|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
18 agosto 1997 /MR/fc/fb
|
In nome |
|
||
|
La Camera di
esecuzione e fallimenti |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
|
segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 3 ottobre 1996
|
|
__________
|
|
|
|
contro |
|
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l'avviso di pignoramento del 23 settembre 1996 nell'esecuzione no. __________ promossa dalla
__________
viste le osservazioni 15 ottobre 1996 del Procuratore Pubblico, 18 ottobre 1996 della CE fu __________, e 21 ottobre 1996 dell’Ufficio esecuzione
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. La CE fu __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito complessivo di fr. 600’000.-- oltre accessori.
B. A seguito della domanda 17 luglio 1996 della procedente di proseguire l’esecuzione, e dopo aver interrogato __________ in data 5 settembre 1996, l’UE di Lugano ha provveduto, con atto di medesima data, a pignorare i beni immobili di proprietà dell’escusso (part. no. __________ RFD __________; quota di 1/6 di comproprietà coattiva sulla part. __________ RFD __________ e quota di 1/6 di comproprietà coattiva sulla part. no. __________ RFD __________) nonché le indennità di disoccupazione percepite dall’escusso nella misura di fr. 1’008.-- mensili.
In particolare, in data 5 settembre 1996 l’UE di Lugano ha chiesto l’annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre a carico dei citati fondi, rispettivamente, in data 13 settembre 1996, ha notificato l’avvenuto pignoramento delle indennità alla competente Cassa disoccupazione.
Il relativo avviso di pignoramento, datato 5 settembre 1996, è stato inviato alla procedente, all’escusso e ai terzi interessati (il __________ quale creditore ipotecario e la __________ quale compagnia assicurativa dello stabile pignorato) il 23 settembre 1996.
Nell’avviso inviato al ricorrente è indicato:
“Nella vostra qualità di creditore pignoratizio del fondo
(segue la descrizione delle particelle da realizzare),
proprietario __________,
siete avvisato che il 5 settembre 1996 si è proceduto al pignoramento del fondo”.
L’Ufficio dei registri ha dato seguito alla richiesta dell’UE il 6 settembre 1996, procedendo all’annotazione della restrizione della facoltà di disporre dell’escusso sul fondo ex art. 960 cpv. 1 e 2 CC.
C. In data 2 ottobre 1996 l’UE ha inviato al __________ nuovo avviso di pignoramento, in sostituzione del precedente, con l’aggiunta della seguente osservazione:
“Il pignoramento esec. __________ è stato annotato a registro fondiario il 5.9.96 (recte: 6 settembre 1996, n.d.r.) ed è pertanto susseguente al blocco penale precedentemente ordinato dal Ministero Pubblico di Lugano e iscritto il 28.2.96 sulla Part. __________ di __________ ”.
Parimenti, il medesimo giorno, l’UE ha trasmesso all’escusso e al creditore procedente la seguente nota:
“A complemento dell’atto di pignoramento 5.9.96, spedito il 23.9.96, vogliate prendere nota della seguente annotazione:
- sulla part. __________ di __________ risulta iscritta la seguente menzione: “Blocco R.F. (Ministero Pubblico di Lugano) dg. __________ del 28.2.96".
D. Con reclamo 3 ottobre 1996 il __________ chiede l’annullamento dell’avviso di pignoramento 5/23 settembre 1996, affermando in sostanza che l’UE non poteva procedere al pignoramento, né l’Ufficio dei registri alla relativa annotazione di restrizione della facoltà di disporre, di un immobile già oggetto di blocco penale, come del resto risultava direttamente dalla menzione contenuta nel registro fondiario.
E. Con osservazioni 15 ottobre 1996 il Procuratore Pubblico si limita a confermare di avere effettivamente ordinato il sequestro penale e la relativa iscrizione del blocco a RF a carico del fondo prima dell’esecuzione del pignoramento, ricordando che nel frattempo la Corte delle Assise criminali del Canton Ticino, con decisione 4 ottobre 1996, ha condannato l’escusso anche al risarcimento civile, confermando il sequestro conservativo dell’immobile a favore delle parti civili, tra le quali figura anche il __________. Per il resto si rimette alle conclusioni di questa Camera.
F. La CE fu __________, con osservazioni 18 ottobre 1996, si oppone all’accoglimento del reclamo, osservando in particolare che il blocco del registro fondiario “non comporta una chiusura totale del libro mastro”, ma soltanto “impedisce di procedere ad operazioni costitutive di diritti”, e che comunque dalla sola annotazione della restrizione della facoltà di disporre seguita al pignoramento non può derivare alcun pregiudizio alla reclamante.
