Incarto n.
15.96.00146

Lugano

26 gennaio 1998 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 22 agosto 1996 di

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona,

nell'esecuzione no. __________ in via di pignoramento promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

e meglio contro la menzione nel verbale di pignoramento 25 aprile 1996 della rivendicazione avanzata dalla __________;

 

richiamato il decreto presidenziale 29 agosto 1996, con il quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni:      -  24 settembre 1996 di __________;

                                         -     7 ottobre 1996 dell’UEF di Bellinzona;

 

esaminati atti e documenti

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   In data 13 febbraio 1996 l’UEF di Bellinzona ha rilasciato a __________ un attestato di carenza di beni per fr. 4’980.55 a chiusura dell’esecuzione no. __________ da lui promossa nei confronti di __________, dopo aver accertato in data 24 gennaio 1996 l’assenza di beni pignorabili presso la debitrice nonché l’impossibiltà di procedere ad un pignoramento di salario, non esercitando l’escussa alcuna attività lucrativa.

 

                                  B.   Con domanda 15 marzo 1996, ricevuta dall’UEF di Bellinzona il 20 marzo 1996__________ ha chiesto di proseguire l’esecuzione nei confronti di __________, postulando “il pignoramento della somma di fr. 16’612.80 depositata presso l’Ufficio esecuzione di __________ a copertura di una pretesa di __________ ”.

 

                                  C.   Nel frattempo, sulla base dello stesso ACB dell’UEF di Bellinzona, il creditore ha chiesto ed ottenuto in data 3 aprile 1996 dall’autorità giudiziaria competente (Bezirksgerichtspräsidium Baden) il sequestro del medesimo bene, indicato nel decreto di sequestro come “Barhinterlage der Schuldnerin von Fr. 16’612.80 beim Betreibungsamt Neuenhof in Betreibung Nr. 28103 (...)”. Il sequestro è avvenuto il giorno successivo, sul conto intestato all’UE di Neuenhof presso la Neue Aargauer Bank, per l’importo di fr. 5’500.--.

 

                                  D.   In data 2 maggio 1996, dando seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione 15/20 marzo 1996, l’UE di Bellinzona ha incaricato l’UE di Neuenhof di procedere per rogatoria al pignoramento dei beni oggetto del sequestro fino a concorrenza del credito posto in esecuzione (fr. 4’980.55) più le spese.

 

                                  E.   In data 22 maggio 1996 l’UE di Neuenhof ha proceduto al pignoramento di fr. 5’400.-- sull’importo di fr. 16’612.80 depositato sul proprio conto presso la _________, in relazione all’esecuzione no. 28103. Su indicazione di ________, marito della debitrice, sul verbale di pignoramento è stata fatta la seguente menzione:

 

                                         “Eigentümer des gepfändeten

                                         Guthabens sei:

                                         __________

                                         __________ ”

 

                                  F.   In data 19 luglio 1996 l’UEF di Bellinzona ha inviato alle parti un atto di pignoramento, datato 25 aprile 1996, nel quale si legge  che “tramite l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Neuenhof si è proceduto al pignoramento di (...) fr. 5’400.-- bloccati presso il conto bancario dell’UEF di Neuenhof, __________, Baden (...)”, senza però che vi sia alcuna indicazione della rivendicazione da parte della __________.

                                     

                                         In data 9 agosto 1996 tale atto è stato sostituito con altro identico atto di pignoramento, pure datato 25 aprile 1996, ma con l’aggiunta della menzionata rivendicazione e con l’assegnazione di un termine di dieci giorni ex art. 106 cpv. 2 LEF a __________ per contestare la pretesa della rivendicante.

