Incarto n.
15.96.00144

Lugano

9 gennaio 1997/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

vista l'istanza 22 agosto 1996 dell'UEF di Mendrisio tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escussa

 

 

__________

composta degli eredi __________, e __________, tutti rappr. da __________

 

 

 

nell'eredità indivisa ed in comunione relitta a sua volta dalla

 

                                         Comunione ereditaria __________                composta degli eredi __________, deceduto nel 1993, già in                                     __________, ____________________, __________, e                                          __________

nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Mendrisio promossa da

 

 

 

 

ritenuto che la comunione ereditaria - benché priva di personalità giuridica - può essere escussa, in quanto tale, in base alla norma speciale dell'art. 49 LEF per quanto concerne i beni dell'eredità (DTF 116 III 6 cons.2a);

 

atteso che con l'art. 49 LEF il legislatore ha inteso conferire alla comunione ereditaria la legittimazione passiva nella procedura d'esecuzione (DTF 116 III 7 cons.2a e 102 II 388);

preso atto che l’UEF di Mendrisio ha assegnato alla quota pignorata un valore di Fr. 31'000.--

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 4 giugno 1996;

 

rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato il 5 giugno 1996 è rimasto senza esito;

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),

 

 

PRONUNCIA:

 

 

                                   1.   E’ ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante alla Comunione ereditaria fu __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta a sua volta dalla Comunione ereditaria fu __________, interessenza pignorata nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio.

 

                                   2.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   3.   Intimazione all’UEF di Mendrisio e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria