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Incarto n. |
27 marzo 1996/FC/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente,
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
vista l'istanza 13 febbraio 1996 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso
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nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
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nelle varie esecuzione di cui ai gruppi 1 e 2 dell’UEF di Locarno promosse dai creditori partitamente indicati nelle esecuzioni di riferimento;
preso atto che il 23 gennaio 1996 le parti sono state citate per l'esperimento di conciliazione;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 13 febbraio 1996;
accertato che __________ non è membro della comunione ereditaria fu __________ - come prospettato dall'UEF di Locarno - bensì unico erede, come risulta dal certificato ereditario 2 agosto 1994 del Pretore di Locarno-Campagna;
rilevato che viene quindi a mancare il presupposto dell'esistenza di una eredità (successione) indivisa (art. 132 cpv.1 LEF e 1 cpv.1 RDC) e pertanto non si può far luogo alla procedura ex Regolamento 17 gennaio 1923 del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (Eugen Spirig, Einigungsverhandlung, in: BlSchK 1977 p.109; Magdalena Rutz, Die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen nach der Praxis des Bundesgerichts und der kantonalen Betreibungsbehörden, in: BlSchK 1975 p.97; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 all'art. 132 LEF, p.430-431);
PRONUNCIA:
1. L'istanza 13 febbraio 1996 dell'UEF di Locarno è irricevibile.
2. Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria