Incarto n.
15.96.00004

Lugano

17 aprile 1996/B/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo 11 gennaio 1996 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro l’avviso di pignoramento 11 dicembre 1995 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da

 

 

__________

(rappr. dal __________)

 

 

viste le osservazioni :     - 12 gennaio e 1. marzo 1996 dell’UEF di __________

                                          - 5 febbraio 1996 dell’__________

 

 

rilevato che con decreto presidenziale 15 gennaio 1996 al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo;

 

 

esaminati atti e documenti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                 A.      Con avviso di pignoramento 11 dicembre 1995 l’UEF di __________ ha comunicato ad __________ che su richiesta dell’__________ (in seguito: __________) avrebbe proceduto in data 23 gennaio 1996 al pignoramento per un credito di Fr. 233’805.25.

 

 

                                B.      Con atto 11 gennaio 1996 la reclamante si è aggravata contro l’avviso di pignoramento, sostenendo che il credito per cui è stato chiesto il pignoramento non corrisponde all’importo indicato nell’atto di fideiussione. Inoltre, se del caso, il pignoramento avrebbe dovuto concernere unicamente la part. __________ come concordato il 12 dicembre 1988.

 

 

                                C.      Delle osservazioni dell’__________ e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:            1.a)      Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento.

 

                                b)      In casu l’avviso di pignoramento impugnato è stato emesso dall’UEF di __________ l’11 dicembre 1995. Pertanto il reclamo di  __________, datato 11 gennaio 1996 e pervenuto all’UEF di __________ il 12 gennaio 1996, è chiaramente  tardivo.

 

 

                                2.      Il reclamo 11 gennaio 1996 di __________ va dichiarato irricevibile per tardività.

                                          Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2,  56 n. 3 e 63 LEF, nonché i disposti citati

 

 

pronuncia:           1.      Il reclamo 11 gennaio 1996 di __________ è irricevibile per tardività.

 

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                3.      Intimazione:

                                          - __________ ;

                                          - Servizio giuridico del Gruppo __________;

                                          - UEF __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                            La segretaria