Incarto n.
15.96.00101

Lugano

2 agosto 1996/FC/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Cocchi (in sostituzione

del giudice Zali, assente)

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo 21 maggio 1996 di

 

 

__________

__________

 

 

contro

 

 

contro l’operato del Comune di __________

 

 

riferito a varie esecuzioni per imposte arretrate;

 

 

viste le osservazioni 11 giugno 1996 del Municipio del Comune __________ e 2 luglio 1996 dell’UEF di Locarno;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                          che con reclamo 21 maggio 1996 __________ e __________ hanno censurato l'operato del Comune di __________ e richiesto il rimborso di fr. 2'940.40 oltre interessi per imposte comunali 1987/88 come pure "il riesame completo sulla situazione e sul comportamento del Comune di __________ ";

 

 

                                          che i reclamanti asseverano, in estrema sintesi, di aver dovuto pagare più di quanto loro incombesse;

 

 

                                          che il reclamo è l'istituto che consente all'Autorità di vigilanza di svolgere le sue funzioni di controllo sugli organi di esecuzione e fallimento a tutela dei diritti di chi è parte in un procedimento esecutivo. Su domanda di chi si ritiene leso da un provvedimento o dall'inazione dell'autorità, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello interviene nella specifica funzione di ripristino della legalità, dell'opportunità e della tempestiva attuazione della procedura (Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.4 n. 1.2. lett.a);

 

 

                                          che l'istituto del reclamo è previsto dall'art. 17 LEF e ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento dell’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo (di solito l’ufficio esecuzione e fallimenti, UEF) sottoposto al giudizio dell’autorità amministrativa di grado superiore (la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale Autorità cantonale unica di vigilanza);

 

 

                                          che non si tratta in primo luogo, dal profilo dogmatico, di procedimento tra creditore e debitore o tra creditore e terzi ma, in linea di principio, di disputa tra reclamante e organo amministrativo esecutivo (Cometta, op. cit., p.4 n. 1.2. lett.c);

 

 

                                          che ex art. 17 cpv.1 LEF la via del reclamo è data solo contro provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento;

 

 

                                          che il Comune di __________, non è in tutta evidenza organo di esecuzione e fallimento;

 

 

                                          che il gravame contro il Comune di __________, è pertanto irricevibile per carenza del requisito di organo d'esecuzione e fallimento ex art. 17 cpv.1 LEF e 1 cpv.2 LPR;

 

 

                                          che in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;

 

 

                                          che con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in corso (Cometta, op. cit., n. 2.1.1. lett.b);

 

 

                                          che nel caso di specie il preteso avvenuto pagamento dimostra che la procedura esecutiva si è conclusa;

 

 

                                          che quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso;

 

 

                                          che le questioni di merito sottese al reclamo sfuggono in tutta evidenza al potere di cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti procedurali delle vicende esecutive;

 

 

                                          che, nell'ipotesi di pagamento di quanto non dovuto, resta comunque aperta - ove se ne realizzino i presupposti - la via giudiziaria ex art. 86 LEF dell'azione di ripetizione dell'indebito;

 

 

                                          che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 17 LEF e 1 LPR

 

 

pronuncia:           1.      Il reclamo 21 maggio 1996 di __________ e __________ è irricevibile.

 

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                3.      Intimazione:

                                          -     __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                            La segretaria