Incarto n.
15.96.00148

Lugano

6 marzo 1997/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo 19 agosto 1996 di

 

 

__________, Lugano

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 13 agosto 1996 di stralcio di un precedente reclamo presentato contro l’atto di pignoramento __________ emesso nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante da

 

 

__________

 

viste le osservazioni 3 e 4 settembre 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

 

                                  A.   Con verbale di pignoramento __________ l’UE di Lugano ha pignorato al reclamante diversi beni mobili  depositati a suo nome  presso la ditta di traslochi __________.

 

 

                                  B.   Con reclamo 9 agosto 1996 __________ ha chiesto l’annullamento del predetto atto di pignoramento sostenendo che determinati beni ivi elencati, ossia :

 

                                         posizione II.1.

                                         1.     un televisore grande LOEWE

                                         3.     no. due tappeti grandi

                                         4.     un divano a tre posti pelle nera

                                         5.     un divano a due posti pelle nera

                                         9.     no. 1 letto laccato nero con rete

                                         10.   no. 1 mobile laccato nero da sala

                                         11.   no. 1 armadio con ante rosse

                                         13.   no. 1 libreria bianca

                                         14.   no. 1 tavolino da sala

 

                                         sono di proprietà di __________.

 

                                         Il debitore ha poi sostenuto che gli ulteriori oggetti elencati  in seguito sono beni personali impignorabili: 

 

                                         posizione II.2.

                                         2.     un televisore piccolo Philips

                                         6.     una poltrona relax in pelle nera

                                         7.     due lampade da giardino

                                         12.   2 lampada da tavolino

                                         15.   8 cartoni con libri

                                         16.   n. 1 plafoniera bianca

                                         17.   n. 2 tappeti da bagno (uno bianco e uno nero)

                                         18.   n. 1 piumone singolo

                                         19.   n 1 copriletto rosso

 

 

                                  C.   Il 12 agosto 1996 l’UE di Lugano ha parzialmente modificato l’atto di pignoramento __________, inserendo per le posizioni 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 14 la procedura di rivendicazione ex art. 106/107 LEF, e l’ha intimato alle parti in annullamento e sostituzione di quello emesso il __________.

 

 

                                  D.   Con decisione 13 agosto 1996 l'UE di Lugano ha poi stralciato il reclamo limitatamente alla posizione II. 1 (beni dichiarati di terzi), mentre l’ha mantenuto in vigore limitatamente alla posizione II.2 (beni pretesi impignorabili ex art. 92 LEF).

 

 

                                  E.   Contro la predetta decisione si è nuovamente aggravato __________ con atto 19 agosto 1996, rilevando che l’UE di Lugano ha riproposto gli oggetti rivendicati da terzi nel nuovo atto di pignoramento 12 agosto 1996, nel quale va inclusa anche una lampada alogena (n.8), che non era stata indicata nell’atto di pignoramento 7 agosto 1996 e di cui aveva dato comunicazione telefonica all’UE, ma che questi oggetti restano comunque di proprietà di una terza persona e non possono essere oggetto di pignoramento presso il reclamante.

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto

 

 

                                   1.

                                  a)   Ex art. 106 LEF quando una cosa che si trova in possesso del debitore, venga indicata dal medesimo come proprietà o come pegno di un terzo, o sia rivendicata da un terzo a titolo di proprietà o di pegno, l’ufficio ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.

                                         In pari tempo è assegnato al creditore ed al debitore un termine di dieci giorni per contestare presso l’ufficio la pretesa del terzo.

                                         Non avvenendo alcuna contestazione, la pretesa del terzo si ha per riconosciuta.

                                         Secondo l’art. 107 LEF se il creditore o il debitore contesta la pretesa del terzo, l’ufficio invita quest’ultimo a farla valere in giudizio entro dieci giorni.

                                         Se il terzo ottempera all’invito, il giudice sospende l’esecuzione riguardo all’oggetto contestato sino alla definizione della controversia. Durante la sospensione non decorrono i termini dell’articolo 116 LEF.

 

 

                                  b)   Nel verbale di pignoramento __________, emesso in sostituzione e parziale modifica di quello datato __________, l’UE di Lugano ha correttamente inserito la procedura di rivendicazione ex art. 106/107 per gli oggetti della posizione II.1. (n. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 14). Avendo __________ contestato la proprietà di __________, quest’ultima con azione ex art. 107 LEF di data 2 settembre 1996 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano l’accertamento del suo diritto di proprietà sugli oggetti predetti.

                                         Pertanto fino alla definizione della controversia l’esecuzione relativa agli oggetti contestati non può essere proseguita: la questione è comunque del tutto priva di interesse per il reclamante, trattandosi di res inter alios acta nel senso che riguarda esclusivamente ____________________ da una parte e la creditrice procedente __________.

 

 

                                   2.  

                                  a)   Ex art. 92 n. 1  LEF sono esclusi dal pignoramento gli abiti e gli effetti necessari per l’uso personale del debitore e della sua famiglia, gli attrezzi di cucina, gli utensili di casa e i mobili, in quanto siano indispensabili al debitore e alla sua famiglia.

                                         Secondo l’art. 92 n. 3 LEF sono pure esclusi dal pignoramento gli arnesi, gli strumenti e i libri, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione.

 

 

                                  b)   Il reclamante ha sostenuto che gli oggetti elencati nel verbale di pignoramento sotto la posizione II.2 con i n. 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18  e 19 (cfr. narrativa fattuale sub B.) sono beni personali e pertanto impignorabili, senza tuttavia fornire motivazione alcuna.

                                         Pertanto, non avendo __________ sostenuto che tali oggetti sono indispensabili a lui e alla sua famiglia, né che sono necessari  per l’esercizio di una professione e ritenuto d’altronde che essi si trovavano già depositati presso la ditta di traslochi __________, per cui non ne viene fatto uso, non possono essere considerati impignorabili ex art. 92 LEF n. 1 e n 3 LEF. 

 

 

                                   3.   Il reclamo 19 agosto 1996 di __________ va quindi respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.  68 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 106/107 LEF

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 19 agosto 1996 di __________, concernente gli oggetti alla posizione II.2 (n. 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18 e 19) indicati sull’atto di pignoramento 6/7 agosto dell’UE di Lugano è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione:    -    __________

                                                                 -    Ufficio esecuzione di Lugano

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria