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Incarto n. |
7 ottobre 1996/B/fc/fb |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul reclamo 5 settembre 1996 di
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__________ patr. dall'avv. __________
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contro |
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l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro tutte le notifiche nell’ambito dei sequestri n. __________ risp. __________ del 1. febbraio 1996 e delle esecuzioni n. __________ risp. __________, in particolare i relativi precetti esecutivi ed il verbale di pignoramento 22 luglio 1996, promossi contro il reclamante da
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__________ __________ ambedue rappr. ____________________;
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rilevato che con decreto presidenziale 6 settembre 1996 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che con provvedimento 12 settembre 1996 l’UE di Lugano, dopo aver annullato l’intimazione dei verbali di sequestro n. __________ risp. __________ del 2 febbraio 1996, l’intimazione dei due PE n. __________ risp. __________, il verbale di pignoramento 18 luglio 1996 emesso nelle predette esecuzioni, così come la diffida di blocco degli affitti ex art. 102 LEF del 1. febbraio 1996, ha stralciato dai ruoli il reclamo;
ritenuto che il pregresso provvedimento, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso, non é stato impugnato;
considerato come il reclamo sia così divenuto privo d’oggetto;
richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF
pronuncia
1. Il reclamo 5 settembre 1996 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria