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Incarto n. |
21 maggio 1996/FC/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente,
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul reclamo 13 maggio 1996 di
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__________ patr. dall'avv. __________
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contro l’operato dell’UE di Lugano in matria di prospettata emissione di attestati di carenza di beni nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante da
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vista la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo;
ritenuto di dover prescindere dalla richiesta di osservazioni;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con articolato provvedimento 30 aprile 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha, tra l'altro, stabilito al dispositivo n.5:
"le precisiamo inoltre che, per quanto riguarda le esecuzioni n. __________ e __________, visto che dagli accertamenti in nostro possesso non sono stati rinvenuti dei beni pignorabili, verranno emessi nei prossimi giorni degli attestati di carenza di beni";
che con tempestivo reclamo 13 maggio 1996 __________ __________ ha chiesto l'annullamento del dispositivo n.5, protestate tasse, spese e ripetibili, ritenuto che l'emissione di attestati di carenza di beni è a questo stadio di procedura "chiaramente prematura": infatti l'escusso è "intestatario in ragione di 1/3 in società semplice con __________ e __________ di oltre __________ beni immobiliari siti in vari cantoni". Trattandosi di beni in comunione, ex art. 132 LEF va dapprima pignorata e realizzata l'interessenza di __________ nella società semplice, a prescindere da ogni previsione astratta di nessun attivo formulata in termini apodittici dalla creditrice __________ __________
che il dispositivo n.5, ancorché rivestito formalmente dell'apparenza del provvedimento, costituisce dal profilo materiale una semplice dichiarazione d'intenti che si limita a preannunciare un atto esecutivo futuro, nel caso di specie l'emissione di attestati di carenza di beni;
che siffatta espressione di volontà non costituisce provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29 cons.1, 96 III 44 cons.2c; Heinz Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, p.156, n.5.23);
che il reclamo è pertanto irricevibile, riservata la futura impugnazione degli atti esecutivi prospettati;
che il gravame sarebbe comunque anche da respingere per carenza del presupposto dell'interesse pratico e attuale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 3.1.2.), dal dispositivo n.5 non potendo derivare alcun pregiudizio al reclamante;
che, a futura memoria e impregiudicato l'esito avanti l'autorità amministrativa come pure l'eventuale ulteriore gravame, è opportuno invitare l'Ufficio esecuzione di Lugano a vagliare la tesi di __________, meritevole di approfondimento, secondo cui - prima di passare all'emissione degli attestati di carenza di beni - occorre procedere alla realizzazione ex art. 132 LEF e 1 ss. RDC [Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, del 17 gennaio 1923, in: RS 281.41] dell'interessenza dell'escusso nella società semplice che risulterebbe a suo dire essere proprietaria di __________ fondi;
che, con l'emanazione della decisione sull'oggetto del reclamo, la domanda di effetto sospensivo contestuale al gravame è divenuta caduca essendo venuto a mancare l'interesse pratico e attuale ad un giudizio provvisorio ormai superato (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.4.5.);
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 LEF; 2 e 10 LPR
PRONUNCIA:
1. Il reclamo 13 maggio 1996 di __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria