Incarto n.
15.96.00046

Lugano

22 aprile 1996/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 29 marzo 1996

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UEF di Locarno nell'esecuzione ordinaria n. __________ promossa contro il reclamante da

 

 

__________

 

 

in materia di pignoramento provvisorio;

 

viste le osservazioni 1° aprile 1996 dell'UEF di Locarno;

 

ritenuto di dover procedere in via analogica ex art. 9 cpv.2 LPR;

 

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

 

                                         che con sentenza 12 settembre 1995 il Pretore di Locarno-Città ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ __________ al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;

 

                                         che l'escusso non ha impugnato il pronunciato sommario e ha formulato il 3 ottobre 1995 azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv.2 LEF;

 

                                         che il 19 gennaio 1996 il __________ ha chiesto il pignoramento provvisorio;

 

                                         che l'11 marzo 1996 l'UEF di Locarno ha eseguito il pignoramento provvisorio, intimando il 18 marzo 1996 (recte: il 20, come rettamente ha evidenziato il reclamante) il corrispondente atto di pignoramento provvisorio;

 

                                         che il 29 marzo 1996 __________ si è tempestivamente aggravato contro il provvedimento dell'organo d'esecuzione, asseverando che non è ammissibile ordinare pignoramenti provvisori quando il rigetto dell'opposizione non è ancora divenuto definitivo perché l'escusso ha formulato tempestiva azione di disconoscimento di debito;

 

                                         che l'escusso si è richiamato espressamente al cambiamento di giurisprudenza operato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nella sentenza 22 gennaio 1996;

 

                                         che il citato pronunciato, destinato a pubblicazione, non ha però la portata che il reclamante sostiene;

 

                                         che infatti la massima Corte si è limitata ad affermare - modificando la consolidata giurisprudenza quasi centenaria risalente a DTF 23 I 955-956 e confermata in DTF 47 III 68 e 55 III 173 cons.2, allineandosi mutatis mutandis all'opinio iuris ticinese in Rep 1993 p.123 n.3a - che il pignoramento provvisorio presuppone che la sentenza di rigetto provvisorio sia cresciuta in giudicato formale;

 

                                         che nel caso di specie siffatto presupposto si realizza, atteso che __________ non ha impugnato il pronunciato pretorile di rigetto provvisorio, che è pertanto cresciuto in giudicato formale;

 

                                         che l'azione di disconoscimento di debito, tempestivamente promossa dall'escusso, è inidonea ad evitare il pignoramento provvisorio, pur impedendo che divenga definitivo (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §19 n.58-59);

 

                                         che il reclamo va pertanto respinto, ritenuto che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

 

 

richiamato l'art. 83 LEF,

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                   1.   Il reclamo 29 marzo 1996 __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    ____________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                    La segretaria