Incarto n.
15.96.00017

Lugano

28 febbraio 1996

FC/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

vista l’istanza 31 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa

 

 

 

__________

(rappr. dall'amministratore unico __________)

 

 

nella società semplice composta dei soci

   -    __________

         (rappr. dalla liquidatrice __________, a sua volta rappr. dall'avv. __________, vicedirettrice, __________)

   -    __________

         (rappr. dall'amministratore unico __________)

 

 

nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’UEF di Locarno promosse da

 

 

__________

__________

 

 

preso atto che il 2 gennaio 1996 le parti sono state citate per l'esperimento di conciliazione;

 

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 31 gennaio 1996;

 

 

richiamato l'art. 10 cpv.1 primo periodo RDC (Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, del 17 gennaio 1923, in: RS 281.41) secondo cui, se le pratiche di conciliazione sono fallite, l'ufficio d'esecuzione invita i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti a formulare entro 10 giorni le loro proposte sulle misure di realizzazione;

 

 

accertato che siffatto invito non ha avuto luogo e che pertanto la trasmissione dell'incarto all'Autorità di vigilanza per gli incombenti ex art. 132 LEF è prematura, mancandone un presupposto formale;

 

 

visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 RDC,

 

 

pronuncia:           1.      L'istanza 31 gennaio 1996 dell'UEF di Locarno è irricevibile.

 

 

                                2.      L'incarto è retrocesso all'UEF di Locarno affinché proceda nel senso dei considerandi.

 

 

                                3.      Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                            La segretaria