Incarto n.
15.96.00110

Lugano

15 ottobre 1996/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo 21 giugno 1996 di

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato del già commissario e ora liquidatore avv. __________, e meglio contro lo stato di riparto provvisorio presentato il 21/26 luglio 1996 nel concordato con abbandono dell’attivo del

 

 

__________ 

 

 

 

ritenuto che con il citato reclamo la __________ ha chiesto:

 

    “

    A.   In via principale

 

    1.    Il reclamo é accolto nella sua domanda principale.

 

    2.    Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é annullato.

 

    3.    Si farà luogo innanzitutto alla vendita del mappale __________ di __________: una volta venduto il medesimo e destinato il ricavato secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e pertanto accertato definitivamente il credito da insufficienza di pegno della __________, il liquidatore emanerà un nuovo stato di riparto.

 

    4.    Protestate spese e ripetibili.

 

    B.   In via subordinata

 

    1.    Il reclamo é accolto nella sua domanda subordinata.

 

    2.    Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é modificato in modo da far partecipare al riparto previsto anche il credito della __________ iscritto fra quelli garantiti da pegno.

 

    3.    Una volta venduto il mappale __________ di __________ e destinato il ricavo secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria, e pertanto accertato definitivamente l’ammontare dell’insufficienza del pegno, quanto coperto dal pegno verrà versato alla __________ solo nella misura percentuale necessaria alla copertura al 100% del credito così garantito.

 

    4.    protestate spese e ripetibili.

 

 

    C.   In via ancor più subordinata

 

    1.    Il reclamo é accolto nella sua domanda ancor più subordinata.

 

    2.    Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é mantenuto, tuttavia a condizione che venga garantito alla __________ il pagamento del dividendo concordatario anche su una cifra eventualmente superiore al credito di Fr. 136’518.40, iscritto in V classe, secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e l’esito della vendita del mappale __________ di __________.

 

    3.    Protestate spese e ripetibili.”

 

viste le ossservazioni 8 luglio 1996 del liquidatore __________;

 

preso atto che con scritto 18 luglio 1996 il liquidatore __________ ha prodotto copia dell’atto generale di pegno e cessione sottoscritto da __________ (doc. 10), a garanzia per l’eventuale maggior credito della __________ nei confronti del __________ in liquidazione concordataria a dipendenza sia dell’esito dell’azione di contestazione della graduatoria e del presente reclamo, che della vendita della part. n. __________ di __________;

 

rilevato che con lettera 6 settembre 1996 la reclamante, sulla base della documentazione ricevuta da questa Camera e dal liquidatore __________, ed in particolare del suddetto atto generale di pegno e cessione doc. 10, ha comunicato che il reclamo può essere evaso con l’accoglimento della domanda ancor più subordinata  e la constatazione che l’atto di pegno garantisce la __________;

 

ritenuto non esservi più contenzioso, riservati i diritti di chi non è qui parte di formulare reclamo limitatamente al novum ex disp. n. 1.1.,

richiamati gli art. 316n LEF; 67 cpv. 2 e 68 cpv.2 OTLEF

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 21 giugno 1996 della __________, è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza lo stato di riparto provvisorio allestito il 21/28 luglio 1996 dal liquidatore __________ nel concordato con abbandono dell’attivo del __________, Lugano, é mantenuto, ritenuto che l’atto di pegno e di cessione doc. 10 serve quale garanzia per l’eventuale maggior credito __________, anche su una cifra eventualmente superiore al credito di Fr. 136’518.40, iscritto in V classe, secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e l’esito della vendita del mappale __________ di __________.

 

                               1.2.   Il liquidatore depositerà nuovamente lo stato di riparto provvisorio, con facoltà di inpugnativa limitata nel senso del cons. 1.1.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                    La segretaria