Incarto n.
15.96.00207

Lugano

17 febbraio 1997 /FC/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo 9 dicembre 1996 di

 

 

__________

 

contro l’operato dell’UEF di Locarno

 

nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da

 

 

__________ patr. dall'avv. __________

 

 

in materia di foro ordinario d'esecuzione;

 

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

 

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 5 giugno 1996 __________ procede contro l'avv. __________ per Fr. 105'000.-- oltre accessori;

 

                                         che il domicilio dell'escusso è indicato essere "__________, Via __________ ";

 

                                         che il precetto esecutivo è pervenuto all'escusso, il quale ha interposto tempestiva opposizione;

                                         che con istanza 8 luglio 1996 __________ ha chiesto al Pretore di Locarno-Città il rigetto provvisorio dell'opposizione, indicando il domicilio dell'escusso ancora a "__________ 15";

 

                                         che all'udienza per il contraddittorio del 20 agosto 1996 l'avv. __________ ha eccepito l'incompetenza territoriale del Pretore di Locarno-Città, ritenuto che è domiciliato dalla nascita a __________ e pertanto soggetto alla giurisdizione di Locarno-Campagna;

 

                                         che con sentenza 22 agosto 1996 il Pretore di Locarno-Città ha rigettato in via provvisoria, limitatamente a Fr. 100'000.-- oltre accessori, l'opposizione interposta dall'avv. __________, respingendo l'eccezione di incompetenza ratione loci, atteso che le censure sul luogo dell'esecuzione sono di esclusiva competenza delle autorità di vigilanza da adire con reclamo (dal 1° gennaio 1997: ricorso) in conformità dell'art. 17 LEF;

 

                                         che il 27 agosto 1996 l'avv. __________ ha appellato il giudizio pretorile, chiedendone l'annullamento per incompetenza del giudice adito (pretore di Locarno-Città) in luogo del competente pretore di Locarno-Campagna;

 

                                         che con pronunciato 28 novembre 1996, cresciuto in giudicato, questa Camera ha stralciato dai ruoli l'appello per versamento tardivo dell'anticipo;

 

                                         che con provvedimento 6 dicembre 1996 l'UEF di Locarno ha emesso l'avviso di pignoramento per Fr. 104'397.05 per il 13 dicembre 1996;

 

                                         che con reclamo 9 dicembre 1996 l'avv. __________ ha chiesto l'annullamento del pignoramento previsto per il 13 dicembre 1996, come pure l'accertamento della nullità della sentenza 22 agosto 1996 del Pretore di Locarno-Città, protestate spese, tasse e indennità, atteso che:

                                         -     non è data la competenza del pretore di Locarno-Città perché l'escusso è domiciliato dalla nascita a __________; trattandosi di foro imperativo, è da escludere la creazione di un foro speciale nel luogo in cui svolge l'attività lavorativa (__________

                                         -     si è confuso il luogo della notifica degli atti esecutivi con il luogo dell'esecuzione e delle azioni giudiziarie connesse;

                                         -     il giudice del rigetto "deve in ogni caso, per motivi di sicurezza giuridica (siamo in presenza di gravi violazioni procedurali) accertare la nullità, in specie, della sentenza";

                                         -     "l'avviso di pignoramento va annullato perché emesso in virtù di una sentenza nulla, cioè priva di qualsivoglia effetto giuridico. Trattasi di un vizio formale ravvisabile d'ufficio vuoi dallo stesso UEF vuoi dalla CEF";

 

                                         che con decreto presidenziale 11 dicembre 1996 al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo;

 

                                         che con osservazioni 10 gennaio 1997 __________ ha chiesto la reiezione del gravame, protestate spese e ripetibili, con argomentazioni che se del caso saranno in seguito indicate;

 

                                         che l'escusso è domiciliato a __________ (sotto la giurisdizione pretorile di Locarno-Campagna) e lavora a Locarno (giurisdizione pretorile di Locarno-Città) nel suo studio legale e notarile;

 

                                         che per __________ e __________ vi è lo stesso Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF di Locarno);

 

                                         che per l'art. 46 cpv.1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio, ritenuto che ex art. 53 LEF - se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento o della comminatoria di fallimento, ipotesi che comunque nel caso di specie non si realizza - l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §10 n.27-28);

 

                                         che l'atto esecutivo mantiene piena efficacia anche in caso di intervenuto cambiamento di domicilio, siffatta evenienza interessando solo gli sviluppi futuri dell'esecuzione nel senso che l'istanza di rigetto dell'opposizione o, se del caso, l'azione ordinaria dell'art. 79 LEF andranno proposte al giudice del nuovo domicilio dell'escusso e non più al precedente foro esecutivo, sempre che l'avente diritto sappia convenientemente tutelare i propri interessi, ad esempio formulando reclamo (dal 1° gennaio 1997: ricorso) all'Autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti e versando tempestivamente le richieste anticipazioni per spese giudiziali (DTF 115 III 30 e 112 III 11-13; Rolf Raschein, Der Betreibungsort, in: BlSchK 1987 p.208 n.6);

 

                                         che la LEF non prevede disposizioni esplicite sulla competenza ratione loci del giudice del rigetto dell’opposizione (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna, 1993, p.143, §1 n.4);

 

                                         che la giurisprudenza ha ammesso l’esistenza di un foro federale al foro dell’esecuzione (DTF 76 I 48) che corrisponde al luogo dove si trova l’ufficio esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo;

 

                                         che poco importa che tale ufficio esecuzione fosse o no competente, atteso che la disputa sul foro dell’esecuzione rientra nell’esclusiva competenza dell’autorità di vigilanza;

 

                                         che nel caso di specie non vi è stato reclamo contro la notifica del precetto esecutivo;

 

                                         che la tempestiva opposizione è stata rigettata dal Pretore di Locarno-Città con sentenza cresciuta in giudicato, dopo che l'appello è stato stralciato dai ruoli con pronunciato 28 novembre 1996 di questa Camera per versamento tardivo dell'anticipo;

 

                                         che il giudice del rigetto dell’opposizione non è tenuto ad esaminare d’ufficio la sua competenza ratione loci quando il precetto esecutivo è stato emesso dall’ufficio esecuzione della sua giurisdizione, atteso che il foro del rigetto al domicilio o alla sede effettivi dell’escusso non è di diritto imperativo (DTF 112 III 13; Gilliéron, op. cit., p.143 §1 n.4);

 

                                         che alle autorità di vigilanza non può essere chiesto di pronunciare d’ufficio la nullità delle decisioni rese da organi giudiziari (DTF 120 III 1), a prescindere dal fatto che il domicilio dell’escusso in altro Comune sottoposto a diversa giurisdizione pretorile non è ancora motivo di nullità del pronunciato giudiziale se il precetto esecutivo viene emesso dall’ufficio esecuzione la cui giurisdizione corrisponde a quella del giudice del rigetto dell’opposizione, come si verifica nel caso in esame, tanto più nell'ipotesi in cui l'UEF di Locarno è competente tanto per __________ che per __________

 

                                         che il creditore al beneficio di precetto esecutivo con opposizione rigettata mantiene il privilegio di poter proseguire l’esecuzione benché sia iniziata nel luogo non corrispondente al domicilio dell’escusso (Gilliéron, op. cit., p.88 §4 a);

 

                                         che decisivo è che la prosecuzione dell’esecuzione abbia luogo al foro esecutivo competente al momento della notifica dell’avviso di pignoramento, a prescindere dai pregressi atti procedurali (Gilliéron, op. cit., p.88 §4 b);

 

                                         che l'avviso di pignoramento è stato emesso dall'UEF di Locarno, competente in virtù del domicilio dell'escusso a __________         che ne consegue la correttezza dell'agire dell'organo di esecuzione e fallimento in conformità dei principi del diritto esecutivo;

 

                                         che il reclamo va pertanto respinto;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché erroneamente pretese dalle parti, per espressa normativa di diritto federale;

 

 

richiamati gli art. 17 e 46 cpv.1 LEF,

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                   1.   Il reclamo 9 dicembre 1996 dell'avv. __________ è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione: - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria