Incarto n.
15.96.00188

Lugano

23 marzo 1998

/FC/mb/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 13 novembre 1996 di

 

 

__________

(patr. dall'avv. __________)

 

contro l’operato dell’UEF di Bellinzona in materia di nuova stima peritale di pegno immobiliare nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa contro il ricorrente dalla

 

 

__________

 

 

viste le osservazioni 27 novembre 1996 del Comune di __________, 14 novembre e 9 dicembre 1996 dell'UEF di Bellinzona;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

                                          che il valore di stima peritale dei beni immobiliari da realizzare è stato determinato dal perito arch. __________ nei referti 22 e 23 agosto 1996 in:

                                                  fr.      25'000.--:      part. __________ RFD di __________

                                                  fr. 1'100'000.--:      part. __________ RFD di __________;

 

                                          che la creditrice procedente ha chiesto una nuova perizia;

 

                                          che il nuovo valore di stima peritale è stato accertato dai periti arch. __________ e __________ nei referti 31 ottobre 1996 in:

                                                  fr.      75'000.--:      part. __________ RFD di __________

                                                  fr. 1'700'000.--:      part. __________ RFD di __________;

 

                                          che i nuovi valori sono stati comunicati alle parti interessate l'8 novembre 1996;

 

                                          che con tempestivo ricorso 13 novembre 1996 __________ ha chiesto una nuova perizia, producendo la valutazione peritale dell'arch. __________ che assegna ai due fondi il valore complessivo di fr. 2'800'000.--;

 

                                          che il ricorrente assevera che "il valore attuale dei fondi part. __________ e __________ RFD di __________ è senz'altro, in ogni caso, superiore all'importo di fr. 3,5 milioni";

 

                                          che per l'art. 9 cpv.2 RFF, applicabile anche nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 99 cpv.2 RFF, ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti;

 

                                          che l'ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n.46; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.173; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 22 n. 50);

 

                                          che la nuova stima - la prima richiesta dal debitore - sarà esperita solo dopo che l'istante avrà depositato l'anticipo per le spese peritali;

 

                                          che il ricorso a un perito costituisce la regola in caso di stima di un fondo (Gilliéron, op. cit., p. 173; Robert Joos, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, Wädenswil 1964, p. 156), come pure ogniqualvolta l'ufficiale di esecuzione non possegga le conoscenze speciali richieste (DTF 93 III 22, 51 III 115, 46 III 89 e 41 III 360; Antoine Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1974, p.175);

 

                                          che la stima determinerà il valore venale presumibile del fondo, facendo astrazione dai dati catastali-fiscali e da quelli dell'assicurazione contro gli incendi (art. 9 cpv.1 RFF) siccome reputati inaffidabili (DTF 73 III 55);

 

                                          che il valore venale presumibile ex art. 9 cpv.1 RFF coincide con il valore commerciale e dipende dal valore intrinseco del fondo oltre che dalle condizioni generali del mercato immobiliare (DTF 73 III 55);

 

                                          che non si può invece ammettere dal profilo del diritto esecutivo che vi sia una minusvalenza in caso di realizzazione forzata, ritenuto che è infatti preciso compito dell'ufficio esecuzione nonché delle parti interessate nella procedura esecutiva di vegliare congiuntamente affinché la realizzazione dei fondi avvenga con opportuna pubblicizzazione e nelle stesse condizioni, mutatis mutandis, di una vendita libera;

 

                                          che in siffatta evenienza ne devono logicamente conseguire ricavi equivalenti;

 

                                          che nel caso di specie le pregresse valutazioni peritali attestano fluttuazioni di rilievo, passando da fr. 25'000.-- a fr. 75'000.-- per la part. __________ RFD di __________ e da fr. 1'100'000.-- a fr. 1'700'000.-- per la part. __________ RFD di __________;

 

                                          che con tempestivo atto 13 novembre 1996 __________ ha chiesto per la prima volta una nuova perizia, producendo la valutazione peritale dell'arch. __________ che assegna ai due fondi il valore complessivo di fr. 2'800'000.-- e sostenendo che appare giustificato un valore complessivo superiore in ogni caso a fr. 3'500'000.--;

 

                                          che il ricorrente contestando le conclusioni della pregressa perizia, per l'art. 9 cpv.2 RFF l'Autorità cantonale di vigilanza deve ordinare d'ufficio, prescindendo da ogni esame sul valore dell'ultimo elaborato, che sia esperita, su mandato dell'UEF di Bellinzona, una nuova perizia ad opera di altro perito (DTF 110 III 71 cons. 3 e 73 III 55), ritenuto che il richiedente la nuova perizia versi l'anticipazione per le nuove spese peritali che l'UEF di Bellinzona avrà cura di determinare;

 

                                          che in difetto di siffatta anticipazione, il valore dei fondi messi all'incanto sarà definitivamente determinato in fr. 75'000.-- per la part. __________ RFD di __________ e in fr. 1'700'000.-- per la part. __________ RFD di __________;

 

                                          che nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolge un ruolo solo secondario (Amonn, in ZBJV 1976, p. 506), limitato a un semplice orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati all'incanto (DTF 70 III 17 cons. 3);

 

                                          che se la stima secondo le regole dell'arte può essere allestita solo con una spesa eccessiva, sarà sufficiente per le necessità d'ordine esecutivo una stima anche sommaria (DTF 101 III 34 cons.1; cfr. anche DTF 110 III 65 ss.), a meno che un interessato insista - anticipandone le spese - per un'esatta determinazione;

 

                                          che, a prescindere da queste premesse, se una parte - anche contro ogni ragionevolezza materiale e procedurale, oltre che di natura finanziaria - richiede una nuova stima e ne anticipa le spese, ope legis ex art. 9 cpv. 2 RFF, richiamato l'art. 99 cpv. 2 RFF, si dovrà esperire una nuova perizia;

 

                                          che il ricorso 13 novembre 1996 __________ deve pertanto essere accolto;

 

                                          che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 97 cpv.1 e 155 cpv.1 LEF; 9 e 99 cpv. 2 RFF,

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 13 novembre 1996 __________ è accolto.

 

                                          1.1   Di conseguenza l'UEF di Bellinzona ordinerà una nuova perizia sul valore venale presumibile (corrispondente al valore commerciale) dei fondi part. __________ RFD di __________ e part. __________ RFD di __________, dopo che __________ avrà versato l'anticipazione richiesta per le spese peritali.

 

                                          1.2   In difetto di anticipazione delle spese peritali occorrenti, il valore venale presumibile dei fondi sarà definitivamente determinato in fr. 75'000.-- per la part. __________ RFD di __________ e in fr. 1'700'000.-- per la part. __________ RFD di __________.

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          –      __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          La segretaria