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Incarto n. |
8 gennaio 1998 /MR/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 15 luglio 1996
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__________
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contro l’operato dell’amministrazione speciale
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nel fallimento
__________
in tema di allestimento della graduatoria
viste le osservazioni 27 settembre 1996 __________.,
esaminati atti e documenti;
preso atto dell’accordo 27 novembre 1997 tra __________. e il ricorrente nonché della bozza di graduatoria annessa all’accordo citato;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che in data 8 aprile 1993 il Pretore del Distretto di Lugano, su istanza di autofallimento, ha pronunciato il fallimento __________, senza preventiva esecuzione, incaricando l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, __________ (in seguito UF), degli incombenti della procedura fallimentare;
__________ il 22 novembre 1993 ha avuto luogo presso l’UF la prima assemblea dei creditori, in occasione della quale è stata nominata una delegazione di cinque creditori e designata la __________.quale amministrazione speciale del fallimento;
che il 5 luglio 1996 è stata depositata presso l’UF __________ e presso l’amministrazione speciale __________ la graduatoria del fallimento unitamente agli elenchi oneri relativi ai beni immobili della massa, quali parti integranti della graduatoria stessa;
che con tempestivo reclamo 15 luglio 1996 __________ ha postulato l’annullamento della graduatoria 5 luglio 1996 con richiesta di procedere al deposito di nuova graduatoria “previo correzioni ed accertamenti nel senso dei considerandi”, lamentando in sostanza generale “incomprensibilità e imprecisione” dell’inventario e della graduatoria, sollevando censure di “carente accertamento delle pretese” relativamente a tutta una serie di posizioni della graduatoria, nonché imprecisioni nel prospetto riassuntivo relativo agli elenchi oneri;
che con osservazioni 27 settembre 1996 __________ pur ammettendo alcune imprecisioni nella graduatoria ha in sostanza respinto gran parte delle censure sollevate dal ricorrente;
che tuttavia in data 27 novembre 1997 l’amministrazione speciale __________ ha potuto trovare un accordo con il ricorrente in merito a tutte le posizioni della graduatoria contestate tranne la posizione _________ relativa a un credito di fr. 5’604’881.20 notificato dalla __________
che sulla base di siffatto accordo l’amministrazione speciale ha allestito una nuova graduatoria che ha trasmesso a questa Camera in data 1 dicembre 1997 con l’originale dell’accordo 27 novembre 1997;
che dall’accordo 27 novembre 1997 risulta che “la Massa fallimentare, e per essa l’amministratore speciale del fallimento Dott. __________ della __________ con il consenso della Delegazione dei creditori, ritiene che le modifiche del reclamante, così come risultano dall’allegata bozza di graduatoria, siano giustificate (...)”;
che alla luce di tale dichiarazione il gravame, limitatamente alle posizioni della graduatoria sulle quali è stato trovato un accordo, può considerarsi evaso, ritenuto che questa Camera si deve invece ancora esprimere sull’unica posizione ancora rimasta contestata;
che la via del ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria è data in caso di vizi di procedura in sede di allestimento della graduatoria, in particolare quando singole posizioni della graduatoria non risultano chiare ed univoche (cfr. DTF 114 III 25; 106 III 26 s.; 103 III 15s.) oppure qualora l’amministrazione del fallimento ammetta o rifiuti un’insinuazione senza aver prima effettuato le verificazioni necessarie ex art. 244 LEF (DTF 96 III 106 s.; CEF 17 settembre 1987 su reclamo di T.), mentre le contestazioni relative al contenuto di diritto materiale sono demandate al giudice del merito nell’ambito della procedura di impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF e sfuggono quindi al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 46 n. 38ss. e n. 45 ss., p. 371 ss.; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993 , § 49 p.303 ss.; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.337 ss.);
che la posizione contestata si riferisce all’insinuazione 29 novembre 1993 da parte della __________ di un credito di fr. 5’500’000.-- oltre interessi dal 1 gennaio 1993 al 7% su fr. 4’560’000.-- e al 7.5% sul rimanente, quale “__________ ” nei confronti __________, quali debitori solidali (“Solidarschuldner”) garantito da tre cartelle ipotecarie al portatore di nominali fr. 4’800’000.--, fr. 300’000.-- e fr. 400’000.-- e gravanti in primo, secondo e terzo grado la particella n. __________ __________ proprietà della __________;
che agli atti (doc. 54 classatore prodotto da __________) risulta esservi copia del contratto 21 dicembre 1992 di concessione del credito ipotecario da parte della __________ sottoscritto da __________ e dal fallito personalmente;
che siffatto credito è stato ammesso dall’amministrazione speciale del fallimento così come notificato e meglio per fr. 5’604’881.20, interessi fino all’8 aprile 1993 compresi, ed è stato collocato in quinta classe alla posizione __________ della graduatoria 5 luglio 1996 impugnata;
che nella stessa graduatoria si legge al proposito che “la richiesta annunciata di Fr. 5’604’881.20 viene collocata nella quinta classe e accettata”, che “le cartelle ipotecarie al portatore al 1.-3.rango, presentate come sicurezza (recte: garanzia) gravano sulla par(ti)cella RFD __________ ” e che “sono pegni terzi e secondo RUF 53 da realizzare fuori dalla procedura fallimentare”;
che nell’atto di ricorso in merito a siffatta posizione il ricorrente si limita ad affermare che ”la solidarietà per il debito, se data, sorgerebbe al più presto al momento dell’esigibilità dello stesso” e che “non è il caso dato che il rapporto ipotecario è perfettamente in essere” (cfr. reclamo, p. 12);
che nell’”accordo 27 novembre 1997” tra __________. e il ricorrente si legge che “rimane dibattuta la posizione __________, in quanto il reclamante ritiene che l’insinuazione non debba essere riconosciuta in quanto il mancato tempestivo responso della creditrice allo scritto dell’amministratore (...) non preclude di non riconoscere l’insinuazione, rimanendo se del caso alla creditrice la via giudiziaria del riconoscimento della stessa, mentre la delegazione dei creditori ritiene di non poter prescindere dall’accoglimento dell’insinuazione”;
che con scritto 1 dicembre 1997 indirizzato __________ e dall’amministrazione speciale trasmesso in copia a questa Camera il 3 dicembre 1997, la __________, ora __________, ha confermato in particolare di non intendere ritirare la propria insinuazione di credito 29 novembre 1993 nel fallimento __________;
che la decisione dell’amministrazione speciale del fallimento di ammettere e di collocare il credito insinuato alla posizione 556 della graduatoria 5 luglio 1996 risulta essere chiara ed inequivocabile, per cui non vi è motivo dal punto di vista procedurale per modificare la sua decisione, di modo che su questo punto la graduatoria va confermata; con la sola precisazione che in corrispondenza dell'insinuazione n. 104 nell'elenco delle insinuazioni riferita al credito di Fr. 5'604'881,20 della __________ dovrà essere indicato chiaramente che il fallito la contesta (art. 244 secondo periodo LEF e 55 primo periodo RUF);
che del resto dalla nuova graduatoria rettificata e trasmessa a questa Camera il 1 dicembre 1997 risulta che l’ammissione del credito della __________, così come la sua collocazione in quinta classe alla posizione n. 556 sono stati approvati dalla delegazione dei creditori (cfr. “decisione dell’assemblea del comitato dei creditori dell’11.4.1997”);
che su questo punto il reclamo dev’essere pertanto respinto;
che per il resto la graduatoria così come rettificata a seguito dell’accordo 27 novembre 1997, unitamente al prospetto riassuntivo degli elenchi oneri ad essa allegato, dovrà essere nuovamente depositata con le formalità di rito (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, op. cit., § 46 n.44 p.372; P.-R. Gilliéron, op. cit., p. 338), atteso che il termine per insinuare ricorso ex art. 17 LEF su questioni procedurali rispettivamente per promuovere l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF inizierà a decorrere dalla pubblicazione del nuovo deposito;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così disciplinato per normativa di diritto federale;
Richiamati i disposti citati, in particolare gli art. 17 e 244 ss. LEF
pronuncia: 1. Il reclamo 15 luglio 1996 __________, è parzialmente accolto.
1.1. La posizione “__________ ” di complessivi fr. 5’604’881.20 ammessa e collocata in quinta classe dall’amministrazione speciale del fallimento è confermata così come iscritta nella graduatoria 5 luglio 1996, con l’aggiunta del provvedimento denominato “Disposizione di collocazione no.556”, dell’indicazione della "Decisione dell'assemblea del comitato dei creditori dell’11.4.1997" e della formulazione "Il creditore (ndr: __________) ha rinunciato a realizzare i pegni terzi", così come risultano dalla bozza di graduatoria presentata a questa Camera il 1° dicembre 1997".
1.2. L'amministrazione speciale del fallimento veglierà affinché sia indicato chiaramente al n. 104 dell'elenco delle insinuazioni che il fallito contesta il credito di fr. 5'604'881.20.
1.3. L’amministrazione speciale del fallimento __________., __________, procederà al nuovo deposito della graduatoria rettificata così come alla bozza presentata a questa Camera il 1° dicembre 1997 e tenuto conto del dispositivo 1.1.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria