Incarto n.
15.96.00208

Lugano

13 maggio 1997/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo 28 novembre 1996 di

 

 

__________

 

 

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano

 

nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente dal

 

                                         __________

 

 

in materia di awiso di pignoramento;

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                         che l'8 novembre 1996 __________ ha chiesto l'annullamento dell'awiso di pignoramento 4 ottobre 1996;

 

                                         che con prowedimento 13 novembre 1996 l'UE di Lugano ha accolto il gravame di __________ e annullato ex art. 11 LPR l'awiso di pignoramento per contestuale emissione dell'awiso di pignoramento 13 novembre 1996 per il 19 novembre 1996;

 

                                         che il 19 novembre 1996 il cursore non ha potuto eseguire il pignoramento per assenza dell'escusso dal domicilio;

 

                                         che il cursore ha convocato l'escusso lo stesso giorno del tentativo infruttuoso, mettendo nella cassetta delle lettere di __________ l'awiso di presentarsi entro tre giorni all'Ufficio esecuzione di Lugano per le incombenze di pignoramento;

 

                                         che l'escusso non si è presentato;

 

                                         che l'UE di Lugano, accertato che l'escusso ha un recapito a __________, ha richiesto l'intervento per rogatoria dell'Ufficio esecuzione di Zurigo;

 

                                         che con reclamo 28 novembre 1996 __________ ha chiesto la declaratoria di nullità dell'esecuzione;

 

                                         che con decreto presidenziale 23 dicembre 1996 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

 

                                         che, contrariamente all'assunto dell'escusso, I'esecuzione n. __________ è tuttora pendente, atteso che l'opposizione interposta da __________ è stata rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del __________ e che l'UE di Lugano non ha ancora potuto procedere nelle sue incombenze istituzionali;

 

                                         che, a seguito di domanda di prosecuzione del Comune di __________ l'Ufficio esecuzione di Lugano si è correttamente determinato con l'awiso di pignoramento, ripetuto per l'impossibilità di reperire l'escusso al suo domicilio di __________

                                         che l'UE di Lugano, in applicazione dei principi procedurali dedotti dalla LEF, ha correttamente richiesto l'intervento per rogatoria dell'UE di Zurigo, reiterandosi l'impossibilità di eseguire a __________ il pignoramento imposto dalla legge;

 

                                         che il reclamo 28 novembre 1997, al limite del temerario, va respinto;

 

                                         che l'UE di Lugano si determinerà nel senso di emanare un ulteriore e ultimo awiso di pignoramento, da eseguire al domicilio dell'escusso a __________, entro un nuovo termine non inferiore a quattordici giorni, ritenuto che - ove anche questo atto dovuto non potesse aver luogo per l'assenza di __________ - altro non rimarrà se non richiedere l'intervento dell'UE di Zurigo nelle forme rogatoriali imposte dalla LEF, riservate le sanzioni penali previste dagli art. 164 n.1 e 323 n.1 e 2 CP;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 17, 89, 90 e 91 LEF

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                   1.   Il reclamo 28 novembre 1996 di __________, è respinto.

 

                               1.1.   Di conseguenza l'UE di Lugano emetterà un ultimo awiso di pignoramento nel senso dei considerandi e con la comminatoria che il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n.1 CP), indicando - sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento - tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 164 n.1 e 323 n.2 CP).

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                 4.     Intimazione a: - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria