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Incarto n. |
FC/kc |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente,
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
vista l’istanza 31 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa
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__________ (rappr. dall'amministratore unico __________) |
nella società semplice composta dei soci
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(rappr. dalla liquidatrice __________, a sua volta rappr. dall'avv. __________, vicedirettrice, __________)
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(rappr. dall'amministratore unico __________)
nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’UEF di Locarno promosse da
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preso atto che il 2 gennaio 1996 le parti sono state citate per l'esperimento di conciliazione;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 31 gennaio 1996;
richiamato l'art. 10 cpv.1 primo periodo RDC (Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, del 17 gennaio 1923, in: RS 281.41) secondo cui, se le pratiche di conciliazione sono fallite, l'ufficio d'esecuzione invita i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti a formulare entro 10 giorni le loro proposte sulle misure di realizzazione;
accertato che siffatto invito non ha avuto luogo e che pertanto la trasmissione dell'incarto all'Autorità di vigilanza per gli incombenti ex art. 132 LEF è prematura, mancandone un presupposto formale;
visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 RDC,
pronuncia: 1. L'istanza 31 gennaio 1996 dell'UEF di Locarno è irricevibile.
2. L'incarto è retrocesso all'UEF di Locarno affinché proceda nel senso dei considerandi.
3. Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria