Incarto n.
15.96.00199

Lugano

5 giugno 1997 /MR/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 22 novembre 1996

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nella procedura dipendente da sequestro n. __________ decretato il 21 novembre 1996 dalla Pretura di Distretto di Lugano, Sezione 4, su istanza di

 

 

__________

 

 

                                         contro

 

                                         __________

 

 

viste le osservazioni:     - 3 dicembre 1996 __________

                                         - 5 dicembre 1996 dell’UE di Lugano

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto:

 

                                    A.  Con decisione 21 novembre 1996, in sostituzione di una precedente decisione del 19 novembre 1996, la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha decretato, per un credito di fr. 70’000.-- oltre accessori di __________ nei confronti della __________ il seguente sequestro:

 

                                          __________ __________ il credito di ca. fr. 90’000.-- che la debitrice vanta nei confronti della Comunione dei __________ __________ (rappr. agli effetti dei consuntivi e ____________________ __________) come alle risultanze del credito di costruzione di quest’ultima presso il medesimo istituto di credito, nonché eventuali altri beni, averi in conto o deposito, di proprietà della debitrice, il tutto fino a concorrenza del credito dedotto in esecuzione”.

 

                                 B.     Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha provveduto alla notifica ex art. 99 cpv. 3 LEF __________ mediante formulario Form. N.9, sul quale tra l’altro si legge:

 

                                          “Alla Comunione __________, rappr. da__________

 

                                          Il 21.11.1996 l’Ufficio infrascritto ha (...) sequestrato presso __________ un credito verso di voi dell’importo di fr. 90’000.-- . (...) ”.

 

                                          Il verbale di sequestro è stato intimato alle parti interessate il 26 novembre 1996.

 

                                 C.     Con scritto 22 novembre 1996, indirizzato all’UE di Lugano, l’ __________ ha dichiarato l’inesistenza di relazioni intestate alla __________ __________, sia presso la succursale di __________ che presso le succursali di _________e __________. Inoltre con lo stesso scritto, da valere quale formale reclamo a questa Camera in caso di mancato accoglimento della propria richiesta da parte dell’UE, l’__________ ha contestato la validità della notifica nei suoi contronti del sequestro del credito di fr. 90’000.-- vantanto dalla debitrice sequestrata nei confronti della Comunione __________ __________ postulandone l’annullamento, atteso in sostanza che:

                                          -     “la debitrice del sequestro non vanta alcun credito verso la banca, (...) ragione per cui il decreto di sequestro in questione, in quanto riferito al credito vantato dalla __________ __________ verso la Comunione __________ avrebbe dovuto essere notificato direttamente a quest’ultima”;

                                          -     l’UE di Lugano “non avrebbe dovuto dare seguito a un decreto di sequestro presso la banca, allorquando era evidente, poiché indicato nel decreto di sequestro stesso, che la debitrice della __________ (...) è la Comunione __________                                                                                   e ciò nonostante l’indicazione sul decreto, quale recapito, di __________, signor  __________, “il quale non rappresenta la Comunione __________, né è tantomeno abilitato a ricevere atti esecutivi a nome e per conto della stessa”;

                                          -     abbondanzialmente, trattandosi del sequestro di un credito non incorporato in una carta valore, siffatto provvedimento nel caso specifico avrebbe potuto essere decretato “unicamente dal giudice del foro di domicilio dei membri della Comunione __________ e non certamente dal giudice ticinese, essendo gli stessi domiciliati nella zona di __________ ”;

                                          -     “il credito di costruzione di cui si fa menzione nel decreto di sequestro è stato concesso alla Comunione __________ __________ dalla succursale di __________ e non da quella di __________ ”, per cui “anche nella denegata ipotesi in cui il creditore avesse inteso porre sotto sequestro le pretese derivanti dal credito di costruzione (...) la notifica avrebbe doovuto essere fatta direttamente alla debitrice, da parte dell’autorità del circondario competente (e chiaramente su decisione del magistrato competente)”;

                                          -     le pretese derivanti da un mutuo non ancora o non interamente erogato non sarebbero comunque pignorabili, né sequestrabili.

 

                                 D.     Con osservazioni 3 dicembre 1996 il creditore sequestrante ha chiesto la reiezione del gravame sia in ordine che nel merito, mentre l’UE di Lugano si è rimesso alla decisone di questa Camera. Delle osservazioni del creditore sequestrante si dirà, se del caso, in seguito.

 

Considerando

 

 

in diritto:                1.    

                                 a)     Per l’art. 17 cpv.1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il reclamo all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un organo di esecuzione e fallimento che risulti contrario al diritto esecutivo oppure quando appaia non giustificato dalle circostanze. La legittimazione a presentare reclamo  dev’essere riconosciuta in linea di principio a ogni persona  che sia lesa nei suoi diritti giuridicamente protetti da una misura dell’organo d’esecuzione, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale, e che quindi abbia un interesse proprio all’annullamento, alla modifica o all’emanazione di una determinata decisione (cfr. DTF 112 III 3 cons. 1b  con rinvii; K. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, § 6 n. 19, p. 58; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.56; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 8 n.16, p. 58).

 

                                 b)     Nel caso in esame il reclamo dell’__________ è diretto, contrariamente a quanto sembra ritenere il creditore sequestrante, non tanto contro il decreto di sequestro in quanto tale, bensì, in primo luogo, contro l’atto 21 novembre 1996 di “notificazione del sequestro di un credito” ex art. 99 LEF, che l’Uffico esecuzione di Lugano ha notificato alla reclamante e di cui una copia è allegata al reclamo (cfr. art. 7 cpv. 4 lett.a LPR).

 

                                          Tale atto, che di regola non coincide con il pignoramento rispettivamente con il sequestro del credito, rappresenta soltanto una misura conservativa intesa ad assicurarne l’ esecuzione (cfr. H. Fritzsche/ H. U. Walder, op. cit. (Vol. I) , § 23 n. 42, p. 297; DTF 50 III 47 s.) ed è già stato riconosciuto quale provvedimento suscettibile di essere impugnato in via di reclamo dal destinatario (cfr. DTF 80 III  123); nel caso specifico la questione della legittimazione della reclamante può comunque restare indecisa, risultando il sequestro del credito come si vedrà d'appresso, nullo di modo che la nullità del sequestro, rilevabile d'ufficio, comporta evidentemente la nullità della stessa notificazione ex art. 99 LEF qui impugnata.

                                 2.    

                                 a)     Il creditore sequestrante deve fornire all’autorità del sequestro (nel caso di specie al pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare oggetto del decreto e che sono enumerati all’art. 274 cpv. 2 vLEF. Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto: il suo potere d’esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che non gli è possibile verificarne le condizioni materiali, salvo i casi in cui la nullità del decreto risultasse manifesta (cfr. K. Amonn, op.cit., § 51 n. 5 p. 400 e n. 44 s. p. 408) . Egli deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 118 III 7 s.,112 III 117 ss. cons. 2, 107 III 36 ss. cons. 4; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1; cfr. anche P.-R. Gilliéron, op.cit., p. 384 s.; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 58 p. 467 ss.).

 

                                 b)     L’ufficio deve rifiutare l’esecuzione del decreto pretorile di sequestro in particolare quando i beni da sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 34), sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 116, 80 III 126, 75 III 26), non esistono (DTF 107 III 37-38,105 III 141, 80 III 87), per ammissione del creditore o per evidenza manifesta appartengono a terzi (DTF 109 III 124 cons. 6, 105 III 114 cons. 4, 104 III 58-59 cons.3), per ammissione del creditore o per evidenza manifesta appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F.) oppure quando il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51, 108 III 104 s. e 120 s., 107 III 38 cons. 4).

 

                                 c)     Secondo costante giurisprudenza crediti non incorporati in un titolo di credito possono essere sequestrati al domicilio svizzero del creditore (e debitore del sequestro) oppure, se questi non ha domicilio in Svizzera, al domicilio svizzero del terzo debitore, sia esso la sede principale oppure la succursale dove sono avvenute le operazioni all’origine del credito oggetto del sequestro (DTF 112 III 119, 107 III 149 ss. e rif.; cfr. anche H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit. (Vol.II), § 57 n. 6 p. 457, P.-R. Gilliéron, op. cit., p. 374).

                                 d)     Nel caso di specie è stato decretato il sequestro di un credito vantato dalla debitrice __________ nei confronti della “Comunione __________, mappale __________ ”. Tale credito, che non risulta incorporato in una carta valori e il cui preteso titolare è domiciliato all’estero, può, per la giurisprudenza citata, essere sequestrato soltanto al domicilio svizzero del terzo debitore, indicato nello stesso decreto di sequestro come la “Comunione __________ __________ ”. Risulta pertanto essenziale per l’esecuzione del sequestro, così come per la sua stessa validità, sapere dove si trova il domicilio di tale entità rispettivamente dei suoi membri, ritenuto che in quel luogo si trova, per finzione, anche il credito da sequestrare: soltanto conoscendo questo dato il giudice del sequestro può verificare la propria competenza territoriale, rispettivamente l’organo esecutivo competente puòdare seguito all’ordine di sequestro. Si tratta a non averne dubbio di un requisito fondamentale di cui il decreto 21 novembre 1996 della Pretura di Lugano fa palesemente difetto: non vi può infatti supplire né l’indicazione dell’indirizzo di un asserito rappresentante (arch. __________ __________) né quello della reclamante, quand’anche si fosse ritenuta quest’ultima rappresentante della terza debitrice. Si volesse infatti ammettere la possibilità di eseguire il sequestro di un credito non incorporato in una carta valori anche al domicilio svizzero di un eventuale rappresentante (qui del resto neppure esplicitamente preteso, per lo meno con riferimento alla __________) del terzo debitore, si estenderebbe in modo insostenibile e senza ragione la portata della finzione sviluppata dalla giurisprudenza citata.

                                          Ne consegue che l’UE non può evidentemente procedere al sequestro di un credito di cui non gli sia stato indicato anche il domicilio (svizzero) del terzo debitore.

                                          La formulazione

 

                                     “il credito di ca. fr. 90’000.-- che la debitrice vanta nei confronti della Comunione __________ (rappr. agli effetti dei consuntivi e liquidazioni di cantiere, da __________) come alle risultanze del credito di costruzione di quest’ultima presso il medesimo istituto di credito”

 

                                          contenuta nel decreto di sequestro va pertanto tenuta per non scritta e non può formare oggetto di esecuzione da parte dell’UE di Lugano. Non effettuandosi più il sequestro del credito citato viene a cadere anche la necessità di una notifica ex art. 99 LEF da parte dell’UE di Lugano. In questo senso va ritenuto nullo e privo di ogni effetto l’ atto di “notificazione del sequestro del credito” 21 novembre 1996 dell'UE di Lugano, già per questo motivo, ciò che comporta l'accoglimento del reclamo dell'__________.

 

                                 3.     Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 99, 271 e ss. vLEF,

 

 

pronuncia:            1.     Il ricorso 22 novembre 1996 __________ è accolto ai sensi dei considerandi.

 

                                 2.     È dichiarata nulla la notificazione del sequestro del credito 21 novembre 1996 dell'UE di Lugano.

 

                                 3.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.

 

                                 4.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                 5.     Intimazione a:

                                          ____________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                  La segretaria