G. L’UE di Lugano, con le sue osservazioni, ha ribadito la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione in via di pignoramento, a seguito della domanda di continuazione dell’esecuzione, l’ufficio competente per territorio procede senza indugio al pignoramento (cfr. art. 89 LEF), previo avviso del debitore con almeno un giorno di anticipo (art. 90 primo periodo LEF). Il pignoramento costituisce un atto esecutivo mediante il quale determinati beni del debitore sono sottratti al suo potere di disporne giuridicamente in vista della loro realizzazione a soddisfacimento dei creditori procedenti (nella definizione di K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 22, p. 150 n. 5: “amtliche Beschlagnahme einzelner Vermögenswerte des Schuldners zur Verwendung als Vollstreckungssubstrat”): oggetto di pignoramento possono pertanto essere solo beni che giuridicamente appartengono al debitore e che hanno un valore commerciale attuale convertibile in denaro (cfr. DTF 108 III 101 e rif.; K. Amonn/ D. Gasser, op. cit., § 23, p. 166, n. 2 ss. e n. 5 ss.). Inoltre il pignoramento non dev’essere escluso da una norma di diritto federale, sia essa di diritto pubblico o privato (cfr. DTF 97 III 25; H. Fritzsche/H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 24 p. 351 ss.), atteso che lo stesso diritto esecutivo prevede casi di impignorabilità assoluta (art. 92 LEF) o relativa (art. 93 LEF). Nella presente fattispecie il bene pignorato è un fondo iscritto a registro fondiario a nome del debitore, non sono dati casi di impignorabilità ex art. 92 e 93 LEF, né risultano esservi altre norme di diritto federale che ne escludano nel caso concreto la pignorabilità: il fondo risulta però precedentemente colpito da un ordine di sequestro penale. Si tratta pertanto di esaminare la portata di siffatto provvedimento di natura penale sulla pignorabilità del bene in questione, se cioè il sequestro penale escluda a priori - come implicitamente ritenuto dal ricorrente - la stessa possibilità di pignorare il fondo.
a) A questo proposito il Tribunale federale, sviluppando una giurisprudenza risalente fin agli anni Venti e riferita sia a casi di fallimento che a casi di pignoramento (cfr. DTF 53 I 380; 63 I 275; 76 I 33; 78 I 213 ss.; 89 I 186), in una decisione del 1967 ha affermato che un sequestro ordinato preliminarmente dal giudice penale non impedisce un sequestro fondato sugli art. 271 e ss. LEF (cfr. DTF 93 III p. 93 cons. 3); siffatta giurisprudenza, pur con successive precisazioni, è stata finora nel suo principio sempre confermata (cfr. DTF 107 III 116, 115 III 1; H. Fritzsche/ H. U. Walder, op. cit., Vol.II, Zurigo 1993, § 40, n. 29, p. 135; cfr. anche Christian P. Meister, Vorsorgliche Massnahmen bei immobiliarsachenrechtlichen Streitigkeiten, Diessenhofen 1977, p. 165 n. 496, per un’applicazione analogica nel caso di fondi) e va senz’altro estesa al pignoramento, il sequestro (esecutivo) costituendo una misura intesa ad assicurarne appunto l’esecuzione.
2. Ammesso il principio secondo cui di regola un sequestro penale non è di ostacolo all’esecuzione di un pignoramento, occorre ancora esaminare la portata della misura del blocco del registro fondiario dal profilo del diritto esecutivo. Secondo il Codice di procedura penale ticinese il sequestro di beni immobili ordinato dal magistrato penale avviene infatti mediante blocco del registro fondiario (cfr. art. 161 cpv. 5 CPP). Si tratta pertanto di esaminare se la misura del blocco del registro fondiario possa avere effetti sull’esecuzione del pignoramento.
a) Il giorno preannunciato (con specifico avviso, cfr. art. 90 LEF) l’ufficio procede al pignoramento, indicando al debitore, se presente, o al suo rappresentante, quali beni o crediti sono colpiti dal provvedimento esecutivo e facendogli esplicitamente divieto, sotto minaccia di pena ex art. 169 CP, di disporne senza autorizzazione dell’ufficio. L’ufficiale o la persona che vi procede, stende un processo verbale dei beni e crediti oggetto del pignoramento (“atto di pignoramento” - cfr. art. 112 cpv. 1 LEF- o “verbale di pignoramento” - cfr. moduli 6, 7 e 7b) con l’indicazione dei nomi dei creditori e del debitore, dell’ammontare del credito, del giorno e dell’ora del pignoramento, dei beni oggetto del pignoramento con la loro stima e delle eventuali pretese avanzate da terzi sugli oggetti elencati. L’atto di pignoramento, sottoscritto dall’ufficiale o dalla persona che ha proceduto al pignoramento, è notificato ai creditori e al debitore non appena trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni (cfr. art. 114 LEF). In caso di pignoramento di un fondo, l’ufficio esecuzione fa istanza all’ufficio del registro fondiario perché proceda senza indugio alla relativa annotazione ex art. 960 cpv. 1 n. 2 CC (cfr. art. 101 cpv. 1 LEF e art. 15 cpv. 1 lett. a ORF).
b) Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che un pignoramento è validamente eseguito ed esplica i suoi effetti quando il debitore, o il suo rappresentante, è informato dall’ufficio che determinati beni rispettivamente crediti verso terzi sono colpiti dal provvedimento esecutivo ed è avvertito esplicitamente sul divieto di disporne senza autorizzazione dell’ufficio nonché sulle conseguenze penali ex art. 169 CP in caso di inosservanza (cfr. art. 96 LEF). Siffatta dichiarazione dell’ufficio al debitore (cosiddetta “Pfändungserklärung”; cfr. K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 22 n. 53 p.158 ss.) è infatti elemento costitutivo dell’atto di pignoramento, in assenza del quale non può esservi valido pignoramento (cfr. DTF 112 III 15; cfr. anche P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.190). Neppure la notifica dell’atto di pignoramento al debitore ha in questo senso influenza alcuna sulla validità del pignoramento, se non nel caso in cui quest’ultimo fosse avvenuto in assenza sia dell’escusso che di un suo rappresentante, e ciò malgrado regolare avviso di pignoramento: in tal caso infatti il pignoramento produce i suoi effetti soltanto con la notifica al debitore del verbale di pignoramento (cfr. DTF 112 III 14 ss).
c) Quanto all’annotazione della limitazione della restrizione della facoltà di disporre del debitore sul fondo pignorato, essa rappresenta solo una misura “cautelare” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF), intesa ad assicurare il mantenimento del substrato esecutivo fino alla sua realizzazione, e non costituisce elemento essenziale dell’esecuzione del pignoramento (cfr. DTF 94 III 80 s.; 115 III 109 cons. 2a). Del resto il Tribunale federale ha ammesso la possibilità per l’ufficio - in casi di urgenza particolare - di fare ricorso alle misure ex art. 98 ss. LEF anche prima del pignoramento, sia per assicurarne l’esecuzione che per accertare l’esistenza di beni pignorabili (cfr. DTF 107 III 67 114 III 44; 120 III 78; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 22 p. 160, n. 65; P.-R. Gilliéron, op. cit., p.190; cfr. in questo senso, per il caso specifico del pignoramento di un fondo, anche l’art. 15 cpv. 3 ORF). Mediante siffatta annotazione a registro fondiario, la restrizione della facoltà di disporre del fondo intervenuta nei confronti del debitore ope legis con il pignoramento (cfr. art. 101 cpv. 1 primo periodo LEF) diviene efficace anche nei confronti di terzi, nel senso che senza l’autorizzazione dell’ufficio eventuali diritti posteriormente costituiti da terzi sul fondo restano senza effetto (“unwirksam”) se pregiudicano i diritti esecutivi dei creditori pignoranti (cfr. DTF 42 III 245; 44 III 177). L’annotazione ex art. 960 cpv. 1 n. 2 CC ha quindi soltanto carattere dichiarativo, la restrizione della facoltà del debitore di disporre del fondo - quale effetto legale del pignoramento - intervenendo indipendentemente da essa (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 22 p.161 n. 70; Henri Deschenaux, Das Grundbuch, in: SPR V/3, p. 354; Pascal Simonius/Thomas Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Band I, Basilea et al. 1995, p. 227 s. n.13; Paul-Henri Steinauer, FJS 1275 p. 4).
d) Ne consegue che nel caso in esame la menzione del blocco a registro fondiario a seguito del precedente sequestro penale non ha influito minimamente né era atta a incidere sull’esecuzione e validità del pignoramento, che di fatto è regolarmente avvenuto all’atto della firma da parte dell’escusso del verbale di pignoramento del 5 settembre 1996, verbale che contiene le avvertenze e comminatorie penali citate. Non solo, ma indipendentemente dagli eventuali effetti di un blocco del registro fondiario sulla possibilità per l’ufficiale dei registri di procedere all’annotazione ex art. 960 cpv. 1 n. 2 CC, l’operato dell’UE va pure confermato in merito alla relativa istanza di annotazione, la quale dal profilo del diritto esecutivo costituisce un atto dovuto (cfr. art. 101 cpv. 1 LEF e art. 15 cpv. 1 lett. a ORF).
3. Il reclamo 3 ottobre 1996 del __________ va pertanto respinto. Per questa decisione non si prelevano spese né si assegnano indennità perché così è disciplinato per normativa di diritto federale (art. 61 cpv. 2 lett. a ed art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 91, 98 ss. LEF, 15 cpv. 1 lett. a e 101 cpv. 1 ORF, 960 cpv. 1 n. 2 CC
pronuncia: 1. Il reclamo 3 ottobre 1996 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
_____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria