Incarto n.
15.96.00025

Lugano

21 maggio 1996/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 7 febbraio 1996 di

 

 

__________

 

 

 

 

contro il provvedimento 2 febbraio 1996 dell’Ufficio eseuzione e fallimenti del Distretto di Leventina

 

 

in materia di richiesta di estratti esecutivi ex art. 8 cpv. 2 LEF;

 

 

viste le osservazioni 22 e 29 febbraio 1996 dell'organo di esecuzione;

 

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

 

                                         che __________, agendo quale mandataria di __________, __________, __________, __________, __________ e __________ ha chiesto il 26 gennaio 1996 all'UEF di Leventina "un estratto attuale di tutti i precetti esecutivi, attestati carenza beni e pignoramenti salario in corso" riferiti ai sei mandanti;

 

                                         che l'UEF di Leventina ha reso noto con atto 2 febbraio 1996 che nihil obstat al rilascio di fotocopie delle schede esecutive, previo versamento di un anticipo di Fr. 50.--, ritenuto che ove fosse richiesta "una situazione dettagliata che tra l'altro richiede una ricerca molto prolungata" l'anticipo passerebbe a Fr. 500.--, con riserva di "aumento a dipendenza delle difficoltà";

 

                                         che con reclamo 7 febbraio 1996 __________ censura la richiesta di un anticipo di Fr. 500.-- che reputa eccessivo, atteso che "per avere questo estratto in tutto il Cantone viene chiesta una somma di Fr. 20.--" e che anzi un bellinzonese ottiene le stesse informazioni per Fr. 13.--;

 

                                         che con osservazioni 22 febbraio 1996 l'UEF di Leventina ha richiamato i principi della normativa tariffale, ritenuto che la richiesta di informazioni, così come formulata, esige un notevole dispendio di tempo;

 

                                         che l'organo d'esecuzione ha poi fatto pervenire l'elenco delle procedure ancora pendenti contro i sei debitori, comprensivo delle schede debitorie in fotocopia;

 

                                         che siffatto elenco è stato trasmesso alla richiedente __________ che con scritto 27 febbraio 1996 non si è dichiarata soddisfatta della risposta e sembra pretendere dall'UEF di Leventina una ricostruzione d'ordine contabile estranea alla realtà esecutiva, disattendendo i limiti istituzionali come pure i doveri che incombono sui soggetti di diritto;

 

                                         che nel caso di specie l'organo d'esecuzione si è correttamente determinato;

 

                                         che l'obiettivo che gli escussi perseguono va raggiunto con altri mezzi, segnatamente con l'istituto del concordato che consente di acquisire certezze sulla possibilità di risanamento personale;

 

                                         che meglio ancora sarebbe poter attendere qualche mese per far capo al nuovo istituto dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private ex art. 333-336 nLEF che entrerà in vigore il 1° gennaio 1997 (sulla nozione: Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della LEF, vol. 16 della collana edita dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 1996, p.163-165);

 

                                         che l'art. 8 cpv.2 LEF non consente di ottenere qualsivoglia informazione senza che se ne debba giustificare l'interesse proceduralmente rilevante, ritenuto che a carico del richiedente restano le spese così come determinate dalla OTLEF;

                                         che l'ipotesi di spesa prevista dall'UEF di Leventina rientra in tutta evidenza nei parametri dell'art. 10 OTLEF, atteso che:

                                           -     per la consultazione di atti o per informazioni concernenti il loro contenuto, la tassa è di 9 franchi (art. 10 cpv.1 prima proposizione OTLEF);

                                           -     se il tempo impiegato supera la mezz'ora, la tassa è aumentata di 30 franchi per ogni mezz'ora suppletiva (art. 10 cpv.2 OTLEF);

                                           -     se, a richiesta del destinatario, le informazioni sono date per scritto, alle tasse di cui ai cpv.1 e 2 sono aggiunte quelle previste nell'art. 7, oppure, in caso d'allestimento di attestazioni o di estratti per mezzo di fotocopie, è aggiunta una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia (art. 10 cpv.3 OTLEF);

                                           -     per ogni atto necessario, non particolarmente previsto nella OTLEF, la tassa è di 8 franchi per pagina intera e 4 franchi per mezza pagina (art. 7 cpv.1 lett.a OTLEF);

 

                                         che il reclamo di __________ va respinto;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                   1.   Il reclamo 7 febbraio 1996 __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                    La segretaria