Incarto n.
15.96.00063

Lugano

21 maggio 1996/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 13 maggio 1996 di

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

 

 

contro l’operato dell’UE di Lugano in matria di prospettata emissione di attestati di carenza di beni nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante da

 

 

__________

 

 

vista la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo;

 

ritenuto di dover prescindere dalla richiesta di osservazioni;

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

 

                                          che con articolato provvedimento 30 aprile 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha, tra l'altro, stabilito al dispositivo n.5:

                                          "le precisiamo inoltre che, per quanto riguarda le esecuzioni n. __________ e __________, visto che dagli accertamenti in nostro possesso non sono stati rinvenuti dei beni pignorabili, verranno emessi nei prossimi giorni degli attestati di carenza di beni";

 

                                          che con tempestivo reclamo 13 maggio 1996 __________ __________ ha chiesto l'annullamento del dispositivo n.5, protestate tasse, spese e ripetibili, ritenuto che l'emissione di attestati di carenza di beni è a questo stadio di procedura "chiaramente prematura": infatti l'escusso è "intestatario in ragione di 1/3 in società semplice con __________ e __________ di oltre __________ beni immobiliari siti in vari cantoni". Trattandosi di beni in comunione, ex art. 132 LEF va dapprima pignorata e realizzata l'interessenza di __________ nella società semplice, a prescindere da ogni previsione astratta di nessun attivo formulata in termini apodittici dalla creditrice __________ __________

 

                                          che il dispositivo n.5, ancorché rivestito formalmente dell'apparenza del provvedimento, costituisce dal profilo materiale una semplice dichiarazione d'intenti che si limita a preannunciare un atto esecutivo futuro, nel caso di specie l'emissione di attestati di carenza di beni;

 

                                          che siffatta espressione di volontà non costituisce provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29 cons.1, 96 III 44 cons.2c; Heinz Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, p.156, n.5.23);

 

                                          che il reclamo è pertanto irricevibile, riservata la futura impugnazione degli atti esecutivi prospettati;

 

                                          che il gravame sarebbe comunque anche da respingere per carenza del presupposto dell'interesse pratico e attuale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 3.1.2.), dal dispositivo n.5 non potendo derivare alcun pregiudizio al reclamante;

 

                                          che, a futura memoria e impregiudicato l'esito avanti l'autorità amministrativa come pure l'eventuale ulteriore gravame, è opportuno invitare l'Ufficio esecuzione di Lugano a vagliare la tesi di __________, meritevole di approfondimento, secondo cui - prima di passare all'emissione degli attestati di carenza di beni - occorre procedere alla realizzazione ex art. 132 LEF e 1 ss. RDC [Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, del 17 gennaio 1923, in: RS 281.41] dell'interessenza dell'escusso nella società semplice che risulterebbe a suo dire essere proprietaria di __________ fondi;

 

                                          che, con l'emanazione della decisione sull'oggetto del reclamo, la domanda di effetto sospensivo contestuale al gravame è divenuta caduca essendo venuto a mancare l'interesse pratico e attuale ad un giudizio provvisorio ormai superato (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.4.5.);

 

                                          che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 17 LEF; 2 e 10 LPR

 

 

 

PRONUNCIA:

 

 

                                    1.   Il reclamo 13 maggio 1996 di __________, è irricevibile.

 

                                    2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                    3.   Intimazione:    ____________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                     La segretaria