Incarto n.
15.96.00203

Lugano

18 febbraio 1997 /FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e  Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo 4/5 luglio 1996 di

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato del liquidatore avv. __________ nella liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore del dott. __________

 

in materia di stato di riparto provvisorio in liquidazione concordataria;

 

viste le osservazioni 19 luglio 1996 del liquidatore;

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

 

                                         che nella graduatoria ex art. 316g LEF il liquidatore non ha riconosciuto la pretesa di Fr. 6'802.70 vantata da __________

                                         che la ricorrente si è aggravata con parallelo atto di egual data e di contenuto pressoché identico, salvo un paio di righe, postulando la modifica della graduatoria nel senso che lo sconto del 10% a suo tempo concesso al dott. __________ non può più essergli riconosciuto, atteso che "erano già da tempo decadute le condizioni essenziali che permettevano a __________ di tollerare lo sconto nella misura del 10% sulle fatture intestate al dott. __________ " (cfr. ricorso inc. 15.96.109, p.3 con rif. all'art. 81 CO);

 

                                         che la ricorrente ha impugnato la graduatoria chiedendone "l'annullamento o la modifica relativamente al riconoscimento della somma di Fr. 6'802.70 dovuta a __________ e risultante dalla decurtazione operata sulle fatture dalla stessa emesse" (cfr. reclamo inc. 15.96.109, p.3);

 

                                         che il ricorso 4/5 luglio 1996 di __________ (inc. 15.96.109) contro la graduatoria è stato dichiarato irricevibile con sentenza 16 settembre 1996 di questa Camera, atteso che:

                                           -     alla graduatoria ex art. 316g LEF sono applicabili mutatis mutandis le norme sul fallimento (DTF 115 III 145, 113 III 150, 110 III 105, 107 III 106 e 105 III 31; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §55 n.15-16);

                                           -     che la graduatoria può essere impugnata per ragioni di forma in via di ricorso ex art. 17 LEF (DTF 119 III 84-85 cons.2a; Amonn, op. cit., §46 n.37; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.337-338) e per motivi di merito con l'azione di contestazione della graduatoria fondata sull'art. 250 LEF (DTF 119 III 85 cons.2b; 115 III 145 cons.1, 106 III 26 cons.2, 105 III 31 cons.3 e 103 III 14 cons.1; Amonn, op. cit., §46 n.40; Gilliéron, op. cit., p.338);

                                           -     che la pretesa creditoria della ricorrente è in tutta evidenza questione di merito;

                                           -     che pertanto non è data la via del ricorso ex art. 17 LEF;

                                           -     che il gravame è di conseguenza irricevibile;

 

                                         che la ricorrente ha omesso di impugnare la graduatoria ex art. 250 LEF;

 

                                         che la graduatoria è pertanto cresciuta in giudicato;

 

                                         che lo stato di riparto provvisorio ha riconosciuto a favore della ricorrente il 26.06% di Fr. 118'555.60, corrispondente all'importo ammesso in graduatoria (doc. C, p.3);

 

                                         che il ricorso 4/5 luglio 1996 __________ (inc. 15.96.203) contro lo stato di riparto provvisorio si richiama in sostanza ad argomentazioni che il pregresso giudizio 16 settembre 1996 di questa Camera ha già dichiarato irricevibili per carenza di giurisdizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, atteso che pretese materiali vanno fatte valere davanti al giudice competente nel merito con azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF (nel caso di specie davanti al pretore);

 

                                         che il liquidatore non ha veste per modificare motu proprio una graduatoria cresciuta in giudicato;

 

                                         che il liquidatore si è pertanto correttamente determinato, facendo riferimento ai computi numerici risultanti dalla graduatoria cresciuta in giudicato;

 

                                         che il ricorso va respinto, ritenuto che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

 

richiamati gli art. 17, 250, 316a ss., 316g e 316n LEF,

 

 

PRONUNCIA

 

                                   1.   Il ricorso 4/5 luglio 1996 __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione:    -    __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria