Incarto n.
15.96.00052

Lugano

25 aprile 1996

/FC/mb/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo 15 aprile 1996

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

viste le osservazioni 19 aprile 1996 dell’UE di Lugano;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                          che __________ ha chiesto l'8 marzo 1996 l'emissione di un PE contro __________ e __________, entrambi domiciliati in __________

 

 

                                          che con provvedimento 11 marzo 1996 l'UE di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione, atteso che "non è possibile iniziare una procedura in via ordinaria contro debitori domiciliati all'estero";

 

                                

                                          che il 12 marzo 1996 __________ ha precisato che "die Adresse im Tessin ist: __________ e __________, app. __________ ";

 

 

                                          che il 14 marzo 1996 l'UE di Lugano ha reso noto al reclamante che non è possibile procedere contro "i signori __________ che hanno a __________ soltanto una dimora per vacanze";

 

 

                                          che con reclamo 15/18 aprile 1996 __________ ha chiesto che venga emesso il chiesto precetto esecutivo contro __________ e __________ __________ per Fr. 371'680.-- oltre accessori, atteso che:

                                            -   "l'autorità giudiziaria è nel luogo dove si trova l'oggetto, quindi __________ " (cfr. atto di compravendita e sentenza TA);

                                            -   "si tratta sempre dello stesso oggetto, la pretesa del resto del prezzo di compera e delle spese di trasformazione e di ampliamento";

 

                                         

                                          che l'atto di compravendita 2 febbraio 1979 indica __________ (__________) quale domicilio di __________ e __________, cittadini __________;

 

 

                                          che la sentenza 18/20 settembre 1995 della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello indica __________ (__________) quale domicilio dei debitori;

 

 

                                          che con osservazioni 19 aprile 1996 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, atteso che:

                                            -   l'11 marzo 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione "in quanto i debitori sono domiciliati all'estero";

                                            -   l'unica possibilità di fondare il foro esecutivo svizzero è "la via del sequestro", atteso che "i due debitori sono intestatari di beni immobili a __________ ";

 

 

                                          che al reclamante __________ è noto già dal provvedimento 11 marzo 1996 dell'UE di Lugano, confermato con il successivo atto 14 marzo 1996 privo di portata propria, che non è dato il foro esecutivo ex art. 46 cpv.1 LEF;

 

 

                                          che per l'art. 46 cpv.1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio;

 

 

                                          che per ammissione del reclamante entrambi gli escussi sono domiciliati in __________ (cfr. domanda di esecuzione);

 

 

                                          che irrilevante è il fatto che __________ e __________ siano comproprietari di un fondo a __________

 

 

                                          che __________ confonde le nozioni di foro giudiziario (dato nella vertenza che ha portato alla sentenza 18/20 settembre 1995 del TA) e di foro esecutivo (che nel caso di specie non si realizza, i debitori essendo domiciliati in __________ e non tornando applicabile alcun foro speciale);

 

 

                                          che il solo riferimento al locus rei sitae è inidoneo, senza il supporto di un sequestro, a fondare la competenza esecutiva ratione loci;

 

 

                                          che il reclamo deve pertanto essere respinto;

 

 

                                          che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

 

 

                                          richiamati gli art. 17 e 46 cpv.1 LEF

 

 

 

 

 

 

pronuncia:         1.         Il reclamo 15/18 aprile 1996 di __________ -__________, è respinto.

 

 

                              2.         Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                              3.         Intimazione:

                                          ________________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                            La segretaria