via esecutiva e pertanto non dispone di alcun precetto esecutivo cresciuto in giudicato, ma unicamente l’importo per il quale è stato emesso il precetto oltre ai relativi accessori.

 

 

                                   c)   Dalla documentazione agli atti si evince che il reclamante ha più volte chiesto all’UEF di Bellinzona quanto doveva versare affinché l’ufficio annullasse l’esecuzione n. __________ L’UEF, perlomeno in forma scritta, non ha mai risposto a tale richiesta.

                                         Se il reclamante si ritiene leso per il fatto che l’UEF di Bellinzona ha omesso di rispondergli va evidenziato che l’accertamento dell’eventuale danno da lui subito in connessione all’omissione non rientra nelle competenze dell’autorità di vigilanza (Rep 1989 p. 216, 1984 p. 175, 1982 p. 402/403). La procedura di reclamo è infatti volta a raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non può servire per precostituirsi una favorevole base di partenza per la successiva -eventuale- azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF contro l’Ufficio di esecuzione (cfr. art. 21 LEF; Rep 1989 p. 216/217; DTF 81 III 67, 81 III 72 consid. 3, 86 III 109 consid. 1, 91 III 46-47 consid. 7, 105 III 36/37, 110 III 89 consid. 1b).

                                         Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui il reclamante potrà, se del caso, ricorrere (Rep. 1989 p. 217 e rif. ivi).

 

 

                                    2.

                                    a)   Se il debitore rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua e si obbliga a pagare regolarmente degli acconti all’ufficio e versa immediatamente la prima rata, l’ufficiale può differire la vendita di non oltre sette mesi (art. 123 cpv. 1 LEF, applicabile nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare in virtù del rinvio dell’art. 156 LEF). Dopo la pubblicazione del bando la vendita non potrà essere differita che se il debitore versa immediatamente all’ufficio, oltre l’acconto stabilito, le spese occasionate dalle misure preparatorie e dal rinvio dell’incanto (art. 32 cpv. 1 RFF applicabile nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per l’art. 102 RFF).

 

 

                                    b)  Tre sono quindi i presupposti che cumulativamente devono realizzarsi perché l’ufficio possa apprezzare se concedere al debitore il differimento della realizzazione immobiliare (cfr. DTF 82 III 34-35; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 27 m. 11; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, § 29 m. 9-15; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 219):

 

                                          -     il debitore deve rendere verosimile che si trova in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua (dove con difficoltà finanziarie si intende l’impossibilità per il debitore di pagare tutti i crediti in esecuzione, per i quali si procede alla realizzazione immobiliare; cfr. DTF 79 III 71);

 

                                          -     il debitore deve obbligarsi a pagare regolarmente degli acconti all’ufficio d’esecuzione;

 

                                          -     il debitore deve versare immediatamente la prima rata e, nel caso di specie, le spese occasionate dalle misure preparatorie e dal rinvio dell’incanto.

 

 

                                    c)   Anche allo stadio attuale della procedura esecutiva __________ può quindi chiedere all’UEF di Bellinzona, nell’ipotesi che i presupposti menzionati al consid. 2b) siano realizzati, il differimento della realizzazione del pegno.

 

 

 

                                   3.   Al reclamante va ricordato che la reiezione del gravame nel senso dei considerandi non è comunque di suo pregiudizio. Infatti l’ufficio, perlomeno fino a quando il pegno non sarà realizzato, dovrà annullare l’esecuzione n. __________ nell’ipotesi in cui il debitore verserà nelle sue mani l’importo dedotto in esecuzione di Fr. 797’177.45 oltre agli interessi al 5.5% dal 1. luglio 1994 su Fr. 752’000.-- e alle spese.

 

 

 

                                   4.   Il reclamo 29 gennaio 1996 di __________ è quindi respinto nel senso dei considerandi.

                                         Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.

 

 

                                    Per questi motivi,

                                    richiamati gli art. 12, 123 cpv. 1 e 156 LEF; 32 cpv. 1 e 102 RFF

 

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il reclamo 29 gennaio 1996 di __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                          3.Intimazione a:   ______________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                    La segretaria