Incarto n.
15.96.00211

Lugano

27 gennaio 1997 /B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

visto il reclamo 18 dicembre 1996

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento dei due attestati di carenza di beni emessi il 9 settembre 1996 nelle esecuzioni n. __________ promosse contro i reclamanti da

 

 

__________; 

 

 

rilevato che con decreto presidenziale 19 dicembre 1996 al reclamo è stato concesso

effetto sospensivo;

 

preso atto che con provvedimento 20 dicembre 1996 l’Ufficio esecuzione di

Lugano, ritenendo che la __________ non ha richiesto

la vendita del bene immobile pignorato, ha annullato gli attestati di carenza di beni

n. __________;

 

considerato che il citato provvedimento, munito dell’indicazione dei mezzi di

ricorso, non è stato impugnato;

 

rilevato come il presente reclamo sia così divenuto privo d’oggetto;

richiamati gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   Il reclamo 18 dicembre 1996 di __________ e __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

 

                                    2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                    3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                    4.   Intimazione:       ____________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria