Incarto n.
15.96.00060

Lugano

16 agosto 1996/B/fc/bsn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 22 aprile 1996 di

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 29 gennaio/2 febbraio 1996 emesso in diverse esecuzioni promosse contro la reclamante da

 

 

__________ rappr. __________

esec. n__________, __________

__________ rappr. da: __________

esec. n. __________,

__________ rappr. __________ esec. n. __________

__________ rappr. da: __________ esec. n. __________

__________ rappr. da: __________ esec. n. __________

 

 

 

viste le osservazioni 7 maggio 1996 dell’UE di Lugano;

 

ritenuto

 

in fatto

 

 

                                  A.   Diversi creditori procedono contro __________ per l’incasso dei loro crediti.

 

 

                                  B.   Con provvedimento 29 gennaio/2 febbraio 1996 l’UE di Lugano ha pignorato alla reclamante Fr. 300.-- al mese sulla base del seguente computo:

 

                                         Introito                                                                           Fr.   2’495.--

 

                                         Minimo di esistenza

                                         - minimo base                          Fr.   1’025.--

                                         - locazione                                Fr.   1’100.--

                                         - trasferta e pasti  fuori

                                           dall’economia domestica     Fr.         70.--              __________

                                         totale                                         Fr.   2’195.--              Fr.   2’495.--

 

                                  C.   Contro siffatto provvedimento si è aggravata __________ sostenendo di pagare mensilmente Fr. 1’300.-- per l’affitto, Fr. 200.-- per la cassa malati, che tuttavia non riesce a versare, e Fr. 200.-- per le spese di trasporto casa-lavoro, così come per pasti consumati fuori dall’economia domestica, spese di farmacia ed altri imprevisti.

 

                                  D.   .Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

                               2.a)   La reclamante ha sostenuto di pagare per l’affitto Fr. 1’300.-- al mese ed ha prodotto un ordine di pagamento per tale importo datato 10 aprile 1996.

                                         Per quel che riguarda le spese di locazione va osservato quanto segue:

 

                                aa)   Nel determinare il  minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).

                                         L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

 

 

                                bb)   Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per  sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                         La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.

 

 

                                cc)   Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 2’450.-- l’escussa ha preteso il riconoscimento di Fr. 1’300.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento che occupa a __________                                               

 

                             dd) E` di tutta evidenza che Fr. 1’300.-- mensili quale canone locatizio, per persona singola con un reddito di Fr. 2’450.--, costituiscono un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile per la disdetta. Ne consegue che nel caso di specie, per il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), alla debitrice devono essere riconosciuti Fr. 1’300.-- mensili a titolo di canone locatizio. Va tuttavia rilevato che nel caso in cui i creditori dovessero ulteriormente procedere in via di pignoramento, ad __________ per il calcolo del minimo di esistenza, verrebbe riconosciuto quale canone locatizio, dal primo termine utile di disdetta, un canone mensile di Fr. 600.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per  un monolocale a __________ o in un comune viciniore.

 

                                   3.   Nonostante la reclamante non abbia prodotto il certificato d’assicurazione, le va riconosciuto l’importo di Fr. 200.-- al mese fatto valere per il pagamento dei premi per la cassa malati, trattandosi di un importo che si situa nella media dei premi richiesti dalle casse malati.

 

                                   4.   Inoltre secondo il punto 2.4.3. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo a chi è costretto a prendere dei pasti fuori dell’economia domestica è riconosciuto un importo da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto principale. Ritenuto che la reclamante abita a __________ e lavora a __________ l’importo di Fr. 200.-- al mese, preteso per pasti consumati fuori dall’economia domestica, per le spese di trasferta ed altri imprevisti, appare giustificato.

 

                                   5.   Il minimo di esistenza di __________ va calcolato pertanto come segue:

 

                                         Introito                                                                                  Fr. 2’495.--

 

                                         Minimo di esistenza

                                         - minimo base                                   Fr. 1’025.--

                                         - locazione                                         Fr. 1’300.--

                                         - cassa malati                                    Fr.    200.--

                                         - trasferta e pasti consumati

                                           fuori dall’economia domestica      Fr.    200.--              _________

                                         totale                                                   Fr. 2’725.--              Fr. 2’495.--

 

                                         Nessuna eccedenza pignorabile.

 

                                   6.   Il reclamo 22 aprile 1996 di __________ va quindi accolto.

                                         Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo 22 aprile 1996 __________, è accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza l’atto di pignoramento 29 gennaio/2 febbraio 1996 dell’UE di Lugano è annullato.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                           La segretaria