 

                                  G.   Con tempestivo reclamo del 22 agosto 1996 __________ ha postulato lo stralcio dal verbale di pignoramento 25 aprile 1996 dell’annotazione “della rivendicazione avanzata dalla __________ come proprietaria del credito della somma di fr. 5’400.-- depositata presso l’Ufficio esecuzione di Neuenhof”, affermando:

                                         -     che la somma pignorata sarebbe stata versata “in funzione di garanzia”, e che il deponente avrebbe quindi “esplicitamente riconosciuto” che la somma di denaro doveva “servire ad indennizzare i creditori della debitrice, rinunciando così alla pretesa che ora si intende far valere nella via della rivendicazione”;

                                         -     che “il depositario non potrà restituire la somma di denaro al deponente se non dietro consenso del creditore”, per cui “non si vede come un terzo possa avanzare una pretesa su una somma depositata in garanzia a danno del creditore”;

                                         -     che “del resto la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel riconoscere che il deposito a titolo di garanzia crea un diritto di pegno a favore del creditore”;

                                         -     che inoltre comportando il deposito di una somma di denaro il trasferimento della proprietà dal deponente al depositario, qualora la somma sia stata consegnata senza sigilli e non chiusa, e conservando in tal caso il deponente nei confronti del depositario unicamente una pretesa personale alla restituzione di un identico valore”, non vi sarebbe proprietà o possesso sulla somma depositata che possano giustificare una rivendicazione ai sensi dell’106 LEF;

                                         -     che neppure si verificherebbe l’ipotesi della rivendicazione della titolarietà del credito pignorato da parte del terzo, “siccome pignorato non è un credito, bensì una somma contante depositata presso l’Ufficio di esecuzione”;

                                         -     che infine non sarebbero neppure date le condizioni per dare avvio ad una procedura di rivendicazione, in particolare difettando una precisa designazione del terzo rivendicante, dal momento che “nella fattispecie (...) è una società estera domiciliata presso la stessa debitrice”, che da ricerche effettuate la società in questione risulta possedere una succursale attualmente in via di fallimento a Coira, dove è debitamente iscritta nel registro di commercio”, che “dall’iscrizione risulta che i soci della __________ sono la debitrice stessa, la quale è pure investita della capacità di gerente, e suo marito”, che la rivendicazione (...) era stata formulata dalla debitrice, rappresentata dal marito, per la __________, senza nessun riferimento alla succursale di Coira”, e che l’UEF di Bellinzona “non ha minimamente cercato di far luce su una situazione così intricata, riportando semplicemente la pretesa all’atto del pignoramento”.

 

                                  H.   Delle osservazioni 24 settembre 1996 di __________, che si oppone al reclamo, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

                                    I.   L’UE di Bellinzona, nelle sue osservazioni, si è rimesso alla decisione di questa Camera.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   Giusta gli art. 106 ss LEF, che  riprendono in sostanza  la disciplina previgente, codificandone alcuni principi giurisprudenziali ( cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, FF 1991 III 61 ), quando un terzo fa valere sul bene pignorato  un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il pignoramento, e quando la sua pretesa è contestata dal debitore o dal creditore, l’ufficio deve impartire  al terzo oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in giudizio.

 

                                   2.   Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. Art. 107 cpv. 1 n.1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. Art.108 cpv.1 n.1 e cpv.2 LEF ).

                                         Con “possesso” nel senso degli art.106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a :” die auschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono , in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è o non è conforme al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3) .Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64) : le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, p.191 n.33).

 

                                   3.   Quando i beni non si trovano in possesso del terzo rivendicante, né del debitore, bensì di una quarta persona (quarto detentore), il ruolo delle parti dipenderà dalla questione a sapere per conto di chi il (quarto) detentore ha la custodia dei beni : se è per conto esclusivo del debitore, sarà il terzo rivendicante a dover agire giudizialmente contro il  creditore o il debitore, viceversa, se il quarto detentore possiede i beni sequestrati per proprio conto o per conto suo e del debitore o ancora per conto del debitore e del terzo rivendicante, allora è al creditore (eventualmente al debitore) che va assegnato il termine per agire in giudizio contro il terzo rivendicante (DTF 87 III 12 ; 83 III 28 ; 71 III 6; 54 III 148; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol.I, Zurigo 1984, § 26, n.7, p. 364 ; Amonn/Gasser op.cit., § 24, n.32, p.190 s.). Determinante per stabilire per conto di chi il quarto detentore esercita il possesso della cosa è la dichiarazione che quest’ultimo -”possessore immediato” - fornisce in proposito, e l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere a ulteriori verifiche e accertamenti, segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del quarto detentore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o l’art.108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del quarto detentore di possedere (o di non possedere) esclusivamente per il debitore, e ha l’unico effetto di determinare chi debba farsi attore in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.

 

                                   4.   Se il bene in questione è un credito ordinario , non incorporato cioè in una cartavalore, o altro diritto, per assegnare i ruoli processuali occorre far capo ad altro criterio, in sostituzione di quello del  “possesso” : determinante è infatti la questione la questione di sapere chi, tra il debitore e il terzo rivendicante risulti più verosimilmente il titolare del credito oggetto del sequestro, segnatamente del pignoramento, oppure più in grado di disporre o di porlo in esecuzione (cfr. DTF 120 III 19 e 85; 116 III 81 ss; 97 III 64 cons. 1; 88 III 57; 79 III 162 ss; 71 III 107 cons.2; 67 III 50; Fritzsche/Walder, op.cit. (Vol. I), §26 n.40, p. 377; Amonn/Gasser, op.cit., § 24 n.37, p.191). Nell’ipotesi in cui la pretesa del debitore appaia più fondata di quella del terzo sarà quest’ultimo che dovrà agire in giudizio contro il creditore procedente o contro il debitore (art. 107 cpv.1 n.2 e cpv. 5 LEF), mentre se è la pretesa del terzo ad apparire più fondata di quella del debitore, sarà il creditore procedente (o il debitore) a dover agire giudizialmente contro il terzo (Art.108 cpv.1 n.2 e cpv.2 LEF).

 

                                   5.   Nel caso in esame gli averi bancari oggetto del sequestro , e in seguito del pignoramento erano depositati presso la __________ su un conto intestato all’ufficio esecuzione di Neuenhof il quale era l’unico ad averne la disponibilità. Orbene gli averi depositati su tale conto erano detenuti dall’ufficio a garanzia di un esecuzione nei confronti della debitrice __________, e di conseguenza l’ufficio ne detiene la custodia per conto della debitrice stessa, ed eventualmente per conto del terzo rivendicante __________. Stabilire in questo stadio della procedura di rivendicazione chi abbia in realtà diritto ad ottenere la restituzione della garanzia, è questione che deve essere demandata al Giudice del merito L’ufficio esecuzioni di Bellinzona ha quindi agito correttamente assegnando al creditore procedente __________ un termine di dieci giorni per contestare la rivendicazione della __________. La contestazione essendo in sostanza stata formulata, l'UEF di Bellinzona procederà alla determinazione dei ruoli processuali ex art. 107 ss. LEF nel senso dei pregressi considerandi.

 

                                   6.   Il reclamante sostiene che non sarebbero date le condizioni per dare avvio ad una procedura di rivendicazione, difettando una precisa designazione del terzo rivendicante.

                                         Per dare avvio ad una procedura di rivendicazione l’ufficio deve necessariamente conoscere: quale sia l’oggetto rivendicato, il motivo della rivendicazione, il nome del rivendicante (Amonn/Gasser, op. cit., § 24 n.21, p.188; DTF 109 III 56).

                                         L’ufficio può dar seguito ad una procedura di rivendicazione unicamente nel caso in cui tutte le condizioni testè citate sono rispettate (cfr. DTF 84 III 159 ss.).

                                         Nel caso in esame l’unica condizione messa in discussione è l’esatta indicazione del terzo rivendicante. La debitrice, rappresentata dal marito, ha rivendicato a nome della __________ gli averi bancari oggetto del pignoramento, indicando quale recapito della società il domicilio della stessa debitrice. Di conseguenza l’ufficio dispone di una sufficiente indicazione circa l’identità del rivendicante, tale da permettere l’attribuzione dei ruoli nella successiva fase della procedura di rivendicazione. Il ricorso deve quindi essere respinto anche su questo punto.

                                         La questione di sapere se la __________ poteva far valere il presunto diritto alla proprietà sugli averi pignorati è una questione di diritto materiale che esula dalla competenza dell’autorità di vigilanza.

 

                                   7.   Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF) perché così è disciplinato per normativa di diritto federale .

 

PQM

 

richiamati gli art. 106 ss LEF,

 

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 22 agosto 1996 di __________, è respinto

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti del Tribunale Federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF

 

                                   4.   Intimazione a:      -   __________

                                                                      -   UEF del Distretto di Bellinzona

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria