|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
15 ottobre 1996/B/fc/fb |
In nome |
|
||
|
La Camera di
esecuzione e fallimenti |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cometta,
presidente
|
|
segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul reclamo 21 giugno 1996 di
|
|
__________ patr. dall'avv. __________
|
|
|
|
contro |
|
l’operato del già commissario e ora liquidatore avv. __________, e meglio contro lo stato di riparto provvisorio presentato il 21/26 luglio 1996 nel concordato con abbandono dell’attivo del
|
|
__________
|
ritenuto che con il citato reclamo la __________ ha chiesto:
“
A. In via principale
1. Il reclamo é accolto nella sua domanda principale.
2. Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é annullato.
3. Si farà luogo innanzitutto alla vendita del mappale __________ di __________: una volta venduto il medesimo e destinato il ricavato secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e pertanto accertato definitivamente il credito da insufficienza di pegno della __________, il liquidatore emanerà un nuovo stato di riparto.
4. Protestate spese e ripetibili.
B. In via subordinata
1. Il reclamo é accolto nella sua domanda subordinata.
2. Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é modificato in modo da far partecipare al riparto previsto anche il credito della __________ iscritto fra quelli garantiti da pegno.
3. Una volta venduto il mappale __________ di __________ e destinato il ricavo secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria, e pertanto accertato definitivamente l’ammontare dell’insufficienza del pegno, quanto coperto dal pegno verrà versato alla __________ solo nella misura percentuale necessaria alla copertura al 100% del credito così garantito.
4. protestate spese e ripetibili.
C. In via ancor più subordinata
1. Il reclamo é accolto nella sua domanda ancor più subordinata.
2. Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é mantenuto, tuttavia a condizione che venga garantito alla __________ il pagamento del dividendo concordatario anche su una cifra eventualmente superiore al credito di Fr. 136’518.40, iscritto in V classe, secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e l’esito della vendita del mappale __________ di __________.
3. Protestate spese e ripetibili.”
viste le ossservazioni 8 luglio 1996 del liquidatore __________;
preso atto che con scritto 18 luglio 1996 il liquidatore __________ ha prodotto copia dell’atto generale di pegno e cessione sottoscritto da __________ (doc. 10), a garanzia per l’eventuale maggior credito della __________ nei confronti del __________ in liquidazione concordataria a dipendenza sia dell’esito dell’azione di contestazione della graduatoria e del presente reclamo, che della vendita della part. n. __________ di __________;
rilevato che con lettera 6 settembre 1996 la reclamante, sulla base della documentazione ricevuta da questa Camera e dal liquidatore __________, ed in particolare del suddetto atto generale di pegno e cessione doc. 10, ha comunicato che il reclamo può essere evaso con l’accoglimento della domanda ancor più subordinata e la constatazione che l’atto di pegno garantisce la __________;
ritenuto non esservi più contenzioso, riservati i diritti di chi non è qui parte di formulare reclamo limitatamente al novum ex disp. n. 1.1.,
richiamati gli art. 316n LEF; 67 cpv. 2 e 68 cpv.2 OTLEF
pronuncia
1. Il reclamo 21 giugno 1996 della __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza lo stato di riparto provvisorio allestito il 21/28 luglio 1996 dal liquidatore __________ nel concordato con abbandono dell’attivo del __________, Lugano, é mantenuto, ritenuto che l’atto di pegno e di cessione doc. 10 serve quale garanzia per l’eventuale maggior credito __________, anche su una cifra eventualmente superiore al credito di Fr. 136’518.40, iscritto in V classe, secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e l’esito della vendita del mappale __________ di __________.
1.2. Il liquidatore depositerà nuovamente lo stato di riparto provvisorio, con facoltà di inpugnativa limitata nel senso del cons. 1.1.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria